Menu

Iperprescrizione e attività del medico di base: le valutazioni della Corte dei Conti

27/03/2018

Iperprescrizione e attività del medico di base: le valutazioni della Corte dei Conti

All’inizio di quest’anno la Corte dei Conti ha pubblicato una sentenza (sezione giurisdizionale Lombardia n. 2 dell’11 gennaio 2018) nella quale ha affrontato il tema dell’iperprescrittività da parte dei medici di famiglia.

L’argomento è particolarmente tortuoso perché connesso all’equilibrio fra il diritto alla salute, l’accesso alle cure da parte dei cittadini e l’esigenza del SSN di controllare la spesa sanitaria.

Il caso ha preso origine da una segnalazione da parte della Guardia di Finanza nel 2005. Nell’ambito di un ampio controllo sull’attività degli Medici di Medicina Generale, le fiamme gialle avevano rilevato un elevato numero di prescrizioni incongrue a carico di un medico di base che operava nel territorio della Lombardia, tra gli anni 2002 e 2004. La somma contestata al medico come danno erariale era inizialmente di 72.876 euro, successivamente ridotta a 21.355 euro, dopo che il medico di base coinvolto aveva documentato e motivato alcune delle prescrizioni contestate. La Corte dei Conti doveva verificare se le prescrizioni residue costituivano effettivamente un danno erariale provocato dal medico di base.

La Corte ha in prima istanza rigettato la richiesta di risarcimento della Procura regionale, sottolineando che la stessa non aveva fornito prove certe, a prescindere dallo scostamento dalla media ponderata della ASL. La Procura aveva posto inoltre a carico del medico l’onere di fornire la documentazione che dimostrasse l’infondatezza delle accuse. Tali circostanze non erano ammissibili: da un lato perché si trattava di una disapplicazione delle norme relative all’onere della prova, che stabiliscono che sia l’attore (in questo caso la Procura) a dover provare i fatti che supportano la propria domanda; dall’altro perché il giudizio di non congruità sulle prescrizioni del medico di base si fondava sul fatto che la documentazione da questo prodotta non fosse sufficiente.

Dunque si poneva a carico del medico una responsabilità amministrativa non ammissibile, solo perché a distanza di molti anni, in assenza di un obbligo legale alla conservazione, non era riuscito a recuperare tutta la documentazione relativa alle patologie delle prescrizioni contestate.

Elemento cruciale ai fini della decisione è la distinzione fra iperprescrizione di farmaci in senso stretto e in senso ampio. La prima è caratterizzata da una elevata percentuale di scostamento dei farmaci prescritti da un medico rispetto alla media ponderata della ASL; la seconda invece risulta essere quella attestata con specifiche verifiche a campione sui singoli pazienti, dalle quali emerge l’incongruenza tra le diagnosi e i farmaci prescritti o il superamento del quantitativo di farmaco assumibile.

Nel caso di specie, la Corte dei Conti, pur non mettendo in dubbio la correttezza delle verifiche della GDF, ha precisato però che queste potessero solo dimostrare a carico del medico di base una iperprescrittività in senso stretto, che però non può produrre un «giudizio di responsabilità amministrativa, non tanto per l’inattendibilità tecnica del criterio o per la carenza di rigore scientifico, quanto per la sua astrattezza, incompatibile con la valutazione di una attività incontestatamente discrezionale, quale quella medica, ed alla luce del fondamentale principio dell’onere della prova della responsabilità amministrativo-contabile, di natura personale, derivante da comportamenti dannosi storicamente certi e provati, caso per caso, secondo un riscontrato nesso etiologico-causale, non desumibile statisticamente».

La Corte dei Conti riconduce dunque la questione dell’iperprescrittività sul corretto piano di valutazione. In questa sentenza vengono delineati i profili della responsabilità, e viene stabilito che la stessa non può essere individuata sulla base di criteri generici, ma deve essere dimostrata in maniera puntuale per evitare di snaturare l’attività stessa del medico e la sua professionalità.