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Obbligo PEC, rischio di sospensione per i medici che non comunicano il loro domicilio digitale

02/11/2020

Obbligo PEC, rischio di sospensione per i medici che non comunicano il loro domicilio digitale

Con l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni è stato introdotto l’obbligo per tutti i professionisti iscritti ad Albi od elenchi costituiti con legge statale, dunque anche i medici, di comunicare al proprio ordine o collegio il proprio domicilio digitale, corrispondente ad un indirizzo di posta elettronica certificata.

Qualora il medico non avesse effettuato tale comunicazione, l’Ordine sarà tenuto ad inoltrare un’espressa diffida a adempiere nel termine di 30 gg e qualora, nemmeno a seguito della diffida, si ottemperasse alla norma, il professionista potrebbe essere sospeso dall’albo fino alla comunicazione del domicilio digitale.

Dunque, è importante per tutti i medici che non lo abbiano ancora fatto mettersi in regola al più presto.

Va sottolineato, inoltre, che non basta avere una casella di posta elettronica certificata, questa deve essere sempre adeguatamente mantenuta, cioè attiva ed in condizioni tali da poter recepire eventuali comunicazioni e, soprattutto, quotidianamente verificata. Recentemente la Corte di Cassazione ha infatti ribadito che: “il titolare dell’account” di posta elettronica certificata ha il dovere di assicurarsi il corretto funzionamento della propria casella postale e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure antintrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “posta indesiderata”. (Cass. Civ. n. 12451/2018).

Non sarà così giustificabile la condotta di chi, volendo sostenere la tardiva impugnativa di un atto (ad esempio, un verbale di contravvenzione stradale ricevuto via Pec), sostenga di non aver aperto la posta, ovvero di non aver ricevuto la consueta raccomandata, poiché la notifica sull’indirizzo di posta elettronica certificata deve ritenersi validamente eseguita con l’avvenuta ricezione all’indirizzo senza che rilevi, per chi effettua la comunicazione, il momento dell’effettiva lettura.

Per qualsiasi informazione sulla normativa relativa al domicilio digitale tutti i clienti Consulcesi Club possono utilizzare il servizio di consulenza legale.