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Medici di Medicina Generale: le valutazioni del Garante della Privacy sul Green Pass per gli spostamenti tra regioni

06/05/2021

Medici di Medicina Generale: le valutazioni del Garante della Privacy sul Green Pass per gli spostamenti tra regioni

Il 23 aprile 2021 è entrato in vigore il D.L. n. 52/21 che all’art. 9 ha disciplinato il rilascio della certificazione verde COVID-19 (“Green Pass”), che consentirà dal 26 aprile di spostarsi da, verso e tra le regioni in zona arancione e rossa.

Il rilascio di questo documento concerne le seguenti categorie di soggetti:

  • che hanno già completato il prescritto ciclo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (validità della certificazione 6 mesi)
  • che sono stati infettati e sono già guariti da COVID-19, con cessazione dell’isolamento prescritto (validità della certificazione 6 mesi)
  • che hanno effettuato il test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità 48 ore)

Green Pass: le valutazioni del Garante della Privacy

In relazione a tale previsione si è pronunciato il Garante della privacy (provvedimento 156 del 23/4/21) lamentando innanzitutto il mancato coinvolgimento nella redazione della norma che “non rappresenta una valida base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi a livello nazionale in quanto risulta priva di alcuni degli elementi essenziali richiesti dal Regolamento (artt. 6, par. 2 e 9) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 2 ter e 2 sexies)”.
È stata segnalata la mancata indicazione esplicita e tassativa delle specifiche finalità perseguite attraverso l’introduzione della certificazione verde, con ogni conseguenziale riflesso sulla possibilità di valutare la proporzionalità della norma. Inoltre, non è stato individuato chi sia il titolare del trattamento dei dati.
Secondo il Garante i certificati dovrebbero riportare esclusivamente i seguenti dati: dati anagrafici necessari a identificare l’interessato; identificativo univoco della certificazione; data di fine validità della stessa.

Gli obblighi dei medici di continuità assistenziale

A questo punto però viene da chiedersi come debbano comportarsi i medici di continuità assistenziale o i pediatri di libera scelta che sono i principali protagonisti in questa vicenda. Infatti, in linea di principio, nonostante le indicazioni e il provvedimento del Garante è entrata in vigore una normativa che in presenza dei requisiti richiesti li obbliga alla redazione di tali certificazioni. Dunque, registriamo l’ennesimo caso in cui la medicina del territorio viene investita di enormi responsabilità senza le giuste linee guida e senza che si stata fatta una valutazione approfondita sulle conseguenze delle scelte del legislatore, sia per i medici che per i pazienti.

Per dubbi e richieste di informazioni sotto il profilo legale invitiamo tutti i medici iscritti a Consulcesi Club a rivolgersi ai nostri consulenti di “Mio Avvocato” per richiedere assistenza legale.