Farmacia dei servizi: doveri, responsabilità e prestazioni da erogare

La Farmacia dei servizi rappresenta un approccio innovativo nell'ambito del settore farmaceutico, che va ben oltre il vecchio ruolo tradizionale di farmacia come semplice luogo in cui vengono dispensati medicinali. Scopriamo insieme quali sono i servizi che le farmacie possono offrire agli utenti.

La Farmacia dei servizi è un nuovo modello di farmacia che offre una gamma di servizi molto più ampia rispetto alla mera dispensazione di farmaci, concentrandosi su prestazioni sanitarie personalizzate e complementari alla terapia farmacologica, per perseguire un miglioramento in termini di salute e benessere del paziente, ottimizzando l'uso dei farmaci, migliorando l'aderenza alla terapia, prevenendo le malattie e promuovendo la salute attraverso un supporto continuo e individuale per ciascun paziente.

L'art. 11 della legge n. 69/2009 ha delineato in maniera abbastanza specifica i principi e i criteri direttivi su cui si regge l'individuazione di nuovi servizi erogabili dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, con lo scopo di perseguire i seguenti obiettivi, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari:

  1. assicurare la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS), anche al fine di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, con lo scopo di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
  2. collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione, realizzati sia a livello nazionale che regionale;
  3. realizzare campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza, rimanendo in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue/plasma tramite siringhe;
  4. consentire la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento del ticket e di ritiro del referto in farmacia;
  5. prevedere forme di remunerazione di tali attività nei imiti dell'accertata diminuzione degli oneri derivante per il SSN, per le regioni e gli enti locali, dallo svolgimento da parte delle farmacie delle attività sopra elencate.

Visualizza e scarica la guida

Scarica la Guida "Farmacia dei servizi: doveri, responsabilità e prestazioni da erogare" offerta da Consulcesi Club per aggiornarti e supportarti nella tua vita professionale. 

Farmacia dei servizi: le prestazioni erogabili

In attuazione dei principi generali sopra descritti, il decreto legislativo n. 153 del 03/10/2009 ha definito i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN.

Nell'ambito dell'attuazione del principio di partecipazione delle strutture farmaceutiche al servizio di assistenza domiciliare integrata in favore di pazienti residenti/domiciliati nel territorio pertinenziale di ciascuna farmacia, a supporto dell'attività del MMG o del PLS e in favore di pazienti residenti o domiciliati nel territorio di competenza, le farmacie si occupano di:

  • dispensare e consegnare a domicilio i farmaci e i dispositivi medici necessari per le cure,
  • preparare e dispensare a domicilio le miscele per la nutrizione artificiale e i medicinali antidolorifici, nel rispetto delle norme di buona preparazione e buona pratica di distribuzione dei medicinali, nonché delle prescrizioni e limitazioni stabilite dalla legge,
  • dispensare, per conto delle strutture sanitarie, di farmaci a distribuzione diretta,
  • mettere a disposizione a disposizione operatori sociosanitari, infermieri, fisioterapisti, per effettuare a domicilio specifiche prestazioni professionali che siano richieste dal MMG o dal PLS, per l'erogazione dei servizi di secondo livello.

Alle farmacie spetta inoltre il compito di collaborare alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, nonché a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza.

Tra i servizi innovativi assegnati alle farmacie dopo il 2009 vi è la possibilità di erogare servizi di primo e secondo livello. I servizi di primo livello servono a consentire alle farmacie di partecipare alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale. I servizi di secondo livello, invece, sono rivolti ai singoli assistiti, in virtù delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, dietro prescrizione dei MMG e dei PLS, anche tramite personale infermieristico. Nell'ambito dei servizi di secondo livello è possibile effettuare in farmacia prestazioni di autocontrollo, con esclusione delle attività di prescrizione e diagnosi nonché dei prelievi di sangue o plasma tramite siringhe o dispositivi equivalenti. Rientra tra i servizi di secondo livello l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici.

Tra i servizi di cui è possibile usufruire presso le farmacie, in collaborazione con i MMG e i PLS, vi è l'accesso personalizzato ai farmaci, tramite le procedure di ricetta elettronica e il dossier farmaceutico: i medici, attraverso questi due strumenti, possono intrattenere ogni forma di collaborazione con la farmacia prescelta dal paziente per l'erogazione dei servizi; le farmacie, dal canto loro, forniscono ai pazienti interessati ogni informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, informando periodicamente – e comunque ogni volta che risulti necessario – il MMG e il PLS sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci e su ogni altra notizia ritenuta utile, compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia.

