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Ricorso ex specializzandi: cosa succede a Ottobre

01/10/2017

Ricorso ex specializzandi: cosa succede a Ottobre

Per i medici specialisti che hanno frequentato le scuole di specializzazione tra il 1978 e il 2006 senza ricevere il corretto trattamento economico, violando le normative europee, scatterà a breve la prescrizione.

La prescrizione scatta o il 21 Ottobre o il 2 Novembre a seconda di quando il medico si è iscritto alla scuola di specializzazione.

 

Aggiornamento 10 Novembre 2017. Si aprono spiragli per gli ex specializzandi 1993 – 2006. La Corte di Cassazione stabilisce che per loro la direttiva UE non si può considerare correttamente recepita e quindi non è suscettibile di prescrizione.

 

I termini per aderire al ricorso o per bloccare la prescrizione, per i medici ex specializzandi iscritti rispettivamente prima e dopo il 1991, variano e dipendono dalla direttiva 2005/36/CE e dai tre decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007. Vediamo nello specifico perché.

  • Se si è iscritto prima del 1991

Secondo l’orientamento giurisprudenziale i termini decorrerebbero dal 1999, perché c’è una normativa che riguarda gli specializzandi fino al ’91. Tuttavia quella normativa non è attuativa della Direttiva Europea di riferimento, quindi rimane fermo il principio che finché non viene attuata la direttiva, la prescrizione non inizia a decorrere. Per quanto riguarda gli specializzandi fino al 1991, dunque, bisogna fare riferimento alla direttiva 2005/36/CE, che ha dettato una nuova disciplina per i medici specializzati, prevedendo l’abrogazione, a partire dal 20 ottobre 2007, delle direttive precedenti. Dal giorno dopo, dunque, è cessato l’obbligo per lo stato italiano di attuare la direttiva, quindi da quel momento possiamo far iniziare i 10 anni di decorrenza ai fini della prescrizione. Di conseguenza individuiamo il 21 ottobre 2017 come termine di prescrizione.

  • Se si è iscritto dopo il 1991

Per i medici che agiscono per il differente trattamento economico in rivalsa contro le Università, il primo decreto attuativo della normativa che garantisce ai medici, dal 2006 in poi, una maggiore remunerazione è stato introdotto il 7 marzo 2007, quindi la prescrizione sarebbe dovuta scattare il 7 maggio 2017. Ma la normativa a nostro parere non è stata correttamente recepita, per cui questo termine non è da tenere in considerazione. Il termine del 2 novembre in questo caso dipende dai tre decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM): la prescrizione scatta dal 2 novembre 2017, perché solo 10 anni prima venne reso chiaro il quadro del contratto di formazione specialistica da tre decreti attuativi: il primo, quello del 7 marzo 2007, fissa il costo del contratto, il secondo, del 6 luglio successivo, stabilisce lo schema e il terzo, quello del 2 novembre dello stesso anno, delinea il fabbisogno finanziario. Senza il “trittico”, la normativa non sarebbe applicabile e si considera l’ultimo DPCM.

 

L’ultima data utile per intraprendere un’azione è il 21 Ottobre per i pre-1991 e il 10 Ottobre per i post-1991. L’esigenza nasce da esigenze organizzative, per essere in grado di avviare tutte le pratiche: trattandosi di azione collettiva è necessario accorpare le richieste e preparare l’azione in tempo utile per le scadenze sopra citate. È impensabile, infatti, riuscire a sbrigare tutte le pratiche e a raccogliere tutta la documentazione necessaria nel giro di poche ore.

 

Entro questa data, insomma, il medico può decidere di intraprendere l’azione giudiziaria contattando uno degli oltre mille consulenti che rispondono gratuitamente al numero verde 800.122.777 o sul sito internet www.consulcesi.it.

 

Oppure decidere di interrompere la prescrizione, inviando direttamente una raccomandata alle amministrazioni centrali, alla Presidenza del Consiglio o ai Ministeri, sia in autonomia che attraverso un ente o un soggetto delegato all’interruzione. L’atto può essere inviato collettivamente da più medici, attraverso un soggetto delegato come Consulcesi.

 

L’atto interruttivo della prescrizione è una semplice diffida con la quale, il singolo creditore che in questo caso è il medico, può chiedere alle istituzioni competenti il risarcimento dei danni. Con questo atto si interrompono i termini di prescrizione, che ricomincia a decorrere nuovamente nel termine ordinario di 10 anni stabilito dalla Cassazione.

 

Il vantaggio dell’interruzione della prescrizione è quello di continuare ad avere l’opportunità, successivamente ai termini di decorso della prescrizione, e non necessariamente, di intraprendere un’azione legale o meno. L’unico effetto della diffida è quello di interrompere la prescrizione.

 

Consulcesi offre questo servizio gratuitamente. Basta contattare telefonicamente un nostro consulente o collegarsi al sito www.consulcesi.it entro le scadenze indicate e compilare l’apposito form.

 

Perché interrompere la prescrizione?

Oltre 20 anni di battaglie portate avanti da Consulcesi e dai medici ricorrenti hanno dimostrato che o si vince o si ribalta in positivo la propria posizione nei successivi gradi di giudizio. Superate le difficoltà dei primi anni, quando le sentenze arrivavano molto lentamente e spesso non erano favorevoli, le cose sono infatti cambiate, e di molto.
I tempi si sono velocizzati e la giurisprudenza è stata ribaltata. Le vittorie continuano ad arrivare e anche chi incappa in una sentenza non pienamente favorevole può ottenere piena giustizia nei successivi gradi di giudizio.

 

Richiedi informazioni qui > Interrompi la prescrizione