Circolazione veicoli sulle acque: l’impatto ambientale

Perché non è applicabile alla circolazione veicolare sull’acqua la normativa che impone la riduzione di velocità a veicoli a motori che percorrono le strade? Il commento all’ultima sentenza della Corte di Cassazione che nega l’estensione analogica della norma.

Sommario

  1. Il pericolo dell’inquinamento urbano delle acque
  2. Quali rimedi per limitare l’inquinamento delle acque?
  3. Il commento alla sentenza in questione

Lo scorso 31 maggio 2022, la sezione civile della Corte di Cassazione si è espressa in merito all’impatto dell’inquinamento da circolazione stradale e in particolare a quella sulle acque. Con la sentenza n. 17679, la Cassazione ha espresso la seguente massima:


La pericolosità della circolazione stradale è nozione eminentemente relazionale, scaturisce cioè dalla relazione tra il tipo di veicolo a motore, il grado di velocità che esso può raggiungere, l’elemento terrestre o acqueo su cui esso si muove, la forza d’attrito che il primo oppone al secondo, e – da ultimo, ma non per ultimo – le persone e l’ambiente circostanti. Tutti questi elementi costituiscono altrettante differenze specifiche tra la circolazione stradale e la circolazione acquea, specialmente nel Comune di Venezia. Tali differenze, se hanno fornito delle ragioni integrative della scelta compiuta dal legislatore con il disporre la riduzione automatica di 5 km/h di cui al D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, comma 2, escludono che essa possa essere estesa per analogia alla misurazione tecnica della velocità delle imbarcazioni a motore circolanti nelle acque del Comune di Venezia.


Tra tutti, l’inquinamento delle acque è quello che può diffondersi con maggiore celerità e per più estensione per una serie di motivi. Prima di tutto, dobbiamo pensare che sulla terra esistono un miliardo e mezzo di metri cubi di acqua, il 97% costituito da acqua salata e il 3% da acqua dolce. Ogni bacino d’acqua si può distinguere per diverse caratteristiche e così come ci sono diversi tipi di acque, esistono anche diversi tipi di inquinamento.

L’inquinamento civile delle acque è quello che deriva dagli scarichi delle città quando l’acqua si riversa senza alcun trattamento di depurazione nei fiumi o direttamente nel mare; poi vi è quello industriale che dipende da sostanze diverse della produzione industriale; infine, quello agricolo che è legato all’uso eccessivo e scorretto di fertilizzanti e pesticidi, che essendo generalmente idrosolubili, penetrano nel terreno e contaminano le falde acquifere.

Metalli pesanti, azoto e fosforo sono tra le sostanze chimiche più dannose per la salute dell’uomo, in particolare il cromo, il mercurio e il nichel o composti come i solventi clorurati.

Il pericolo dell’inquinamento urbano delle acque

Tra le cause di inquinamento delle acque, certamente quello urbano è uno dei più pericolosi e facili da ottenere. Gli scarichi industriali contengono, infatti, una grande quantità di inquinanti e la loro composizione varia secondo del tipo di processo produttivo. Spesso le sostanze tossiche contenute in questi scarichi rinforzano reciprocamente i propri effetti dannosi e quindi il danno complessivo risulta maggiore della somma dei singoli effetti. Così accade anche per gli scarichi dei veicoli a motore che circolano sull’acqua. Quest’ultimo va ad aggiungersi all’inquinamento marino, anche se la circolazione avviene su acque non marine come i canali di Venezia.

Quali rimedi per limitare l’inquinamento delle acque?

Porre rimedio all’inquinamento idrico è forse una delle più difficili e rare operazioni da attuare, oltre ad essere molto costosa. Per portare avanti rimedi efficaci contro l’inquinamento idrico sono necessari strumenti, tecniche e strutture in grado di arginare il fenomeno, identificando gli inquinanti dell’acqua, valutando i danni e facendo rispettare le norme a tutela dell’ambiente e della salute comune.

