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Cos’è e come funziona l’Arbitrato della Salute – Il progetto di Consulcesi

11/02/2019

Cos’è e come funziona l’Arbitrato della Salute – Il progetto di Consulcesi

In considerazione del crescente clima di litigiosità e sfiducia nel rapporto tra medico e paziente, dell’elevato numero dei contenziosi con costo medio del sinistro e delle spese per tutte le parti coinvolte sempre più alti, Consulcesi ha pensato di mettere la propria esperienza al servizio di un progetto auspicabilmente condiviso dalle Istituzioni per essere sviluppato in un provvedimento legislativo.

L’Arbitrato della Salute vuole rappresentare il luogo di recepimento di tutte le istanze che riguardano l’intera attività sanitaria, pubblica e privata, fornita alla cittadinanza, comprese le modalità relative al suo concreto svolgimento e le possibili controversie che possano insorgere fra il personale sanitario, le strutture ed i pazienti, relativamente a casi con responsabilità medico-sanitaria, senza alcun limite nell’entità del risarcimento. Un organismo libero, indipendente ed imparziale, sia nello svolgimento delle sue funzioni che nell’adozione delle decisioni.

La Mission
L’Arbitrato della Salute si propone come sistema di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution) con l’obiettivo di trovare, in tempi rapidi ed economici, soluzioni realmente condivise e praticabili coinvolgendo, in modo semplice e paritetico, tutte le parti interessate dalla problematica contenuta nel ricorso, con conseguente riduzione del contenzioso e dei relativi costi anche finanziari.

La procedura arbitrale
All’interno della documentazione relativa alla prestazione sanitaria offerta dalla struttura pubblica o privata alla cittadinanza (carta dei servizi, modulo di consenso informato ecc…) dovrebbe essere inserita la clausola compromissoria che, oltre ad individuare nella procedura arbitrale la possibile strada per la risoluzione stragiudiziale di un’eventuale controversia, descriva in modo semplice e comprensibile le modalità di accesso alla stessa.

  • Le istanze dovrebbero essere valutate esclusivamente alla luce della documentazione prodotta dalle parti, ricorrendo all’esperienza dei consulenti più esperti, dotati di comprovate competenze tecnico-specialistiche nelle materie devolute alla risoluzione arbitrale e con necessarie capacità conciliative acquisite a seguito di specifici percorsi formativi.
  • L’intera procedura dovrà essere ispirata a principi di imparzialità, semplificazione e celerità, nonché al rispetto dei criteri di chiarezza e sinteticità degli atti difensivi.
  • L’assistenza dell’avvocato sarebbe favorita, ma non rappresenterebbe condizione necessaria per il libero accesso all’Organismo.
  • L’intero procedimento, incluse le informazioni raccolte e l’eventuale istruttoria espletata, con le relative decisioni, dovrebbe essere coperto dal vincolo della riservatezza, e non potrà essere utilizzato in alcuna sede giudiziale, né con altre modalità e finalità.
  • La procedura potrebbe essere attivata attraverso modalità on-line e, su richiesta congiunta delle Parti interessate, potrebbe proseguire fino al suo esito con analoga modalità.
  • Le decisioni dell’Arbitrato della Salute non dovrebbero essere vincolanti per le Parti tranne nel caso di accettazione congiunta della proposta contenuta nella decisione finale
  • Se invece la decisione non dovesse essere ritenuta soddisfacente, ciascuna parte potrebbe liberamente rivolgersi all’autorità giudiziaria per la tutela dei propri interessi, non potendo però utilizzare in quella sede le eventuali risultanze istruttorie, atti, informazioni e/o i documenti comunque acquisiti nel corso della procedura arbitrale.

Quando si ricorre all’Arbitrato della Salute
Si potrebbe ricorrere all’organismo dell’Arbitrato della Salute per la risoluzione di qualsiasi controversia riguardante lo svolgimento dell’intera prestazione lavorativa svolta da esercenti la professione sanitaria a favore di strutture pubbliche o private, compresa ogni possibile istanza, da chiunque formulata, relativa a casi di presunta malpractice a danno di pazienti o persone comunque in cura presso le strutture medesime.

Organizzazione dell’Arbitrato della Salute
L’organismo dell’Arbitrato della Salute dovrebbe essere articolato in più Collegi distribuiti sul territorio nazionale.
La composizione di ciascun Collegio dovrebbe assicurare che siano rappresentati gli interessi di tutti i soggetti coinvolti dalla richiesta presentata nel ricorso.
In ciascun Collegio l’organo decidente potrebbe essere composto da 7 membri:

  • il Presidente è scelto fra il ruolo dei Magistrati in stato di quiescenza;
  • un membro è designato dal Ministero della Salute;
  • un membro è designato dall’Ufficio del Difensore Civico;
  • un membro è designato dalle associazioni rappresentative della cittadinanza/pazienti;
  • un membro è designato dagli Ordini rappresentativi della categoria professionale interessata;
  • un membro è designato dall’organo rappresentativo della struttura pubblica o privata convenuta;
  • un membro è designato dall’Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).

Tempistiche della procedura
La procedura prenderebbe l’avvio con il deposito, anche attraverso modalità telematiche, del ricorso con tutta la documentazione a corredo della domanda presentata, proseguendo con analoga modalità per tutte le successive fasi del procedimento.
Andrebbe prevista la facoltà per il Collegio competente di convocare tutte le parti per valutare la nomina di un consulente tecnico fra quelli iscritti negli appositi Albi opportunamente predisposti presso l’Organismo, consentendo la nomina alle parti di eventuali Consulenti di parte.
La procedura dovrebbe essere conclusa entro 180 giorni dal deposito dell’istanza iniziale. Durante tutto il tempo di espletamento dell’intera procedura e fino al suo completamento, si dovrebbero intendere sospesi tutti i termini di prescrizione e di decadenza previsti dalla normativa applicabile, che riprenderanno a decorrere dal giorno dell’avvenuta comunicazione della decisione.