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Telemedicina: linee guida territoriali

04/11/2022

La Telemedicina e le sue applicazioni: dalle linee guida alle normative di riferimento, al centro vi è sempre il miglioramento dell’assistenza sanitaria e la tutela del paziente.

Telemedicina: linee guida territoriali

Quando parliamo di telemedicina e linee guida territoriali, dobbiamo soffermarci innanzitutto sul significato sostanziale delle due espressioni.

 

Telemedicina comprende le seguenti prestazioni:

  • Televisita il professionista sanitario interagisce a distanza con il paziente o con il caregiver in tempo reale, ma questa prestazione non sostituisce la prima visita in presenza
  • Teleconsulto medico è quell’interazione a distanza tra il paziente e il medico o il team di medici per confrontarsi e condividere le scelte mediche, ideata per una seconda opinione specialistica
  • Teleassistenza è un atto professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria e consiste in una videochiamata col paziente o col caregiver per fornire assistenza a domicilio
  • Telemonitoraggio consente di rivelare a distanza i parametri vitali dei pazienti tramite sensori e dispositivi medici per avere sempre sotto controllo il quadro clinico, la sua evoluzione e registrare i dati in piattaforma
  • Telecontrollo è atto a monitorare le patologie già diagnosticate ed è caratterizzata da una serie cadenzata di contatti con il medico che verifica l’andamento del quadro clinico per mezzo di videochiamata e condivisione dati clinici

 

A supporto delle varie prestazioni, e per incrementare il panorama delle informazioni relative al paziente, tutto viene registrato all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico.

 

Le linee guida rappresentano le istruzioni per le modalità di accesso al servizio che può avvenire in due modi previsti:

  1. Tramite il setting domiciliare e quindi al paziente basta l’integrazione della telemedicina a supporto delle cure domiciliari
  2. Tramite il setting del ricovero che segnala la possibilità di proseguire le cure a domicilio attraverso il supporto dei servizi di telemedicina

 


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Come si attiva il servizio di telemedicina? 

Per attivare il percorso di cure domiciliari tramite telemedicina è necessario possedere i requisiti previsti dalle linee guida e cioè:

  • Il paziente è disposto ad aderire al percorso di telemedicina
  • Il paziente e il caregiver sono adeguatamente informati o sono stati formati per essere considerati idonei a seguire un percorso di telemedicina
  • Contesto familiare, domestico e rete di sostegno possono assecondare il percorso, in quanto sono adeguate
  • L’abitazione è conforme e idonea strutturalmente a poter procedere all’utilizzo delle apparecchiature in tutti gli ambienti della casa

 

Quanto pesa la telemedicina per il nostro Servizio Sanitario Nazionale? 

 

Il Decreto del 29 aprile 2022 del Ministero della Salute che prevede l’inserimento della telemedicina all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno sancito l’integrazione della telemedicina all’interno del nostro Sistema Sanitario Nazionale. Questo decreto ha rinforzato la svolta della sanità italiana già iniziata nel 2020 con le “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni di telemedicina”.

 


La telemedicina è, quindi, pronta a entrare nella quotidianità del paziente.


 

Esiste, adesso, un modello di riferimento per l’attuazione dei diversi servizi di telemedicina che riorganizza l’assistenza territoriale e l’assistenza domiciliare. Vediamo come.

 

Gli elementi fondamentali della riorganizzazione dell’assistenza territoriale, con un impatto sull’organizzazione delle cure domiciliari, sono principalmente:

  • la Casa della comunità (CdC) che consente di contare sulla presenza medica h24 o h12 e di altri professionisti sanitari a seconda della connotazione hub&spoke
  • il Medico di medicina generale – Pediatra di libera scelta (MMG/PLS), che nel nuovo assetto organizzativo delle cure primarie consolidano il rapporto fiduciario con l’assistito, svolgendo il ruolo di responsabile clinico del rapporto di cura
  • la Centrale operativa territoriale (COT) quale modello organizzativo di coordinamento della presa in carico della persona e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali
  • l’infermiere di famiglia o di comunità (IFoC) (1) che facilita e monitora i percorsi di presa in carico e di continuità dell’assistenza in forte integrazione con le altre figure professionali del territorio, utilizzando anche strumenti digitali e di telemedicina
  • l’Unità di continuità assistenziale (UCA) che supporta i professionisti responsabili della presa in carico del paziente e della comunità, e opera sul territorio di riferimento anche attraverso l’utilizzo di strumenti di telemedicina
  • la rete di cure palliative in cui è inserito, quale nodo della rete, anche il setting

