Libera professione e lavoro dipendente: consigli per redigere il 730

Scopri come redigere il 730 per chi svolge libera professione e lavoro dipendente. Consigli pratici per una dichiarazione dei redditi corretta.

Sommario

  1. Quadro normativo e obblighi dichiarativi
  2. Come compilare il modello 730 con redditi di lavoro dipendente e autonomo
  3. Casi particolari: regime forfettario e lavoro dipendente, lavoratori con P.IVA secondaria
  4. Oneri deducibili e detraibili: guida per redditi misti
  5. Vantaggi e limiti del modello 730 con redditi misti

Quando un contribuente percepisce contemporaneamente redditi da lavoro dipendente e da libera professione, la compilazione della dichiarazione dei redditi richiede particolare attenzione. In questa guida pratica vedremo come redigere il modello 730 in presenza di redditi misti, indicando i riferimenti normativi chiave, i quadri del modello in cui inserire i vari redditi (Quadro C, Quadro D, ecc.), le principali spese deducibili e detraibili (specie quelle rilevanti per i liberi professionisti) e i casi particolari come il regime forfettario, il lavoro autonomo occasionale o il dipendente con Partita IVA. Inoltre, forniremo consigli su come evitare errori (doppia imposizione o incongruenze) e analizzeremo vantaggi e limiti dellutilizzo del modello 730 in queste situazioni.

Quadro normativo e obblighi dichiarativi

Ogni contribuente è tenuto per legge a dichiarare annualmente i redditi posseduti, anche se su tali redditi sono già state operate ritenute o non risulta alcun debito dimposta (art. 1, D.P.R. 600/1973). In altre parole, chi percepisce redditi di qualsiasi categoria – sia redditi di lavoro dipendente (disciplinati dagli artt. 49-50 del TUIR, D.P.R. 917/1986) sia redditi di lavoro autonomo (artt. 53 e 67 TUIR) – deve presentarne la dichiarazione, salvo i casi di esonero espressamente previsti. Il Decreto Legislativo 175/2014 (cd. “Decreto Semplificazioni Fiscali”) ha introdotto il modello 730 precompilato, rendendo disponibili online i dati comunicati dai sostituti d’imposta (Certificazioni Uniche) e dagli enti terzi sulle spese detraibili/deducibili. Questo ha semplificato gli adempimenti per molti contribuenti (in particolare dipendenti e pensionati), ma resta fondamentale conoscere quali redditi vanno indicati e dove, soprattutto in presenza di redditi misti.

Va ricordato che il modello 730 può essere utilizzato soltanto da specifiche categorie di contribuenti e per dichiarare determinati tipi di reddito. In generale, possono presentare il 730 i contribuenti che hanno redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di fabbricati/terreni, redditi di capitale, redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (ad esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, cioè occasionali) e alcuni redditi “diversi” e a tassazione separata ammessi nel 730. Non possono invece utilizzare il 730 (ma devono ricorrere al Modello Redditi Persone Fisiche) i contribuenti che nell’anno d’imposta hanno percepito redditi dimpresa (anche in forma di partecipazione) o redditi da lavoro autonomo esercitati abitualmente per i quali è richiesta la partita IVA. In pratica, se possiedi una Partita IVA attiva con cui svolgi attività professionale abituale (libera professione o impresa), sei tenuto a presentare il Modello Redditi PF e non puoi presentare il 730 per dichiarare quel reddito. Fanno eccezione i casi particolari di cui diremo a breve (ad esempio, se la P.IVA in regime forfettario non ha prodotto ricavi nell’anno).

