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Il medico di base tra visite a domicilio e territorialità

21/08/2017

Il medico di base tra visite a domicilio e territorialità

Il medico può rifiutare la visita a domicilio? La risposta va valutata nella singola fattispecie.

In linea di principio, il medico non può negare al proprio paziente una visita se le sue condizioni di salute non gli permettono di recarsi fisicamente presso l’ambulatorio, a patto che la visita risulti necessaria.

Spetta comunque al medico stabilire se esistano tutte le condizioni di “necessità” e “non trasferibilità” che rendono indispensabile la visita.
Per farlo, il professionista deve basarsi sui sintomi descritti dal paziente (o da chi per lui). Nel caso le condizioni di urgenza richiedano la visita il medico deve recarsi presso il domicilio del paziente il prima possibile.

La Corte di Cassazione nella sentenza n.21631/17, depositata il 4 maggio scorso, ha precisato che, in alcuni casi, il medico che rifiuta la visita domiciliare può essere incriminato per rifiuto d’atti d’ufficio.

Ma quali sono effettivamente le situazioni in cui un camice bianco può decidere di non andare a far visita al paziente nella sua abitazione?
Su questo aspetto non è possibile stabilire dei paletti fissi: è il medico a dover decidere se è necessaria una visita al paziente oppure no.

Ma questa è una valutazione di cui è responsabile. Soprattutto se a richiedere l’intervento sono soggetti qualificati, come l’infermiere del paziente, in grado di valutare la effettiva necessità della presenza del medico.

La sentenza della Cassazione stabilisce che se il medico, pur in condizioni di improrogabilità, e dunque gravità, non esegue la visita a domicilio, siamo di fronte ad un caso di “Rifiuto di atti di ufficio”.
Indipendentemente dal fatto che lo faccia consapevolmente o, più banalmente, abbia sbagliato la diagnosi.

Un reato che scatta anche se il paziente che chiede aiuto non si trova nella propria abitazione ma in una casa di cura. In aggiunta, non è necessario che il paziente muoia o veda aggravarsi le proprie condizioni di salute affinché sia possibile effettuare la denuncia.

Veniamo ora al punto del territorio di competenza del medico, nel quale egli è tenuto ad operare e a fornire assistenza.

Il servizio di assistenza medico-generica può essere organizzato per unità sanitarie locali o per comuni, ma quest’ultima non è l’unica organizzazione possibile.

In assenza di un atto di programmazione dell’assistenza su base comunale, il territorio in cui può operare il medico di base è illimitato nell’ambito della zonizzazione della Asl di riferimento. A stabilirlo è il Consiglio di Stato con la sentenza n.3261 del 4 luglio 2017

Se così non fosse, ci sarebbe un’evidente disparità di trattamento tra cittadini e sanitari di grossi centri e quelli residenti in piccoli comuni. A questi ultimi verrebbe attribuito un bacino di utenza più limitato, con evidenti conseguenze sul libero esplicarsi dell’attività professionale e sui profili della capacità e dell’esperienza del medico.