 

Le componenti fondamentali del modello organizzativo domiciliare, a cui invece fanno riferimento le linee guida, sono:

  • il servizio di assistenza domiciliare, che garantisce la continuità dell’assistenza nelle modalità indicate dalla normativa nazionale e regionale vigente
  • la pianificazione degli accessi domiciliari, sviluppata nell’arco dell’intera settimana secondo quanto previsto dalla predetta normativa tenendo conto della complessità clinico-assistenziale dei pazienti
  • il servizio di cure domiciliari integrato con prestazioni di telemedicina da remoto

 

Tutto questo si pone in un’ottica di sfida per la sanità e prevede un profondo mutamento del carattere assistenziale del nostro sistema sanitario, con tutte le incognite e le normative necessarie alla tutela e alla salvaguardia dei diritti.

 

La normativa di riferimento e la tutela per i pazienti nella telemedicina 

La transizione alla quarta rivoluzione industriale non sta risparmiando nessuno e, dalla Pubblica Amministrazione alle PMI, fino ai liberi professionisti e anche ai professionisti sanitari, tutti hanno la necessità di essere iperconnessi, così da semplificare e velocizzare qualsiasi pratica tramite l’automazione ed essere sempre più interconnessi col mondo esterno.

 

Questo vale anche per i pazienti, i quali devono comunque tutelarsi in caso di attacco hacker alle P.A. e in ogni caso mantenere un certo rigore e una certa riservatezza legata ai concetti di privacy che conosciamo e che ci tocca aggiornare e modellare in base al progresso in atto.

 

Partendo da un importante consapevolezza che vede la telemedicina come supporto e affiancamento della medicina tradizionale tramite nuovi canali di comunicazione e tecnologia attiva, si può lavorare e intendere la telemedicina come miglioramento dell’assistenza sanitaria, nei limiti però della tutela del paziente.

 


Il medico che ha introdotto nuovi sistemi di comunicazione deve aggiornarsi in tema di privacy e dati personali, ottenendo il consenso informato delle persone coinvolte e agendo in ottemperanza di quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).


 

È fondamentale che il personale sanitario sia adeguatamente informato e formato per garantire un’adeguata comunicazione verso i pazienti, in telemedicina come in ogni ambito sanitario, tutelando i dati personali secondo quanto previsto dal Codice della Privacy e dal GDPR.

 

Anche rispetto a queste tematiche, il team di Consulcesi può offrire a tutti i professionisti sanitari il supporto e la guida di cui hanno bisogno.

 

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Il documento di riferimento è quello approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 2014, dove sono state definite le Linee di indirizzo Nazionali. In tale protocollo la telemedicina è stata individuata come una modalità di cura in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente non si trovano nella stessa località. La telemedicina comporta la trasmissione sicura di informazioni e dati di carattere medico nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il successivo controllo dei pazienti.

 

Per quanto riguarda la privacy, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ha accompagnato con i propri interventi l’ingresso delle nuove tecnologie informatiche nella medicina, attraverso le Linee guida in tema di referti on line, quelle relative al Fascicolo sanitario elettronico e dossier sanitario e i “chiarimenti sulla disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario”.

 

A questo si aggiungono gli specifici articoli del GDPR: l’art. 25 per cui per tali principi i titolari debbono richiedere i soli dati necessari a fornire la prestazione sanitaria ed implementare misure tecniche e organizzative che evitino una modifica o perdita dei dati e ne assicurino la sicurezza durante tutto il ciclo del servizio; ancora la previsione del piano di valutazione dei rischi del trattamento commisurato alla tipologia dei servizi forniti con la previsione di rivalutazione periodica e che espliciti le modalità di segnalazione e notifica di eventuali incidenti o mancati incidenti e la conseguente valutazione di impatto prevista dall’art. 35 GDPR; l’aggiornamento dei registri dei trattamenti ai sensi dell’art. 30 del GDPR e l’informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR.

 

Al proposito, inoltre il Garante della Privacy in Italia è intervenuto con il Provvedimento n 55 del marzo 2019, confermando la non necessità del consenso quando i trattamenti riguardano finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero la gestione dei servizi sanitari o sociali effettuati da (o sotto la responsabilità) di un professionista sanitario soggetto al segreto professionale.

 

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