Regime forfettario e dichiarazione – I titolari di Partita IVA in regime forfettario rientrano nella casistica sopra: il regime forfettario è un regime agevolato che prevede una imposta sostitutiva al 15% (ridotta al 5% per le nuove attività nei primi 5 anni) in luogo dell’IRPEF ordinaria. I forfettari determinano il reddito in maniera forfetaria (applicando al fatturato un coefficiente di redditività) e non sono assoggettati a ritenuta dacconto sui compensi (devono anzi indicare in fattura l’annotazione di operare in regime forfettario ai sensi della L. 190/2014). Per tali contribuenti, il modello Redditi PF è il modello dichiarativo di riferimento (con il quadro LM dedicato al reddito forfettario). Tuttavia, può capitare che un contribuente forfettario sia anche lavoratore dipendente presso un’azienda: in questo scenario occorre valutare come dichiarare il reddito di lavoro dipendente. La regola generale è che, se il forfettario ha conseguito ricavi/compensi dalla P.IVA nellanno, dovrà presentare il Modello Redditi PF (includendo anche i redditi da lavoro dipendente al suo interno). Il modello 730 può invece essere utilizzato solo in assenza di redditi da P.IVA da dichiarare, ad esempio se l’attività in proprio è rimasta inattiva nell’anno d’imposta. In base alla normativa vigente, se un contribuente in regime forfettario non ha registrato alcun reddito derivante dalla sua attività dimpresa o professionale nellanno fiscale, egli non è tenuto alla presentazione del Modello Redditi. In tal caso (nessun reddito di P.IVA, ma presenza di redditi di lavoro dipendente), è consentito utilizzare il modello 730 per dichiarare i redditi da lavoro dipendente in alternativa al Redditi PF. In altre parole, un lavoratore dipendente con P.IVA forfettaria dormiente” può ricorrere al 730 per dichiarare lo stipendio, evitando di presentare il Modello Redditi quell’anno. Se invece sono stati conseguiti compensi con la P.IVA forfettaria, il 730 non è utilizzabile per nessuno dei redditi (neanche per lo stipendio) – sarà necessario dichiarare tutto con Modello Redditi PF.

Modello 730 vs Modello Redditi – scadenze: la scelta (o necessità) di utilizzare il 730 oppure il Modello Redditi comporta anche differenze in termini di scadenze e modalità di versamento. Il 730/2025 (per i redditi 2024) va presentato entro il 30 settembre 2025. Il Modello Redditi PF 2025, invece, può essere trasmesso entro il 31 ottobre 2025, ma attenzione: le imposte dovute in base al Modello Redditi vanno autoliquidate prima (saldo 2024 e primo acconto 2025 entro il 30 giugno 2025, prorogabile al 31 luglio con maggiorazione 0,4%; secondo acconto entro il 30 novembre 2025). Nel caso del 730, eventuali rimborsi o debiti d’imposta vengono regolati direttamente in busta paga o rateo di pensione dal sostituto d’imposta, generalmente a partire da luglio dell’anno di presentazione – questo è uno dei vantaggi operativi del 730.

Di seguito, uno schema riassuntivo dei principali tipi di reddito oggetto di questa guida e come vanno dichiarati, con il relativo regime fiscale applicato:

 

Tipologia di reddito: Lavoro dipendente (es. stipendio, salario)

Dove si dichiara:
Modello 730 – Quadro C (Redditi di lavoro dipendente e assimilati) – Sez. I, righi C1 e seguenti
Tassazione:
IRPEF ordinaria a scaglioni (aliquote 23% – 43% per fasce di reddito) + addizionali regionale/comunale
Note:
Dati comunicati nella Certificazione Unica (CU) dal datore di lavoro; le ritenute IRPEF sono già state operate mensilmente dal sostituto d’imposta. Eventuali conguagli da effettuare (per più CU, detrazioni doppie, ecc.) emergono nel 730.

 

Tipologia di reddito: Lavoro autonomo occasionale (prestazione autonoma occasionale senza P.IVA)

Dove si dichiara:
Modello 730 – Quadro D (Altri redditi) – Sez. I, rigo D5 (col.1 codice 2)
Tassazione:
IRPEF ordinaria a scaglioni (si cumula con gli altri redditi IRPEF)
Note:
Il compenso è soggetto a ritenuta d’acconto 20% da parte del committente (se dovuta). Nel Quadro D va indicato il compenso lordo (col.2), le eventuali spese deducibili legate alla prestazione (col.3) e la ritenuta subita (col.4).

