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La responsabilità professionale di medici e operatori sanitari

19/04/2022

La responsabilità professionale di medici e operatori sanitari

Errori, omissioni o violazioni degli obblighi collegati all’attività sanitaria possono provocare dei danni al paziente e, conseguentemente, additare il medico come “responsabile”.

Da qui, la responsabilità medica che altro non è che la responsabilità professionale legata all’esercizio del proprio lavoro correlata al tipo di evento che ha provocato il danno.

Il nostro ordinamento giuridico prevede due tipi di responsabilità: la responsabilità civile per cui scatta il risarcimento del danno e quella penale per cui la sanzione può essere in denaro o detentiva. Queste due categorie di responsabilità sono previste e applicabili anche in caso di responsabilità professionale di medici e operatori sanitari.

 

È anche in questi ambiti che Consulcesi Club offre l’assistenza legale e il supporto su misura per i professionisti sanitari.

Le radici della responsabilità in ambito sanitario

È l’art. 32 della nostra Costituzione che sancisce la tutela alla salute pubblica come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, secondo i principi di rispetto della persona umana. Da qui, la protezione nei confronti del previsto “universalismo delle cure”, in applicazione del modello “Beveridge” del modello anglosassone che ha anche sancito la salute come il nostro ordinamento la intende oggi: un diritto dell’individuo. Con la L. 833/1978 è stato istituito il Servizio Sanitario nazionale (SSN), basato proprio sui principi di universalità della tutela sanitaria per cui si istituiva il diritto soggettivo alla tutela della salute e di globalità delle prestazioni nei confronti dei cittadini destinatari delle prestazioni mediche.

 

In senso normativo, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, si ha una veloce evoluzione dal sistema mutualistico fino al d.lgs. n. 502/1992 che ha canonizzato i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’attività sanitaria La razionalizzazione del sistema sanitario si ha, poi, con il d.lgs. n. 229/1999 c.d. Bindi o riforma ter che ha confermato i livelli essenziali di assistenza e introdotto nuove regole per accreditamento ed erogazione dei servizi, confermando l’aziendalizzazione delle strutture sanitarie. Successivamente con la L. 24/2017, la c.d. Legge Gelli – Bianco è stato sancito il principio di sicurezza delle cure, il ruolo del risk management e il diritto alla salute come interesse diretto e indiretto. È stata proprio quest’ultima citata a introdurre la responsabilità medica con l’obiettivo di superare le incongruenze e le incertezze generate dal precedente Decreto Balduzzi.

La responsabilità medica: civile o penale?

Il Ministero della Salute ha pubblicato le Linee Guida contenenti la buona prassi, alle quali il medico deve attenersi per prevenire eventuali responsabilità in caso di degenerazione di una patologia del suo paziente. Ciò che bisogna sempre tenere a mente è che, anche in casi di interventi di routine o di situazioni non particolarmente gravi, potrebbe presentarsi un evento imprevisto e imprevedibile che porti ad uno spiacevole epilogo. In tal caso, il medico sarà chiamato a provarlo ed il primo passo di tutela per un professionista sanitario è la firma del paziente sul documento di consenso libero e consapevole alle cure, che gli sono state debitamente descritte dal medico che interverrà. La Legge Gelli-Bianco ha definito in maniera chiara i confini della responsabilità civile del professionista medico, specificando quando per un determinato danno essa vada imputata a coloro che operano presso una struttura sanitaria (a qualsiasi titolo) o alla struttura sanitaria stessa, sia essa privata che pubblica (approfondisci il tema della responsabilità civile del medico in uno studio privato). 

 

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I medici rispondono a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, le strutture sanitarie rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, con tutte le conseguenze annesse, dai termini di onere probatorio alla prescrizione. Si tenga presente, inoltre, che la responsabilità civile può sconfinare soprattutto se il medico viene imputato per negligenza. In tal caso, il medico sarà responsabile penalmente ai sensi dell’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli per cui è prevista una particolare responsabilità penale del sanitario. Tale articolo descrive i casi in cui è lecito imputare al medico un’accusa di omicidio colposo, o lesioni, cagionati nell’esercizio della professione sanitaria. Parliamo di una responsabilità che può essere tuttavia esclusa nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nel suo esercizio professionale in sede operatoria, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali consolidate.

