Disdetta di contratto di locazione alla seconda scadenza

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Sommario
  1. Caratteristiche del documento
  2. Contenuto del documento
  3. Modalità e termini
  4. Riferimenti normativi

Alla seconda scadenza del contratto di locazione, il rinnovo non è automatico e nemmeno obbligatorio, quindi ciascuna delle parti può rinunciare al contratto oppure chiederne il rinnovo a nuove condizioni. In mancanza di comunicazioni, il contratto si rinnova alle stesse condizioni. 

Caratteristiche del documento

Il locatore può comunicare all’inquilino che rinnoverà il contratto solo a certe nuove condizioni (ad esempio: aumento del canone, diversa tipologia contrattuale, altre diverse condizioni) e dovrà farlo con raccomandata AR almeno 6 mesi prima della scadenza. L’inquilino ha 60 giorni di tempo per dare una risposta scritta e tentare una trattativa. In mancanza di risposta il contratto è automaticamente risolto.

Il locatore può anche disdire il contratto senza condizioni sempre con raccomandata AR inviata 6 mesi prima della scadenza. L’inquilino può rispondere entro 60 giorni per tentare un accordo. In mancanza di un accordo, alla seconda scadenza contrattuale l’inquilino deve lasciare libero l’immobile e restituirlo al proprietario nelle stesse identiche condizioni in cui lo aveva ricevuto.

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Contenuto del documento

Il contenuto del documento, redatto necessariamente in forma scritta, deve contenere:

  • indicazione delle parti e del contratto di locazione;
  • l’indicazione del numero di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
  • la preferenza di non rinnovo espressa;
  • la data e la sottoscrizione.

Modalità e termini

La comunicazione deve avvenire in forma scritta per raccomandata A.R. o tramite p.e.c. e, se non vi è indicata una clausola esplicita di riferimento al preavviso, dovrà essere comunicato il recesso entro sei mesi primadella naturale scadenza del contratto di locazione oppure 12 mesi, in caso di locale commerciale e recesso anticipato rispetto alla naturale scadenza.

Riferimenti normativi

  • Legge n. 392 del 1978;
  • Legge n. 431 del 1998;
  • Artt. 1571 e ss. del Codice Civile.

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