La norma stabilisce che presso le farmacie è inoltre possibile per gli assistiti effettuare attività di prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché provvedere al pagamento del ticket e al ritiro dei referti.

Il periodo di lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19 ha amplificato ancor di più, rispetto al passato, la rilevanza della farmacia come primario centro di salute per il paziente. Per questo motivo, il d.lgs. n. 153/09 è stato modificato, introducendo la possibilità di:

  1. effettuare presso le farmacie, da parte di un farmacista, test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare,
  2. somministrare – con onere a carico del paziente – presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito di superamento di uno specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali organizzati dall'ISS, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti di soggetti di età superiore a diciotto anni, previa presentazione di idonea documentazione che comprovi la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini;
  3. effettuare test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuarsi in aree, locali o strutture – anche esterne – che siano dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e che garantiscano la tutela della riservatezza.

Le prestazioni analitiche di prima istanza e gli strumenti per i servizi di secondo livello

Il Decreto del Ministero della salute del 16/12/2010 definisce analiticamente le prestazioni di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, tra le quali sono incluse:

  • test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
  • test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
  • test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
  • test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine;
  • test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

Il citato decreto ministeriale del 16/12/2010, inoltre, elenca analiticamente i dispositivi strumentali utilizzabili nell'ambito dei servizi di secondo livello, individuati in:

  • dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
  • dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto - spirometria;
  • dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno;
  • dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
  • dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

L'elenco è soggetto a periodico aggiornamento da parte del Ministero della Salute, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome.

Tra la strumentazione atta ad erogare servizi di secondo livello in farmacia rientrano anche i dispositivi semiautomatici per la defibrillazione, che sono utilizzabili da personale sanitario medico e non medico adeguatamente formato nonché da chiunque sia in possesso di adeguata formazione nelle attività di rianimazione cardiopolmonare (il corso di primo soccorso e defibrillazione BLSD). Questa tipologia di defibrillatore, in assenza di personale adeguatamente formato, può addirittura essere usata da personale privo di formazione, poiché si tratta di dispositivi che “guidano” anche le mani meno esperte nel posizionamento degli elettrodi e nell'erogazione delle scariche, solitamente attraverso emissioni sonore. Quando il defibrillatore sia utilizzato, in assenza di personale formato, da un soggetto privo di attestazione BLSD e/o di specifica formazione in primo soccorso e defibrillazione, e il paziente riporti delle lesioni o muoia, il soggetto che ha tentato di prestare soccorso non sarà punibile a livello penale, poiché trova espressamente applicazione la scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 del codice penale.

Va sottolineato che l'elencazione dei servizi erogabili in farmacia così come contenuta nel decreto ministeriale del dicembre 2010, in virtù dell'interpretazione fornita dal Ministero a seguito della pronuncia del TAR Lazio sulla legittimità del citato decreto, è solo esemplificativa: nelle farmacie, infatti, possono essere effettuate prestazioni analitiche, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, mediante l’utilizzo di dispositivi in possesso della marcatura CE, in ossequio alla Direttiva 98/79/CE.

Le attività degli operatori sanitari in farmacia

Infermieri e fisioterapisti, purché in possesso di titolo abilitante ed iscritti al relativo Collegio professionale – laddove esistente, e la responsabilità sull'accertamento del possesso del titolo abilitante e dell'iscrizione all'albo grava sul farmacista, che può avvalersi degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti.

Le attività possono essere erogate sia presso le farmacie che a domicilio del paziente, ma il coordinamento organizzativo e gestionale spetta in ogni caso al farmacista titolare o al direttore di farmacia; è possibile erogare le prestazioni infermieristiche o fisioterapistiche a carico del SSN, nell'ambito di specifici accordi regionali e previa prescrizione del MMG o del PLS, fermo restando, in ogni caso, che eventuali prestazioni e/o funzioni assistenziali che vadano al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali saranno a carico del cittadino che le ha richieste.

L'infermiere, dietro prescrizione medica, all'interno della farmacia o a domicilio provvede alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, anche avvalendosi del supporto di operatori sociosanitari (OSS), se operanti presso la farmacia. Sono altresì erogabili dagli infermieri presso le farmacie le seguenti prestazioni specifiche:

  1. supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
  2. effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;
  3. attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
  4. iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.

Al di là di queste prestazioni tipizzate, purchè vi sia la prescrizione del MMG o del PLS, l'infermiere può erogare – sia in farmacia che a domicilio – qualsiasi ulteriore prestazione che rientri fra quelle effettuabili in autonomia in base al proprio profilo professionale. L'infermiere a domicilio, inoltre, partecipa a iniziative per garantire il corretto utilizzo dei medicinali e interviene d'urgenza – oltre che per il supporto all'utilizzo del defibrillatore semiautomatico presente in farmacia – anche nelle situazioni igienico-sanitarie d'urgenza connesse al suo profilo professionale.

