Terremoto in Marocco: annullamento viaggio e rimborso integrale del prezzo

La giurisprudenza comunitaria e nazionale ha riconosciuto il diritto del viaggiatore, in caso di annullamento del viaggio per improvvisa calamità, di richiedere e ottenere la restituzione della somma pagata, ritenendo illegittime penali e decurtazioni eventualmente applicate.

Sommario
  1. Il terremoto: causa di forza maggiore
  2. Il rimborso integrale del prezzo
  3. I diritti del viaggiatore in caso di annullamento per calamità naturale
  4. L’aspetto dei voucher secondo i principi comunitari
  5. Consigli pratici

I tragici fatti che hanno recentemente colpito il Marocco stanno provocando, come spesso accade in questi casi, conseguenze importanti anche con riferimento ai contratti di viaggio che, stipulati in tempi non sospetti, vengono ora fatti oggetto di richieste di risoluzione da coloro che, nell’incertezza della situazione locale, non intendono più recarsi in loco.

Il terremoto: causa di forza maggiore

Le calamità naturali, tra le quali si deve annoverare anche il terremoto, configurano quella causa di forza maggiore (o per meglio dire quella “sopravvenuta impossibilità della prestazione”) che, sconosciuta al momento della sottoscrizione del contratto, può far venir meno l’interesse concreto del turista alla fruizione della prestazione per cui ha corrisposto un prezzo, consentendo così al primo di recedere dal contratto prima della partenza con conseguente diritto al rimborso integrale del prezzo.

Stabilisce infatti l’art. 41, comma 4, del codice del turismo (Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62) che “In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.

Le cause di forza maggiore riguardano di regola situazioni oggettive, del tutto imprevedibili secondo l’ordinaria diligenza e comunque non dovute a colpa del viaggiatore.

Generalmente, si tratta di fenomeni naturali quali alluvioni, sisma, maremoti, ovvero improvvisi eventi politici, sanitari o riconducibili a restrizioni imposte dalle autorità competenti.

Il rimborso integrale del prezzo

Malgrado la chiara disciplina normativa, ancora troppe volte vengono riferiti dai clienti, che richiedono un consulto sul tema, illegittimi rifiuti opposti da agenzie di viaggio e tour operators che, non dando corretta applicazione alle disposizioni del codice del turismo né tantomeno alle disposizioni generali previste dal codice civile, non vorrebbero riconoscere l’intero corrispettivo ricevuto per il viaggio annullato, trattenendo ingiustificatamente penali, ovvero importi a titolo di spese sostenute.

Queste soluzioni non sono conformi alle previsioni di cui al codice del turismo, che peraltro è stato adottato in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

In giurisprudenza, rimane fermo l’insegnamento della Corte di Cassazione (sentenza 16315/2007) che, risolvendo un caso sostanzialmente analogo, ha affermato che la “finalità turistica” non è un motivo irrilevante, ma costituisce in realtà l’interesse stesso a cui è funzionalmente legata la stipula dell’accordo, costituendone così la cd. causa concreta. Questo comporta che, qualora la prestazione risulti sostanzialmente inutilizzabile per una causa non imputabile al viaggiatore, la causa del contratto diviene irrealizzabile da cui la liberazione di entrambe le parti dalle rispettive obbligazioni.

L'impossibilità sopravvenuta totale della prestazione consiste in un impedimento assoluto ed oggettivo, a carattere definitivo, della prestazione, ed integra un fenomeno di automatica estinzione dell'obbligazione e risoluzione del contratto che ne costituisce la fonte.

In tal caso, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dell’importo liquidato per il viaggio annullato, senza dover corrispondere alcuna indennità convenzionale, in quanto la disdetta della prenotazione da parte del cliente è motivata da forza maggiore.

I diritti del viaggiatore in caso di annullamento per calamità naturale

Per il turista che si trovi ad affrontare un’improvvisa situazione di calamità, non prevedibile al momento della stipula del contratto di viaggio, si aprono quindi alcune opzioni, chiaramente alternative fra loro:

 1) usufruire di un altro pacchetto di qualità equivalente, dover corrispondere alcun supplemento di prezzo;

 2) dirottarsi su un altro pacchetto qualitativamente inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;

 3) richiedere il rimborso della somma di danaro già versata che dovrà essere corrisposta dall’operatore turistico entro 7 giorni lavorativi e senza addebiti di penali.

L’aspetto dei voucher secondo i principi comunitari

Occorre poi spendere alcune parole anche sull’aspetto dei voucher, che in taluni casi vengono proposti dal tour operator o dall’agenzia di viaggio per ovviare alla restituzione del prezzo, per il consumo di altro viaggio, peraltro applicando una scadenza predefinita (generalmente, fra i 6 mesi e l’anno).

Il tema è stato oggetto di pronuncia della Corte di Giustizia Europea (C-407/2021) che, interpellata circa la legittimità del provvedimento (in quel caso, espressione del governo francese), con cui era stata introdotta, durante l’emergenza pandemica dovuta al Covid-19, la possibilità per gli organizzatori turistici di rilasciare, in caso di risoluzione dei contratto di viaggio e di soggiorno a scopo turistico, in luogo del previsto rimborso del prezzo pattuito, un buono valido 18 mesi, ha chiarito che questa soluzione non può essere in alcun modo imposta al viaggiatore, che pertanto può liberamente accettarla o meno, senza che ciò incida, qualora il consumatore intende rifiutare la proposta, sull’esercizio del diritto ad ottenere la restituzione dell’importo pagato mediante dazione di denaro.

Pertanto, in caso di risoluzione di un contratto di pacchetto turistico a seguito di un’improvvisa calamità naturale sul luogo di destinazione, gli organizzatori di viaggi che dovessero ricevere formale richiesta di annullamento sono e rimangono obbligati a rimborsare integralmente ai viaggiatori che lo richiedano, le somme ricevute per l’acquisto del pacchetto turistico.

Consigli pratici

In queste situazioni, si consiglia, laddove ricorrano i presupposti di fatto precedentemente descritti  e si intenda rientrare in possesso del prezzo già pagato, di dare immediata comunicazione al tour operator della volontà di recedere dal contratto, mediante invio di apposita raccomandata r.r. ovvero di messaggio di posta certificata, inviata anche per conoscenza all’agente di viaggio, indicando chiaramente la volontà di ottenere il rimborso integrale delle somme erogate e rifiutando, fin da subito, qualsiasi ipotesi alternativa.

È opportuno inoltre ricordare che in relazione alle problematiche inerenti all’annullamento di voli e viaggi  tutti i clienti che fanno parte del Consulcesi Club hanno la possibilità di richiedere non solo consulenze legali illimitate, ma anche una diffida per contestare le illegittimità legate al proprio contratto di viaggio.

Di: Francesco Del Rio, avvocato

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