 

Tipologia di reddito: Lavoro autonomo professionale con P.IVA – regime forfettario

Dove si dichiara:
Modello Redditi PF – Quadro LM (redditi da regime forfetario)
Tassazione:
Imposta sostitutiva 15% sul reddito forfetario (5% per start-up, condizioni art. 1 co. 65 L.190/2014)
Note:
Non dichiarabile nel 730. Il reddito imponibile è calcolato applicando al totale dei ricavi il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO di attività, e deducendo i contributi previdenziali obbligatori versati. Esclusione IVA e IRAP; non si applicano ritenute d’acconto sui compensi.

 

Tipologia di reddito: Lavoro autonomo con P.IVA – regime ordinario (professionista o ditta)

Dove si dichiara:
Modello Redditi PF – Quadro RE (reddito di lavoro autonomo) o RF (reddito d’impresa) a seconda del tipo di attività
Tassazione:
IRPEF ordinaria sul reddito netto (ricavi meno costi deducibili) + addizionali; IVA e altri tributi dovuti separatamente
Note:
Non dichiarabile nel 730. Obbligo di tenuta della contabilità. I costi inerenti all’attività (spese professionali, beni strumentali, ecc.) sono deducibili analiticamente nel calcolo del reddito.

 

Nota: in aggiunta ai redditi elencati, dal 2024 il modello 730 può accogliere ulteriori categorie di reddito prima esclusivamente dichiarabili con il Modello Redditi. Ad esempio, nel 730/2025 sono stati introdotti il Quadro M (per redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva) e il Quadro T (plusvalenze finanziarie), colmando molte lacune dei precedenti 730. Ciò significa che alcuni redditi che prima obbligavano a presentare il modello Redditi ora possono essere dichiarati direttamente nel 730. Ad esempio, compensi per lezioni private soggetti a imposta sostitutiva (15% ai sensi dell’art. 1 co.13 L. 145/2018) rientrano ora nel Quadro M del 730, così come certe plusvalenze immobiliari e altre fattispecie a tassazione separata. Resta comunque escluso dal 730 tutto ciò che attiene ai redditi dimpresa o di lavoro autonomo esercitati con partita IVA (ordinaria o forfettaria), come da elenco sopra.

 

Come compilare il modello 730 con redditi di lavoro dipendente e autonomo

Vediamo ora come inserire concretamente i vari redditi sul modello 730, distinguendo le diverse sezioni/quadro interessati, e quali documenti servono per ciascuno.

Redditi di lavoro dipendente – Quadro C

I redditi da lavoro dipendente e assimilati vanno dichiarati nel Quadro C del 730. Si tratta in particolare delle retribuzioni da lavoro subordinato e di altri redditi a essi assimilati ex art. 50 TUIR (es. assegni di ricerca, borse di studio imponibili, collaborazioni coordinate e continuative – co.co.co, compensi da cariche pubbliche elettive, ecc.). Nella pratica, questi redditi sono riepilogati nella Certificazione Unica (CU) che il datore di lavoro (o ente pensionistico) rilascia entro il 16 marzo dell’anno successivo. Ogni CU deve essere riportata in un distinto rigo del Quadro C (Sezione I). Ad esempio, se un contribuente ha cambiato datore di lavoro durante l’anno o ha percepito anche indennità di disoccupazione dall’INPS, avrà più di una CU e compilerà più righi C1, C2, ecc., uno per ciascun rapporto. I dati da indicare (tipicamente già presenti nel 730 precompilato) includono: il codice fiscale del datore (sostituto d’imposta), il reddito lordo percepito, le ritenute IRPEF operate, le addizionali regionale e comunale trattenute, nonché gli eventuali giorni di lavoro e detrazioni spettanti.

