Nel 1985 la legge n. 409 ha istituito la professione sanitaria di odontoiatra, dettando le disposizioni da rispettare per poterla esercitare all'interno del territorio italiano. L'odontoiatra è il professionista sanitario che svolge le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie – congenite o acquisite – dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e riabilitazione odontoiatriche. Nell'esercizio della professione, l'odontoiatra, in quanto professionista sanitario, può prescrivere tutti i medicamenti che ritiene necessari e può esercitare attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.
Può svolgere la professione di odontoiatra il soggetto in possesso di apposito diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio della professione, conseguita a seguito del superamento dell'apposito esame di Stato. L'odontoiatra, una volta superato l'esame di Stato, deve iscriversi presso un apposito Albo professionale, istituito presso ogni Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; una volta iscritto, può esercitare la professione all'interno di tutto il territorio italiano.
Oltre che ai soggetti in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, la norma – per garantire una tutela anche ai soggetti che esercitavano la professione prima dell'entrata in vigore della legge istitutiva della professione odontoiatrica – consente l'iscrizione all'albo anche ai seguenti soggetti:
- laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che abbiano iniziato la formazione universitaria in medicina in data anteriore al 28 gennaio 1980;
- laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione che hanno iniziato la loro formazione in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che abbiano superato apposita prova attitudinale o siano in possesso, alternativamente, del diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia o ortognatodonzia;
- medici che abbiano iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che siano in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.
Il titolo di odontoiatra, in Italia, è inoltre riconosciuto ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che esercitano attività professionale in campo odontoiatrico come odontoiatra o odontoiatra specialista, purché siano in possesso di appositi diplomi, certificati e altri titoli indicati negli allegati A-B-C- della legge n. 409/85.
Lo studio odontoiatrico: le autorizzazioni richieste e i requisiti minimi
In generale, l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie all'interno di apposite strutture è subordinato ad autorizzazione, la quale costituisce strumento di garanzia della sicurezza e delle qualità delle attività sanitarie ivi svolte. È necessario dotarsi di autorizzazione per la costruzione di nuove strutture, l'adattamento di quelle già esistenti ovvero la loro diversa utilizzazione, il loro ampliamento o trasformazione, il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti,
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, compresa la riabilitazione, la diagnostica strumentale e di laboratorio,
- strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno.
Lo studio odontoiatrico, medico o di altre professioni sanitarie, se attrezzato per l'erogazione di chirurgia ambulatoriale, procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, ovvero che si occupi esclusivamente di attività diagnostica – anche svolta a favore di terzi – e di erogazione di cure domiciliari, deve dotarsi dell'autorizzazione all'esercizio della professione sanitaria.
Lo studio odontoiatrico, perciò, sarà soggetto all'acquisizione da parte del Comune territorialmente competente della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione; tale verifica viene effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in tutta la regione.
Lo studio odontoiatrico, come ogni struttura sanitaria, deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire;
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione.
L'intesa sancita tra Governo, regioni e province autonome nel 2016 fissa i requisiti minimi di qualità e sicurezza richiesti per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle strutture sanitarie deputate all'erogazione di prestazioni odontostomatologiche, suddividendole in:
- requisiti strutturali generali, come ad esempio la protezione antisismica, antincendio, acustica, antinfortunistica, sicurezza elettrica, la protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- requisiti strutturali ed impiantistici specifici, tra cui il numero minimo di due servizi igienici, la previsione dell'obbligo della sala d'attesa e della sala d'accettazione/amministrativa separata dalle zone operative,
- requisiti organizzativi, come ad esempio il possesso del titolo di studio e dell'abilitazione professionale, l'indicazione del nominativo del direttore sanitario in caso di struttura ad elevata complessità organizzativa, la tracciabilità dei soggetti che eseguono gli interventi odontoiatrici.
Le società che operano nel settore odontoiatrico
L'attività odontoiatrica, oltre che da liberi professionisti, può essere esercitata in società operanti nel settore, a due condizioni:
- le strutture devono essere dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri;
- le prestazioni odontoiatriche, cioè inerenti alla diagnosi e terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e riabilitazione odontoiatriche, devono essere esercitate esclusivamente da soggetti in possesso dell'abilitazione.
L'attività odontoiatrica può altresì essere esercitata anche nell'apposito ambulatorio odontoiatrico sito all'interno di strutture sanitarie polispecialistiche: in questo caso, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di odontoiatra, la struttura dovrà nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici in possesso di apposito titolo abilitante.
Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge la sua funzione esclusivamente in una sola struttura. Il mancato rispetto di tutti gli obblighi sin qui descritti comporta la sospensione delle attività della struttura odontoiatrica.
Il Regolamento sulla sospensione delle attività della struttura odontoiatrica
A partire dal 4 agosto 2023 è entrato in vigore il Regolamento che disciplina la sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica in violazione degli obblighi di legge (decreto del Ministero della Salute 3 marzo 2023 n. 91); il regolamento si applica alle strutture che devono dotarsi della figura del direttore sanitario, come descritte nel paragrafo precedente.
In virtù di tale Regolamento, ogni regione dovrà individuare l'ufficio che si occuperà dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di legge per essere autorizzati ad esercitare l'attività odontoiatrica nelle strutture sanitarie; a questo ufficio le regioni attribuiranno anche i compiti di vigilanza sull'attività sanitaria di odontoiatra.
Le strutture sanitarie che sono autorizzate all'esercizio dell'attività odontoiatrica, in virtù del nuovo regolamento, sono obbligate a inviare ai suddetti uffici regionali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante, con cui attestano la permanenza dei requisiti minimi per l'esercizio dell'attività:
- avvenuta nomina del direttore sanitario,
- attività odontoiatrica esercitata esclusivamente da soggetti abilitati,
- svolgimento esclusivo delle funzioni di direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici in una sola struttura.
Se nel corso del quinquennio intervengono dei cambiamenti – ad esempio la nomina di un nuovo direttore sanitario – questi dovranno essere tempestivamente comunicati agli uffici regionali e al Consiglio dell'Ordine.
Nel caso in cui gli uffici regionali riscontrino delle violazioni all'interno della struttura sanitaria odontoiatrica, invieranno una diffida alla struttura, intimandole di provvedere a adeguarsi alla normativa vigente entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla lettera.
La struttura, una volta ricevuta la diffida, ha il diritto di presentare alla regione memorie scritte o documenti in merito alle contestazioni, e deve inoltre nominare, nell'immediatezza della ricezione della diffida, un responsabile provvisorio facente funzioni di direttore sanitario, da individuare tra i soggetti dotati dei titoli abilitanti per lo svolgimento di tale attività. Nell'ipotesi di mancata nomina del responsabile provvisorio, questi sarà nominato direttamente dall'amministrazione che rilascia l'autorizzazione ad esercitare l'attività odontoiatrica.
Se, dopo il decorso dei novanta giorni dalla ricezione della diffida, la struttura non si mette in regola, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività odontoiatrica viene sospesa con contestuale chiusura della struttura. La riapertura della struttura e la ripresa dell'esercizio dell'attività odontoiatrica è subordinata all'eliminazione delle cause che hanno portato alla sospensione e al rilascio da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente in materia di prevenzione, igiene e sanità pubblica, di un parere favorevole con riferimento all'ubicazione della struttura sanitaria oggetto di accertamento.