È per questo che la chiave fattibile e immediatamente concreta per limitare l’inquinamento, soprattutto delle acque, è la prevenzione. Questa si compie con diversi atti, primo tra tutti la conoscenza, la consapevolezza del cittadino comune che ha necessità di essere educato in tal senso. Così, il cittadino che sovvenziona la spesa pubblica tramite le acque, sarà felice di sapere che parte del suo denaro finanzia progetti atti alla prevenzione dell’inquinamento delle acque.

Il commento alla sentenza in questione

Su questa linea si pone la pronuncia della Corte di Cassazione. Il motoscafo taxi beccato dal telelaser non può essere sottoposto alla stessa normativa della circolazione su strada dei veicoli ex DPR 495/1992. Limitare la velocità di un veicolo su acqua allo stesso modo in cui si limita ai veicoli su strada significherebbe ignorare le diverse caratteristiche del tipo di circolazione e i diversi rischi che questo comporta. “Abissalmente differenti” è così che la Cassazione ha definito i due modi di circolare.

L’andatura, infatti, viene calcolata in base alle diverse circostanze, tra cui la forza d’attrito che il veicolo a motore esercita sulla superficie su cui sta transitando; perciò, a riguardo non si può applicare la stessa norma per analogia e se vi è un vuoto normativo, è necessario agire per riuscire a colmarlo il più presto possibile.

I due fenomeni risultano incompatibili per motivi semplici: se tra la circolazione acquea e la circolazione terrestre vi fosse un’abissale differenza, un’alterità radicale, i due fenomeni non potrebbero essere comparati tra di loro così come non lo sono. La comparabilità presuppone che i fenomeni non siano integralmente differenti, ma al contrario che essi abbiano elementi comuni. “Tali elementi – si legge in sentenza – devono poter distinguersi concettualmente rispetto ai due fenomeni da comparare e costituirsi idealmente come intermedi (nel senso che intermediano e rendono possibile la comparazione). In altri contesti e ad altre finalità si parla del “terzo (elemento) della comparazione” (tertium comparationis), che l’osservatore deve ricostruire di volta in volta. Infatti, gli elementi comuni non sono dati naturali che si manifestano in quanto tali, così da essere oggetto di percezione, ma sono fatti dell’osservatore, frutto di un’operazione di accomunamento che è teleologicamente orientata, cioè determinata dalle finalità che l’osservatore ha di mira”.

La Corte ha, tra l’altro, accolto il ricorso su un altro presupposto: il codice della navigazione contiene una disposizione speciale in materia di analogia (art. 1, comma 2 c.n.: “ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile”). Ove necessario, essa induce a cercare tertia comparationis che forniscano la base di operazioni di estensione analogica dapprima nel diritto della navigazione (segnatamente all’interno del relativo codice) e solo in seconda battuta nel “diritto civile” (in questo senso, tra le altre, Cass. 7571/1987).

A sua volta quest’ultimo è da intendere come referente del diritto comune, cioè del complesso delle norme e dei principi di diritto sullo sfondo del quale è possibile attribuire al diritto della navigazione il carattere della specialità. Allo stato attuale della legislazione italiana, segnatamente ad opera del predetto art. 1, comma 2, l’applicabilità del codice della strada per colmare le lacune del diritto della navigazione appare doppiamente esclusa: “da un lato, s’interpone il criterio della somiglianza del caso ristretto all’interno della materia; dall’altro lato, s’interpone un fatto negativo, cioè la non appartenenza al diritto comune del codice della strada, del quale si può similmente predicare il carattere di disciplina speciale ispirata alla finalità della sicurezza della circolazione stradale (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 1). Rimane fuori dall’oggetto del presente giudizio l’indagine relativa al probabile contributo che l’art. 1 c.n., comma 2, può offrire all’interpretazione dello stesso art. 12 preleggi, laddove quest’ultimo colloca ambiguamente sullo stesso piano il riguardo a “casi simili” o materie analoghe”.

Di: Cristina Saja

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