Nel caso di più rapporti di lavoro succedutisi senza conguaglio fiscale da parte dell’ultimo datore, il 730 provvederà automaticamente a ricalcolare l’IRPEF su base annuale cumulando i redditi. Questo spesso genera un debito dimposta a saldo (o riduce un eventuale rimborso), perché il contribuente potrebbe aver beneficiato due volte di alcune detrazioni o di aliquote più basse applicate separatamente da ciascun datore. È un effetto normale del conguaglio annuale: non si tratta di doppia imposizione”, bensì del riallineamento dell’imposta dovuta sull’ammontare totale dei redditi. Il contribuente deve pertanto aspettarsi possibili differenze (a debito o credito) quando completa il Quadro C con più CU, differenze che saranno evidenziate nel prospetto di liquidazione del 730.

All’interno del Quadro C sono presenti ulteriori sezioni per situazioni particolari: ad esempio la Sezione II per indicare rimborsi di imposte da precedenti assistenze fiscali, la Sezione III per i redditi assimilati (borse di studio, compensi co.co.co, etc., se non già indicati dal sostituto), e – tra le novità – una Sezione VIII introdotta nel 730/2025 per le erogazioni in natura (fringe benefits non imponibili entro 1.000 € o 2.000 € per dipendenti con figli, come previsto dalle norme anti-inflazione). In generale, per la maggior parte dei dipendenti, sarà la Sezione I del Quadro C a dover essere compilata, riportando esattamente i dati della Certificazione Unica. Si consiglia di verificare attentamente che tutti i dati della CU trovino riscontro nel 730 (soprattutto se si utilizza la precompilata, che dovrebbe già contenerli): in caso di discrepanze o CU mancanti, è necessario integrare o correggere il modello.

Documenti da conservare per Quadro C: la Certificazione Unica 2025 relativa ai redditi 2024 è il documento principale. Il contribuente deve conservarne copia (l’originale spesso rimane a lui) per eventuali controlli futuri. Nel caso di redditi assimilati senza CU (es. borse di studio esenti fino a una certa soglia, rimborsi forfettari, etc.), vanno conservati i documenti attestanti il reddito percepito. In ogni caso, il sostituto d’imposta o l’ente erogatore è tenuto a fornire la CU anche per i compensi assimilati, quindi nella maggior parte dei casi avrete questo documento come riferimento. I CAF e professionisti abilitati richiederanno la CU per compilare il quadro C e, se presentate il 730 tramite loro, tratterranno una copia vistata. Conservate comunque gli originali per almeno 5 anni, termine entro cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare controlli formali sulla dichiarazione (art. 43 D.P.R. 600/1973, termini di accertamento).

Redditi da lavoro autonomo occasionale – Quadro D

Passiamo ora al caso in cui il contribuente, oltre allo stipendio, abbia anche qualche reddito extra da libera professione svolta in modo occasionale, senza partita IVA. Tipicamente rientrano in questa categoria le prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 2222 c.c.: attività svolte in modo saltuario, episodico, per le quali non sussiste l’obbligo di apertura della partita IVA. Esempi comuni: un dipendente che tiene una conferenza retribuita per un ente, oppure realizza un progetto una tantum, una consulenza isolata, attività di babysitting o ripetizioni non abituali, ecc. Fiscalmente, questi compensi sono classificati tra i redditi diversi” ex art. 67 co.1 lett. l) TUIR, ossia redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Nel modello 730 tali redditi vanno dichiarati nel Quadro D – Altri redditi, Sezione I. In particolare, il rigo D5 è dedicato ai redditi di lavoro autonomo non esercitati abitualmente (non soggetti a IVA) e ad altri redditi diversi. La compilazione avviene indicando: in colonna 1 un codice che identifica il tipo di reddito (“2” per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non abituale; alternativamente “1” sarebbe per redditi di natura commerciale non abituale); in colonna 2 l’ammontare lordo del compenso occasionale percepito; in colonna 3 eventuali spese deducibili strettamente legate a quel reddito (ad esempio, se per svolgere la prestazione il contribuente ha sostenuto delle spese vive documentate, queste possono essere dedotte – ad es. costi di viaggio, acquisto materiali, purché non rimborsati dal committente); in colonna 4 l’importo della ritenuta dacconto subita. Infatti, nella maggior parte dei casi il committente che paga una prestazione occasionale agisce come sostituto d’imposta, applicando una ritenuta del 20% sul compenso lordo (se il compenso supera 25,82 €) – tale ritenuta è un acconto sull’IRPEF dovuta dal percipiente. Nel 730, riportando la ritenuta in col.4, essa verrà sottratta dall’imposta lorda totale, evitando doppia imposizione (è importante non dimenticare questo dato, altrimenti si finirebbe per pagare di nuovo l’IRPEF sul compenso!).

