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Dal rischio contagio al rischio sospensione: cosa prevede l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari

19/04/2021

Dal rischio contagio al rischio sospensione: cosa prevede l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari

Il 1° aprile 2021 è entrato in vigore il d.l. 44 che, fra le altre misure, ha stabilito l’obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario.

L’obiettivo della norma è quello di mantenere adeguate condizioni di sicurezza, nell’ambito della grave situazione epidemiologica ancora in corso. Dunque, tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione viene considerata requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, quindi coloro che non si adegueranno a tali disposizioni, senza una motivazione legittima e documentata, potrebbero essere sospesi dall’esercizio della professione.

Le tempistiche di applicazione della normativa e le modalità di verifica

  • Entro il 6 aprile 2021 ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette alla Regione, o alla provincia autonoma in cui ha sede, l’elenco degli iscritti.
  • Entro il 16 aprile 2021 le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.
  • Se a seguito delle verifiche non risultasse la vaccinazione o quanto meno la presentazione della richiesta per effettuarla, si procederà con la segnalazione dei nominativi all’azienda sanitaria locale, che chiederà chiarimenti e documentazioni al diretto interessato.
  • Se entro 5 giorni dalla richiesta il soggetto non presenta chiarimenti e/o documentazioni idonei, l’azienda sanitaria locale invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo.
  • In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

Conseguenze per l’operatore sanitario in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale

Qualora l’azienda sanitaria locale competente accerti l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.
L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. 7.
La sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.
Ricevuta la comunicazione, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni non a rischio anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che in ogni caso non implichino rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

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