Menu

Infermiere contrae un’infezione sul luogo di lavoro, la Corte di Cassazione chiarisce le responsabilità del medico competente

28/06/2021

Infermiere contrae un’infezione sul luogo di lavoro, la Corte di Cassazione chiarisce le responsabilità del medico competente

La Corte di Cassazione – sezione penale, con la sentenza 21521/21 ha rimarcato il ruolo del medico competente e le connesse responsabilità.

Condanna del medico per lesioni personali colpose aggravate

Il caso si riferisce nello specifico ad un infermiere che aveva contratto sul luogo di lavoro un’infezione. A seguito di tale evento, il medico competente della Asl, che non aveva proposto in sede di redazione del Documento di valutazione dei rischi l’acquisto e la prescrizione d’uso di dispositivi di protezione personale, è stato ritenuto responsabile il reato di lesioni personali colpose aggravate.

Peraltro, si deve sottolineare che nell’ambito dello stesso procedimento venivano assolti il datore di lavoro e il suo delegato, responsabile del pronto soccorso nel quale si era verificato l’evento dannoso. Infatti, la Suprema Corte ha precisato che il medico competente dell’Azienda sanitaria locale ha una posizione originaria di garanzia e non derivata. Nel caso di specie, inoltre, il medico condannato aveva partecipato alla redazione del Documento di valutazione rischi e non aveva richiesto la dotazione di siringhe protette che avrebbero evitato l’evento.

La giustificazione di tale mancanza, secondo l’operatore sanitario, era connessa all’assenza di fondi dimostrata, secondo lui, anche dall’assenza del Dpi nella farmacia del presidio ospedaliero sede del pronto soccorso in cui si era verificato lo scambio accidentale di sangue da paziente a infermiere.

Obbligo di collaborazione attiva D.lgs. 81/2008

È opportuno precisare che l’art. 25 del D.lgs. 81/2008 prevede una collaborazione attiva da parte del medico competente, che non può limitarsi ad un ruolo di vigilanza passiva, ma anzi è tenuto a fare proposte atte a promuovere la protezione della salute sul luogo di lavoro.

Tale collaborazione attiva non può essere ravvisata nell’informale presa d’atto della mancanza di un dato dispositivo di tutela presso la farmacia interna o di fondi disponibili per il suo acquisto. Se da parte del medico era stata rilevata la mancanza di dispositivi di sicurezza necessari, era suo obbligo richiederli e andava comunque proposta e indicata la necessità di dotarsi del Dpi nel Documento di valutazione rischi.

Dunque, la mancata proposizione formale della dotazione di sicurezza ha determinato la responsabilità penale del medico competente per l’infezione contratta dall’infermiere del pronto soccorso che aveva operato sprovvisto del dispositivo di protezione individuale non acquistato, ma soprattutto non richiesto dalla figura di garanzia.