 

Il concetto di responsabilità attiene dunque all’obbligo di rispondere delle conseguenze derivanti dall’illecita condotta, commissiva od omissiva che sia, certamente posta in essere in violazione di una norma. A seconda dei diversi ambiti operativi della norma stessa può trattarsi di una responsabilità morale, in cui è facile ravvisare la sospensione di principi etici, non meno visibili ma relegati ad un interiore senso valutativo; una responsabilità amministrativo-disciplinare, quando sono violati obblighi relativi al servizio prestato, ai doveri d’ufficio o a regole deontologiche con la conseguente comminatoria di sanzioni dell’ente di appartenenza o dell’Ordine Professionale e infine una responsabilità giuridica per la violazione di una norma penale o civile.

 

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Differenze tra responsabilità civile e penale

Come si fa a stabilire se siamo in presenza di profili di responsabilità civile, penale o amministrativa? In tal caso, è necessario considerare l’atto illecito, ovvero il comportamento dannoso o pericoloso vietato dalla legge penale, civile e da entrambe. Sono atti illeciti sia la commissione di un reato che il comportamento che non costituisce reato ma che arreca danno ad altri.

 

  • La responsabilità penale, quindi, deriva dalla commissione di un reato. È la violazione di una norma prevista dal codice penale. La sanzione può essere in denaro (multa o ammenda) o detentiva (reclusione o arresto).
  • La responsabilità civile deriva dalla violazione di un contratto o di un’altra norma che regola i rapporti tra soggetti, comportando l’obbligo di risarcire i danni causati all’altro (privato o pubblica amministrazione).

 

Chi è responsabile civilmente non può ricevere una sanzione detentiva, ma è anche tenuto al risarcimento del danno. Quindi è possibile che lo stesso fatto costituisca contemporaneamente un illecito civile e penale: in questo caso, il reo (autore del reato) potrà subire una condanna penale e sarà anche tenuto a risarcire il danno causato.

L’importanza del concetto di “colpa”

Quando dalla propria condotta colposa deriva una lesione personale o la morte della persona assistita, il medico (o il sanitario in genere) è chiamato a rispondere del suo comportamento professionale sulla base del concetto di colpa come definito dall’art. 43 del codice penale secondo cui deve ritenersi colposo (o contro l’intenzione) un evento che, anche se previsto, non è voluto dall’agente ma che si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La colpa è quindi generica se sussiste:

 

  • la negligenza, ossia superficialità, trascuratezza, disattenzione;
  • l’imprudenza, che può riferirsi alla condotta avventata o temeraria del medico che, pur consapevole dei rischi per il paziente, decide comunque di procedere con una determinata pratica;
  • l’imperizia cioè la scarsa preparazione professionale per incapacità proprie, insufficienti conoscenze tecniche o inesperienza specifica.

 

La colpa specifica invece consiste nella violazione di norme che il medico non poteva ignorare e che era tenuto ad osservare, disciplinanti specifiche attività o il corretto svolgimento delle procedure sanitarie.

Dalla condotta deriverà l’errore dal quale desumere il nesso di causalità che porterà il medico o l’operatore sanitario a rispondere delle condotte di cui è responsabile.

Prevenire è meglio che curare: per consulenza o assistenza legale, richiedi il supporto necessario

Spesso, anzi quasi sempre, si crede che il ruolo dell’avvocato o del team legale specializzato sia necessario soltanto quando si è già in fase giudiziale o, nella migliore delle ipotesi, stragiudiziale. Ciò che invece non si comprende ancora, è che diventa assolutamente essenziale – in casi come il riconoscimento delle condotte che possano portare ad una eventuale responsabilità medica – informarsi aprioristicamente. Nasce per questo, per l’assistenza e il supporto legale necessari il servizio Consulcesi Club che si dedica a soluzioni su misura per i professionisti sanitari.

 

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