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Lo specialista non deve limitarsi a prescrizioni della sua area di competenza

10/05/2018

Lo specialista non deve limitarsi a prescrizioni della sua area di competenza

Competenza e flessibilità. Sono queste le qualità che un medico specializzato non può non avere secondo la Corte di Cassazione, intervenuta di recente in tema di responsabilità professionale.

La sentenza n°15178/18 conferma infatti che il camice bianco deve evitare di limitare la sua prestazione lavorativa alla prescrizione di esami clinici che riguardano solo ed esclusivamente la sua area di competenza.

Nel caso in cui il professionista si dovesse trovare di fronte ad un paziente affetto da determinati sintomi, questi deve prendere in considerazione anche patologie che non fanno parte del suo campo e, di conseguenza, sottoporre il malato a nuovi e diversi accertamenti. In caso contrario, il medico potrebbe essere chiamato in causa per imprudenza o negligenza.

La Cassazione si è espressa sul caso di una paziente che, a causa di svenimenti continui, andò in cura presso un neurologo. Questi prescrisse alla stessa un tipo di accertamento di natura esclusivamente neurologica e, una volta osservati i risultati, la tranquillizzò sostenendo che non aveva nulla. Purtroppo per lei, però, il problema continuò a persistere fino al suo decesso, causato da problemi al cuore. La patologia doveva essere studiata e approfondita anche se la specializzazione del medico che l’aveva in cura era diversa. In tal caso, infatti, si sarebbe potuta diagnosticare la canalopatia della paziente e affrontarla al meglio.

Il medico fu dunque chiamato in causa per la responsabilità della morte della paziente. Il suo errore può essere considerato quello di essersi “focalizzato” troppo sulla sua disciplina, non considerando anche le altre specializzazioni. Per questo motivo non gli è stato possibile intuire la natura cardiaca del problema. La Cassazione ha inoltre escluso la Colpa Lieve del fatto, in quanto su questa materia la giurisprudenza si è ormai consolidata in maniera abbastanza netta: la Colpa Lieve viene esclusa nei casi in cui è ravvisabile una violazione del dovere di negligenza. La limitazione alla responsabilità è dunque da ravvisare esclusivamente nei casi in cui il medico abbia operato secondo le indicazioni della “best practice” senza che ci siano stati errori diagnostici relativi a imprudenza o negligenza.

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