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Aiuto al suicidio: spetta ai medici l’ultima verifica

09/10/2019

Aiuto al suicidio: spetta ai medici l’ultima verifica

È stata annunciata la decisione assunta dalla Corte Costituzionale che, dopo aver invocato il preminente intervento del Legislatore, rimasto completamente inerte, ha assunto una decisione, in realtà già ampiamente prevedibile, anche alla luce dei recenti interventi normativi sul consenso informato sulle cure palliative e sulla sedazione profonda (l. n. 217/2019).

 

La questione – è bene dirlo – era specificatamente circoscritta all’aspetto, previsto dall’art. 580 c.p., della punibilità dell’aiuto al suicidio di un soggetto che, sussistendo specifiche condizioni fisiche per le quali è sottoposto a particolari trattamenti, si era già determinato a togliersi la vita.

 

La Decisione

Dal comunicato reso dall’Ufficio Stampa, emerge chiaramente la ratio della decisione assunta dalla Consulta che, riprendendo i ragionamenti già esposti nella sua precedente ordinanza del 14/02/2018, ha escluso la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, in ogni caso autonomamente e liberamente formatosi nel paziente, alle seguenti condizioni:

  • quest’ultimo risulti affetto da una patologia irreversibile;
  • quest’ultimo sia tenuto in vita con trattamenti conformi a quanto previsto dagli artt. 1 e 2 della l. n. 219/2017;
  • quest’ultimo ritenga non più sostenibili le sofferenze fisiche e psicologiche, mantenendo la piena lucidità per assumere decisioni pienamente consapevoli.

 

Al di là di ogni considerazione circa la soluzione proposta, ciò che rileva per il mondo sanitario è il fatto che la Corte ha esplicitamente “attribuito” la verifica del rispetto di queste condizioni e delle modalità di esecuzione alla struttura pubblica del SSN (e quindi ai medici che ne fanno parte), sentito il parere del comitato etico competente, trasformandoli nell’ultimo (e forse unico) baluardo per evitare rischi di abuso su soggetti particolarmente vulnerabili.

 

Questo si traduce in un inevitabile aggravio, delle già pesanti responsabilità dei sanitari preposti che, caso per caso, dovranno scrupolosamente valutare l’effettiva sussistenza di presupposti di fatti non sempre agevoli da riscontrare e dai contorni che, in taluni casi, potrebbero essere alquanto sfumati e comunque discutibili, con il rischio di venir convenuti per dar conto del proprio operato.

 

Conclusioni

È quindi doveroso da parte del Legislatore, e quindi non più procrastinabile né tantomeno delegabile, riappropriarsi del compito naturale di disciplinare questa materia che, oltre ai delicati e prevalenti aspetti relativi legati alla scelta di chi consapevolmente voglia darsi la morte, fornisca adeguata e rasserenante tutela per coloro i quali, nello svolgimento della loro professione di medico, si trovano ad essere strumenti “necessari” per il raggiungimento di questo fine.