Gestori telefonici: quando diffidare e quali le tutele previste?

I gestori telefonici che violano le norme poste a tutela del consumatore. Quando diffidare?

I gestori telefonici, in qualità di fornitori di servizi di telecomunicazione, devono rispettare leggi e regolamenti che forniscono tutele ai consumatori, perché Italia, come in molti altri Paesi, i consumatori hanno diritti e protezioni specifiche.

Una prassi ormai diffusa

Prassi ormai diffusa è che in maniera del tutto arbitraria vengano cambiate le tariffe, senza procedere ad alcun avvertimento o procedendo tramite una telefonata o un click indotto tramite internet che, per quanto possa essere chiaro, a volte non risulta attendibile e trae in inganno.

Tra le altre abitudini, anche quella di contattare telefonicamente un cliente, per proporre cambi di contratti o di tariffe, previo assenso telefonico. Un modus sin troppo veloce per il consumatore che, spesso, dopo la prima bolletta si trova a dover fare dei passi indietro, perché non ha avuto modo di fare le opportune valutazioni.

Le tutele previste

Esistono diversi strumenti di tutela dalle clausole vessatorie dei contratti, cioè da quelle clausole che di fatto creano uno squilibrio fra i diritti e i doveri delle parti contrattuali e in particolar modo per il consumatore.

L'adeguamento dell'indice dei prezzi al consumo può essere applicato solo 12 mesi dopo l'adesione al contratto. La durata massima dei contratti non può superare i 24 mesi e, a tutela della parte più debole, sono previste azioni di incremento contrattuale, installazione di servizi e modifica delle condizioni contrattuali dei diritti per gli utenti, qualora il servizio sia diverso da quanto promesso nel contratto. Tra gli altri rimedi: il diritto di recesso, la risoluzione del rapporto contrattuale.

I contratti dovrebbero prevedere il risarcimento a cui gli utenti hanno diritto in caso di interruzioni del servizio, compresi ritardi o abusi legati al cambio di operatore e alla portabilità del numero e nei casi in cui i tecnici degli operatori non siano in grado di incontrare l'utente.

Il rimedio della diffida è, inoltre, contemplato tutte le volte che si ricevono chiamate di vendita a freddo che cercano di cambiare i prodotti o i servizi senza che il consumatore abbia richiesto tali chiamate.

Le tutele previste

Esistono diversi strumenti di tutela dalle clausole vessatorie dei contratti, cioè da quelle clausole che di fatto creano uno squilibrio fra i diritti e i doveri delle parti contrattuali e in particolar modo per il consumatore.

L'adeguamento dell'indice dei prezzi al consumo può essere applicato solo 12 mesi dopo l'adesione al contratto. La durata massima dei contratti non può superare i 24 mesi e, a tutela della parte più debole, sono previste azioni di incremento contrattuale, installazione di servizi e modifica delle condizioni contrattuali dei diritti per gli utenti, qualora il servizio sia diverso da quanto promesso nel contratto. Tra gli altri rimedi: il diritto di recesso, la risoluzione del rapporto contrattuale.

I contratti dovrebbero prevedere il risarcimento a cui gli utenti hanno diritto in caso di interruzioni del servizio, compresi ritardi o abusi legati al cambio di operatore e alla portabilità del numero e nei casi in cui i tecnici degli operatori non siano in grado di incontrare l'utente.

Il rimedio della diffida è, inoltre, contemplato tutte le volte che si ricevono chiamate di vendita a freddo che cercano di cambiare i prodotti o i servizi senza che il consumatore abbia richiesto tali chiamate.

Di: Cristina Saja, giornalista e avvocato

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