Menu

Aria Pulita: risarcimento danni da inquinamento

24/11/2022

Un approfondimento relativo ai risarcimenti in caso di danni da inquinamento. Qual è la normativa di riferimento e come viene applicata: il riferimento a un caso concreto.

Aria Pulita: risarcimento danni da inquinamento

Quanto vale il diritto a respirare aria pulita? A sollevare l’interrogativo è stato un cittadino parigino che ha avanzato richiesta di risarcimento danni alla Francia per una cifra pari a 21 milioni di euro. La richiesta avanzata davanti alla Corte di Giustizia Europea costituirà un precedente per tutti i Paesi membri dell’UE che non si sono adattati al rispetto imposto dalle normative e relativo al limite di emissione di sostanze nocive nell’aria. La commissione Europea, a tal proposito, aveva già avviato una procedura d’infrazione nei confronti della Francia, in quanto la stessa aveva superato il limite PM10 di emissione nel 2018-2019 e 2020.  

 

Ottieni il risarcimento per il tuo Diritto alla Salute

Centinaia di Comuni italiani non rispettano la normativa europea. Aderisci all’Azione Legale Collettiva che tutela il tuo Diritto alla Salute e ottieni fino a 36.000 euro l’anno.

 

La tesi dei legali del cittadino parigino si basa sul fatto che la violazione dei valori limite fissati dall’Unione Europea per la protezione della qualità dell’aria può dar luogo alla richiesta di risarcimento danni, in quanto sarebbero applicabili le tre “classiche responsabilità” dello Stato per i danni causati al cittadino, in particolare:  

  1. stabilire valori limite per gli inquinanti dell’ambiente significa attribuire il diritto al singolo di opporsi, qualora la normativa non venga rispettata 
  2. la violazione qualificata da parte dello Stato presuppone una mancanza di piano del miglioramento della qualità dell’aria, richiesto a tutti i Paesi membri dell’UE 
  3. esiste un nesso causale tra la violazione qualificata e l’effettivo danno alla salute del cittadino 

Proprio l’ultimo punto è il più controverso perché la questione della mancanza di tutela degli ecosistemi nazionali è una lesione al bene comune aria e va a inficiare la salute della comunità e non solo del singolo cittadino.  

 


L’inquinamento dell’aria rappresenta uno dei principali problemi su cui organizzazioni nazionali ed internazionali stanno investendo le proprie energie. 


 

L’impatto che le sostanze inquinanti hanno sull’ambiente è estremamente dannoso per la salute dell’uomo e mettono a serio repentaglio l’intero sviluppo dell’ecosistema. Anche per l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), l’inquinamento ambientale costituisce uno dei maggiori nemici da combattere; a tal fine sono state promulgate numerose linee guida da far adottare agli Stati affinché si abbassino i livelli delle sostanze inquinanti. 

Cosa stabilisce la normativa italiana e quali sono le novità?

Ai sensi dell’art. 3 ter del d.lgs. 152/2006, “La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché al principio ‘chi inquina paga’”. 

 

L’ordinamento italiano ha predisposto sanzioni molto severe, annoverando l’inquinamento ambientale tra i reati punibili con la reclusione. Peraltro, la responsabilità penale è estesa anche alle società, in base al D. Lgs. 231/2001. 

 


Ovviamente, anche l’Italia si è dovuta adeguare alle misure di prevenzione relative alla correlazione Salute-Ambiente stabilite dall’Unione Europea.  


 

Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, – per fare un esempio – tra le “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” contiene anche una previsione sui rischi ambientali e climatici A conferma delle risorse da voler destinare a questi scopi anche la previsione delle nuove misure per il contrasto del fenomeno infortunistico e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

La Commissione Europea ha chiesto la revisione normativa sulla qualità dell’aria

Economia circolare e sostenibilità costituiscono l’asse portante delle ultime riforme. A richiedere una rettifica e aggiornamento della normativa, con particolare riferimento alla qualità dell’aria è, adesso, la Commissione Europea che auspica “norme più severe e diritto al risarcimento”. 

 

La Strategia del Green Deal mira all’azzeramento dell’inquinamento atmosferico entro il 2050, in quanto aria e acqua sono fondamentali per la salute delle persone, per la tutela degli ecosistemi e delle biodiversità, in un’espressione soltanto: per la sopravvivenza del Pianeta. Proprio nella proposta di aggiornamento della normativa troviamo l’apertura al possibile risarcimento danni nei confronti delle persone, singoli cittadini, la cui salute è stata danneggiata dall’inquinamento atmosferico a causa della violazione della normativa UE. 

 

La proposta apporterà una maggiore chiarezza sull’accesso alla giustizia e sulla effettività delle sanzioni, oltre a una maggiore trasparenza sulla qualità dell’aria. 

I principi base della tutela ambientale

Il principio base per cui è fondamentale la tutela si basa sul “non arrecare un danno significativo”, che presuppone un altro principio ovvero “principio di precauzione per la messa in atto di azioni preventive”.  

 

In particolare, il Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza (Regolamento 241/2021) stabilisce, all’ art. 18, che tutte le misure dei PNRR devono soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. 

 

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’ art. 17 del Regolamento 2020/852, ex-ante, in itinere ed ex-post. 

 

Il DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno in relazione ai sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi del 2015, che stabilisce un quadro globale per evitare pericolosi cambiamenti climatici limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC e proseguendo con gli sforzi per limitarlo a 1,5º C, successivamente fatti propri dal Green Deal europeo. Viene, dunque, stabilito che un’attività economica arrecherà un danno significativo: 

  • alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra 
  • all’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni 
  • all’uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico 
  • all’economia circolare, inclusi la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, a incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine 
  • alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo 
  • alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e la resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie 

Inoltre, nella Relazione sullo stato di attuazione del PNRR presentata dal Governo al Parlamento il 5 ottobre si annuncia a breve una versione aggiornata della Guida operativa, le cui principali novità riguardano il recepimento di integrazioni e modifiche proposte dalle amministrazioni centrali per rendere le schede tecniche più coerenti con l’attuazione delle misure; l’inserimento di due nuove schede su “Impianti di irrigazione” e “Trasmissione e distribuzione di energia elettrica”; la revisione della mappatura di correlazione tra investimenti/riforme e schede tecniche.  

 

Non si può più fare orecchie da mercante e, a prescindere dalla richiesta di risarcimento danni allo Stato, la questione ambientale interessa e chiama in causa ognuno di noi che – principio di DNSH oppure no – deve lottare per la sopravvivenza propria e delle generazioni future, maneggiando con cura la normativa, seguendola alla lettera e facendo attenzione ad ogni singola azione quotidiana.