Recentemente il Tar Lazio che è stato chiamato ad esprimersi (n. 2891 del 14 marzo 2022) sul ricorso presentato dalle organizzazioni di categoria, rappresentative degli odontotecnici a livello nazionale e soggetti esercenti la professione di odontotecnico, che avevano impugnato le note del Ministero della Salute, entrambe assunte il 24 settembre 2018, con cui “acquisito il parere del Gruppo tecnico sull’Odontoiatria” veniva espresso “parere non favorevole alla richiesta di individuazione della figura dell’odontotecnico quale nuova professione sanitaria”.
Le richieste delle associazioni di categoria
I ricorrenti avevano presentato istanza, ai sensi dell’art. 5, l. 1° febbraio 2006, n. 43 (indicante le modalità con cui le associazioni professionali possono attivare la procedura) per richiedere l’individuazione di nuove professioni sanitarie e sostenendo innanzitutto che:
- non fosse stata garantita la presenza delle associazioni di categoria al procedimento;
- nel parere del 24/9/18 non fosse stato dettagliato l’esito dell’istruttoria poiché non erano stati indicati i motivi ostativi al riconoscimento della figura di odontotecnico come professionista sanitario;
- l’attività di odontotecnico rientri nell’ambito delle nuove professioni sanitarie, per le quali, ai sensi del comma 3° dell’art. 6 legge n. 43/2006 s.m.i., è prevista la definizione dell’ordinamento didattico della formazione universitaria.
- che per effetto della riforma del 1999 deve ritenersi affermata l’unicità delle attività sanitarie di carattere professionale, tutte ricondotte nel novero delle professioni sanitarie
- sentenza n. 423 del 19 dicembre 2006 della Corte Costituzionale ha affermato che l’odontotecnico va ricondotto “nell’ambito delle professioni sanitarie”
- Direttiva 2005/36/CE, sia la sentenza Malta Dental Technologists Association, richiamate dal parere del CAO, confermano che l’odontotecnica è un’attività professionale e che pertanto deve ritenersi superata la qualificazione di essa in termini di attività artigianale, ma che si tratta di una figura professionale di tipo paramedico
In merito al parere del Gruppo Tecnico sull’odontoiatria che era stato cruciale nella decisione del Ministero e i cui esiti negativi inizialmente sono stati solo richiamati i ricorrenti ritenevano che dal documento non si potessero trarre argomenti utili a negare la qualifica di professione sanitaria.
Le motivazioni del rigetto
Il Tar ha respinto il ricorso, confermando la congruità del provvedimento di esclusione.
L’organo giudicante ha, innanzitutto, premesso che il ricorso sia indirizzato alla decisione del Ministero resistente di esprimere “parere non favorevole alla richiesta di individuazione della figura dell’Odontotecnico quale nuova Professione sanitaria”, adottata a seguito dell’instaurazione della procedura ex art. 5 l. n. 43/2006, con la quale, a seguito delle modifiche apportate con la l. n. 3/2018, è stato contemplato un peculiare iter per il riconoscimento delle professioni sanitarie e, che dunque questo impedirebbe di esaminare le censure che mirano al riconoscimento della figura di odontotecnico come professionista sanitario.
Ciò posto, il Tribunale ha fondato la sua decisione sul contenuto dell’art. 5, l. n. 43/2006, comma 4, “che impedisce una sovrapposizione e una parcellizzazione tra le figure professionali, invero concretamente realizzabile proprio qualora venisse ricompresa nell’ambito delle professioni sanitarie la figura dell’odontotecnico in quanto, questo ultimo, avrebbe competenze del tutto similari a quelle afferenti i corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria”.
La circostanza che non si tratti di una professione sanitaria è ulteriormente avvalorata dal fatto che nel corso degli anni sono state presentate numerose proposte di legge dirette proprio al riconoscimento di questa nuova professione sanitaria (proposta di legge n. 993 presentata il 17 maggio 2013, proposta di legge n. 2203 del 2021, disegno di legge n. 2432 del 2021 presentato dal senatore Serafini), proprio perché senza l’abrogazione delle normative in essere non risultava possibile tale riconoscimento.
Dunque, la strada per il riconoscimento di questa figura al pari delle altre professioni sanitarie al momento sembra ancora molto lunga, e a giudicare anche dalle proposte di legge presentate nel corso degli anni, forse dovrà ricomprendere anche una revisione dei requisisti e delle caratteristiche della figura professionale.