Il fisioterapista può erogare, in farmacia oppure a domicilio, le seguenti prestazioni:

  1. definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
  2. attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
  3. verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

I requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia per l'erogazione delle prestazioni infermieristiche o fisioterapiche sono definiti dall'accordo collettivo nazionale e dagli accordi regionali.

La responsabilità e gli obblighi gravanti sul farmacista

La responsabilità per la corretta installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati in farmacia grava sul farmacista titolare o sul direttore responsabile della farmacia. Queste due figure rispondono anche dell'inesattezza dei risultati analitici, qualora sia dovuta a carenze nell'installazione e/o manutenzione delle attrezzature utilizzate in farmacia.

L'utente deve inoltre essere adeguatamente informato sui servizi erogati dalla farmacia. Per questo motivo grava sul farmacista l'obbligo di esporre, all'interno dei locali della farmacia, in maniera chiara e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili per gli utenti. È fatto espresso divieto di inserire negli avvisi informativi delle diciture che richiamino, in maniera espressa o indiretta, esami di laboratorio che non possono essere eseguiti presso le farmacie.

Il farmacista, nel mettere a disposizione dell'utente il dispositivo per test autodiagnostico, deve fornire tutti i suggerimenti idonei all'impiego, ed è tenuto ad indicare all'utente, prima dell'inizio dell'esecuzione dell'esame, la differenza tra un test di prima istanza e un'analisi svolta in un laboratorio autorizzato. Grava altresì sul farmacista l'obbligo di informare l'utente del fatto che i risultati dei test devono essere verificati con il medico prescrittore, che potrà indicare al paziente le opportune iniziative terapeutiche da intraprendere.

Vantaggi della Farmacia dei Servizi

L'implementazione della Farmacia dei Servizi comporta numerosi vantaggi per i pazienti, il SSN e la comunità in generale, come ad esempio:

  1. il miglioramento dell'aderenza alla terapia - grazie all'assistenza personalizzata e alla consulenza farmaceutica, i pazienti sono supportati nella corretta assunzione dei farmaci, migliorando così l'aderenza alla terapia prescritta e riducendo il rischio di complicanze o ricoveri ospedalieri.
  2. la prevenzione delle malattie e la promozione della salute - la Farmacia dei Servizi svolge un ruolo cruciale nella prevenzione delle malattie attraverso l'educazione sanitaria, l'identificazione precoce dei fattori di rischio e l'adozione di uno stile di vita sano. Ciò contribuisce a migliorare la salute generale della popolazione.
  3. la razionalizzazione dei costi sanitari - la gestione delle terapie farmacologiche e la prevenzione delle complicanze possono ridurre i costi legati alle cure sanitarie, come le ospedalizzazioni o i trattamenti a lungo termine, con conseguente ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie nel sistema sanitario.
  4. il supporto continuo al paziente - i servizi offerti dalla Farmacia dei Servizi forniscono un supporto costante e personalizzato ai pazienti nel loro percorso di cura, contribuendo a creare un ambiente di fiducia e promuovere la collaborazione tra paziente e professionista sanitario.

I vantaggi derivanti dall'approccio innovativo della Farmacia dei Servizi ha degli effetti positivi anche sulla categoria professionale dei farmacisti, come ad esempio:

  1. nuove opportunità di carriera - le farmacie dei servizi offrono una serie di nuove opportunità di carriera per i farmacisti, come la gestione delle malattie croniche, la consulenza sulla salute e la formazione sulla gestione della malattia.
  2. maggiore soddisfazione professionale - i farmacisti sono spesso soddisfatti della loro carriera nelle farmacie dei servizi, perché offrono una gamma più ampia di servizi, consentono ai farmacisti di avere un impatto maggiore sulla salute della comunità e possono essere più remunerative rispetto alle farmacie tradizionali.
  3. migliore impatto sulla salute della comunità - le farmacie dei servizi possono avere un impatto positivo sulla salute della comunità fornendo una gamma più ampia di servizi e consentendo ai farmacisti di avere un impatto maggiore sulla salute dei pazienti.

L’approccio innovativo della farmacia dei servizi, perciò, può solo portare benefici a tutti i membri di una comunità.

Di: Manuela Calautti, avvocato

News e Approfondimenti che potrebbero interessarti

Vedi i contenuti