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Il corso di formazione in medicina generale e l’attività libero professionale

20/11/2017

Il corso di formazione in medicina generale e l’attività libero professionale

Si può svolgere attività libero professionale durante la frequenza del corso in medicina generale? A quanto pare non solo esiste un divieto di legge che impedisce al medico di svolgere contemporaneamente le due attività ma, con una recentissima sentenza, la Corte dei Conti ha addirittura condannato una dottoressa al risarcimento del danno nei confronti della Regione.

In particolare, la Corte dei Conti con la sentenza n. 240 del 5 ottobre 2017 ha condannato il medico a restituire alla Regione Toscana la borsa di studio (pari a 29.008,80 euro) per l’ammissione e la frequenza di un corso di formazione in medicina generale relativa al triennio 2004 – 2006, per avere svolto, contestualmente alla frequenza del corso, attività libero professionale.

Secondo la Corte il medico ha violato il divieto previsto dalla normativa di riferimento (art. 13 D.M. 11 settembre 2003, art. 19, comma 11, legge n.448 del 28 dicembre 2001, D.Lgs. 17 agosto 1999 n.368) che preclude lo svolgimento di attività lavorativa. La condotta è stata ritenuta dolosa, a causa della chiara consapevolezza e volontà di violare gli obblighi connessi alla partecipazione al corso di formazione, vista la dichiarazione resa in ordine alla situazione di incompatibilità, senza fornire in seguito alcuna comunicazione in merito ed essendo ben noto il regime delle incompatibilità gravanti sul medico corsista.

Nel caso affrontato dalla Corte, durante gli accertamenti svolti la Guardia di Finanza è emerso che la dottoressa, durante i suddetti anni, aveva svolto una intensa e costante attività professionale incompatibile con la partecipazione al corso di formazione, attività diversa da quelle espressamente previste dalla legge.

L’art. 24 D. Lgs. 17 agosto 1999 n.368 (modificato dall’art. 9 del D.Lgs. 8 luglio 2003 n.277) prevede al comma 3 che «la formazione a tempo pieno implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, comprese le guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della settimana lavorativa e per tutta la durata dell’anno».

La detta disposizione conferma l’incompatibilità dei medici frequentatori dei corsi di formazione specifica in medicina generale ad esercitare attività libero – professionale ed ogni rapporto convenzionale o precario con il S.S.N. o enti ed istituzioni pubbliche e private. La responsabilità, nella specie, deriva dall’aver determinato un danno erariale conseguente allo sviamento delle risorse pubbliche relative alla borsa di studio, danno da imputare a titolo risarcitorio alla dottoressa, la quale si è posta nella condizione di non poter trarre dal corso di formazione tutte le utilità altrimenti ritraibili, avendo svolto una intensa attività medica parallela non consentita dalla legge.

Non per nulla, i medici che hanno frequentato il corso di formazione in Medicina Generale dal 1993 in poi sono stati soggetti ad un regime che equipara l’attività a quella lavorativa e non a quella della formazione specialistica, con la presenza di controversie e anomalie, come la tassazione IRPEF non dovuta e le spese assicurative attribuite ai medici in formazione di medicina generale, che hanno portato all’esigenza di intraprendere un’azione ad hoc per la mancata attuazione della direttiva comunitaria.