Menu

Ricorsi ex specializzandi, la Cassazione: «Il medico non deve provare frequenza continuativa ed esclusiva del corso»

29/05/2017

Ricorsi ex specializzandi, la Cassazione: «Il medico non deve provare frequenza continuativa ed esclusiva del corso»

I medici ex specializzandi che hanno frequentato un corso post-laurea tra il 1978 e il 2006 non sono stati pagati dallo Stato (o hanno ricevuto una borsa di studio incompleta).

Migliaia di specialisti hanno sollevato, supportati da Consulcesi, un enorme contenzioso davanti ai Tribunali di tutta Italia.

Le sentenze favorevoli ai camici bianchi ricorrenti ormai non si contano più.

Da ultima, la Cassazione, attraverso la sentenza n. 5781 depositata l’8 marzo 2017, ha ribadito che «il medico specialista che, essendosi iscritto ad una scuola di specializzazione prima del 1991 e non avendo percepito alcuna remunerazione durante il corso, domandi il risarcimento del danno da mancata attuazione delle Direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE, non è tenuto a provare che il corso frequentato fosse esclusivo ed a tempo pieno, ma deve solo provare di avere frequentato un corso di specializzazione senza essere stato remunerato».

Nel caso specifico, la Corte afferma che i medici iscritti al corso di specializzazione prima del 1991 non devono provare la continuità ed esclusività del corso che hanno frequentato.
Questi requisiti erano richiesti da una normativa europea (Direttive 75/362/CEE e 82/76/CEE) che è stata attuata soltanto dopo l’inizio del corso.

Per questo, risulta ingiustificato pretendere dallo specialista la prova di avere frequentato corsi aventi caratteristiche non richieste dalla legge all’epoca in cui li svolse, e per di più la cui mancata previsione dipendeva proprio dall’inadempimento dello Stato rispetto agli obblighi comunitari.

E dunque, per il medico che ha frequentato corsi di specializzazione prima del 1991, senza ottenere alcuna remunerazione, che si è visto inoltre rigettare la richiesta in primo e secondo grado perché mancava la prova della frequenza continuativa ed esclusiva del corso di specializzazione, cosa cambia con questa pronunciazione?

In sostanza, viene tolto ai professionisti che hanno intrapreso un ricorso per il risarcimento, o che hanno intenzione di farlo, un ulteriore onere di prova, rendendo più agile e facile l’iter giudiziario.

Se rientri tra gli specializzandi iscritti alla scuola di specializzazione prima del 1991, chiedi subito al tuo Assistente Legale Personale quali sono i passaggi da effettuare per avviare la tua azione di rimborso.