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Ricetta “bianca” e ricetta “rossa”: possibile accusa di falso ideologico se il medico sbaglia la compilazione

04/12/2020

Ricetta “bianca” e ricetta “rossa”: possibile accusa di falso ideologico se il medico sbaglia la compilazione

La prescrizione inappropriata di farmaci può essere motivo di contestazione ai danni del medico.

A stabilirlo, la recente sentenza n. 28847/2020 della Corte di Cassazione, che ha effettuato un interessante excursus sulle modalità ed i presupposti che regolano l’attività prescrittiva di medicinali, sottolineando le differenze fra la ricetta redatta sul ricettario regionale e quella cosiddetta bianca.

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Nel caso di specie, la Suprema Corte ha condannato per falso ideologico il medico che aveva rilasciato ricette “bianche” per la prescrizione di anabolizzanti, poiché era stato appurato che l’identità dell’assistito a cui il farmaco era stato prescritto era differente da quella dichiarata ed era stata rilevata la totale carenza dei presupposti per la prescrizione del farmaco.

Caratteristiche della ricetta rossa (ricettario regionale)

Solo nella ricetta rossa, ha ricordato la Corte, deve essere indicato il nome e il cognome dell’assistito, il suo codice fiscale, il codice dell’Azienda Sanitaria di riferimento, gli eventuali codici e motivi di esenzione e l’eventuale nota AIFA pertinente, salva la richiesta di riservatezza. Queste specifiche sono richieste perché la prescrizione del Servizio Sanitario Nazionale non occorre solo per ritirare i medicinali in farmacia, ma è necessaria anche al farmacista per il rimborso da parte dello Stato del costo dei medicinali forniti agli assistiti.
Dunque, viste le sue specifiche finalità amministrative e contabili, ne consegue che l’eventuale prescrizione inappropriata di farmaci da parte di un sanitario può essere sempre oggetto di contestazione anche da parte della Corte dei Conti.

Caratteristiche della ricetta bianca

La ricetta “bianca”, non avendo una connotazione amministrativa, non richiede tutti i requisiti essenziali per le prescrizioni con ricettario regionale. Secondo la motivazione sostenuta dalla Corte, ciò comporta che questa ricetta non implichi necessariamente la preventiva visita del paziente da parte del medico che la rilascia, invece richiesta per quella redatta sul ricettario regionale: “l’anamnesi e la diagnosi non sono elementi essenziali ed indefettibili della ricetta bianca”.
Ma questo non significa che la ricetta bianca non mantenga la sua piena valenza certificativa. Pertanto, il medico si esporrà a commettere il reato di falso ideologico, ai sensi dell’art. 481 c.p., qualora “attesti, attraverso la prescrizione, che l’assistito abbia diritto a quella specifica prestazione o a quel determinato farmaco”. Ciò che rileva “è l’attestazione che l’assistito rientri nella categoria dei soggetti aventi diritto alla specifica prestazione farmacologica”.