Con l’entrata in vigore del Decreto Trasparenza dello scorso agosto 2022 sono state modificate e puntualizzate le regole da seguire per poter redigere la lettera di assunzione di colf, badanti e baby sitter. Le modifiche riguardano soprattutto il maggior numero di dati da inserire all’interno del documento e le informazioni che vanno inserite per non incorrere nella pena prevista che prevede sanzioni per il datore di lavoro dai 250 ai 1.500 euro.
Le modifiche si riferiscono a chi deve redigere le nuove lettere di assunzioni, quindi tutti i datori di lavoro domestico, compreso chi utilizza il “Libretto di Famiglia” (strumento che serve a retribuire prestazioni di lavoro occasionale). Vengono esclusi da questa normativa i rapporti lavorativi sotto un certo numero di ore: quelli con una media di tre ore a settimana nell’arco di quattro settimane consecutive.
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L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori e inesattezze. Se la tua richiesta presenta delle specificità richiedi una consulenza ai nostri esperti.
Caratteristiche del documento
Il documento redatto deve contenere, nero su bianco, tutte le informazioni concernenti il rapporto di lavoro sul quale si baserà il futuro tra datore e dipendente. Con l’introduzione del decreto trasparenza è obbligatorio trasporre in forma scritta tutte queste informazioni e trasmetterle all’atto dell’assunzione, prima che inizi l’esecuzione della prestazione o, non oltre i 7 giorni successivi. Dovranno essere inseriti anche gli obblighi informativi relativi allo stipendio e alle ferie, oltre che le informazioni sulle prestazioni.
Contenuto del documento
La lettera di assunzione del collaboratore domestico deve contenere:
- identità delle parti;
- luogo di lavoro;
- inquadramento, livello e qualifica del lavoratore;
- tipologia del rapporto;
- durata del patto di prova;
- durata delle ferie e di altri congedi retribuiti (e non solo il periodo di fruizione);
- retribuzione iniziale (precisando minimo tabellare, superminimo, indennità ed altri elementi costitutivi);
- modalità di pagamento;
- programmazione dell’orario di lavoro;
- procedura e preavviso in caso di dimissioni e di licenziamento.
E ancora:
- la variabilità della programmazione;
- l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite;
- ore e giorni in cui è tenuto a svolgere la prestazione;
- periodo minimo di preavviso al quale ha diritto prima di cominciare a lavorare.
Insieme a tutte le info che erano già previste prima dell’entrata in vigore del Decreto Trasparenza:
- data di inizio del rapporto di lavoro;
- esistenza o meno della convivenza;
- la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio;
- eventuale divisa di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore;
- per i lavoratori conviventi, la collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica o ad altra giornata di riposo settimanale spettante (di norma, sabato pomeriggio e tutta la domenica ma le parti possono pattuire diversamente);
- indicazione dell’adeguato spazio in cui il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
- obbligatorietà del versamento dei contributi di assistenza contrattuale;
- eventuale presenza di impianti di videosorveglianza all’interno dell’abitazione;
- applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal contratto.
Modalità e termini
Dal 1° agosto 2022 è necessario redigere il contratto, seguendo le regole del Decreto Trasparenza. Tutte le informazioni sul rapporto lavorativo devono essere trasmesse per iscritto prima dell’inizio dell’esecuzione lavorativa o entro i 7 giorni successivi.
Riferimenti normativi:
- Il Decreto Trasparenza ovvero il d. Lgs. 27 giugno 2022 n. 104;
- D. Lgs. 152/1997 che ha preceduto il decreto trasparenza;
- Direttiva UE 1152 del 2019;
- Circolare Ispettorato del Lavoro n. 4 del 10 agosto 2022;
- Circolare Ministero del Lavoro n. 19 del 20 settembre 2022.