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Medico condannato a risarcire 450mila euro: l’azienda non paga il danno

09/12/2019

Medico condannato a risarcire 450mila euro: l’azienda non paga il danno

La sentenza del Tribunale civile di Roma 19561/19 dell’11 ottobre 2019 ha ribadito come siano sostanzialmente erronee due convinzioni, che spesso risultano presenti nei medici dipendenti del SSN coinvolti in casi di responsabilità sanitaria.

Da un lato, l’assoluzione penale non esclude il rischio di venir condannati ad esborsi monetari in sede civile. Dall’altro, non sempre l’azienda sanitaria è veramente al fianco del dipendente e non sempre lo solleva dal rischio di dover direttamente pagare il danneggiato.

Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, il giudizio di responsabilità in sede penale segue criteri diversi rispetto a quelli previsti nei procedimenti civili.

Ne consegue che, in caso di sentenze di assoluzione perché “il fatto non sussiste” ovvero perché “l’imputato non lo ha commesso”, possono esserci effetti preclusivi nel giudizio civile solo quand0:

«contenga un effettivo e specifico accertamento circa l’insussistenza del fatto o l’impossibilità di attribuire questo all’imputato e non anche quando l’assoluzione si è determinata dall’accertamento dell’insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o attribuibili di esso all’imputato».

In buona sostanza, per escludere la responsabilità civile occorre che il soggetto sia totalmente estraneo alla causazione dei fatti.

Rimane quindi nella disponibilità del giudice civile il potere di rivalutare, in maniera del tutto autonoma, le stesse prove raccolte nel processo penale per giungere, anche in presenza di una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste, ad un giudizio di responsabilità civile, dal quale posso derivare responsabilità risarcitorie tutt’altro che irrilevanti.

Nel caso di specie il medico, assolto in sede penale, ma condannato in sede civile, ha poi beneficiato nel corso dei vari processi del patrocinio legale fornito ex art. 25 CCNL Dirigenza SSN n. 98/2001 dall’azienda sanitaria sua datrice di lavoro, e verosimilmente ha confidato nel fatto che anche un’eventuale pronuncia di condanna al risarcimento avrebbe trovato parimenti conforto e copertura da parte della stessa azienda.

Ma i danneggiati non avevano effettuato alcuna domanda risarcitoria nei confronti dell’Azienda ospedaliera, né il giudice ha potuto identificare elementi che consentissero di rilevare una qualunque co-responsabilità tra medico e struttura. Dunque, come emerge dalla ricostruzione della sentenza, dopo aver fornito l’assistenza processuale al proprio dipendente (evidentemente non ritendendo sussistere alcuna ragione di conflitto di interessi), l’Azienda ha poi negato ogni manleva economica a fronte di una condanna particolarmente significativa, lasciandolo solo ad affrontare l’intrapreso procedimento esecutivo e soprattutto il pagamento di circa 450.000 euro.

E’ dunque fondamentale ormai che i medici tutelino prima sè stessi e la propria famiglia da situazioni come queste, non solo effettuando sempre una costante formazione che riduca i rischi di malpractice, ma anche attivandosi personalmente, a prescindere dalla struttura sanitaria di cui fanno parte, per la tutela assicurativa, legale e patrimoniale.

Consulcesi offre tutte queste tutele attraverso le convenzioni e i servizi del Club.