Dal punto di vista normativo, quando è obbligatorio dichiarare i redditi da lavoro autonomo occasionale? Se il compenso lordo annuo da attività occasionali supera 4.800 , scatta l’obbligo di dichiararlo e pagarci l’IRPEF (al netto delle ritenute già subite). In verità, anche sotto tale soglia vi è obbligo di dichiarazione se si possiedono altri redditi oltre all’occasionale. La soglia di 4.800 rileva principalmente per i contribuenti che avessero solo redditi occasionali e null’altro: in quel caso, se l’ammontare non supera 4.800 €, il contribuente beneficia di una detrazione d’imposta (art. 13 TUIR) che azzera lIRPEF dovuta su tali redditi (1.104 € di detrazione per redditi fino a 4.800 €, non cumulabile con altre detrazioni). Pertanto, chi ha solo redditi occasionali ≤ 4.800 e nessun altro reddito potrebbe essere esonerato dal presentare la dichiarazione (assenza di imposta dovuta). Attenzione: questa esenzione non si applica se, come nel nostro caso, il contribuente è comunque titolare di redditi di lavoro dipendente (o altri redditi) – in tal caso il 730 va presentato e i redditi occasionali, anche se piccoli, vanno inseriti nel Quadro D. Oltretutto, inserirli conviene per recuperare eventuali ritenute subite.

Un ulteriore aspetto da considerare è che, se i compensi occasionali superano 5.000 annui per singolo percipiente, scatta l’obbligo contributivo alla Gestione Separata INPS sulla parte eccedente (un onere che per 2/3 è a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore). Il committente, in pratica, tratterrà una quota aggiuntiva per contributi. I contributi previdenziali trattenuti sulla quota eccedente i 5.000 sono deducibili dal reddito imponibile: nel 730, il contribuente potrà dedurre la propria quota di contributi versati (1/3) indicandola nel Quadro E, Sezione II (oneri deducibili, righi da E21 a E26 a seconda della tipologia di contributo). Approfondiamo questo aspetto nel prossimo paragrafo sulle spese deducibili.

Documenti da conservare per Quadro D (occasionale): generalmente, per prestazioni occasionali il committente rilascia una Certificazione Unica autonomi” attestante i compensi pagati e le ritenute effettuate (entro il 16 marzo, analogamente ai CU dei dipendenti). Questo avviene se il committente è un sostituto d’imposta. Il contribuente deve conservare tale CU. Se il committente non ha rilasciato una CU (può succedere per piccoli enti o privati non sostituti), il percettore dovrebbe comunque aver emesso una ricevuta per il compenso con indicazione della marca da bollo da 2 € (per importi > 77,47 €) e dell’eventuale ritenuta: quella ricevuta, firmata dal committente per quietanza, è il documento da conservare. Inoltre, vanno tenute le pezze giustificative di eventuali spese che si deducono in col.3 (ricevute di spese di viaggio, acquisti materiali, etc.). Anche questi documenti andranno esibiti in caso di controlli formali.

Casi particolari: regime forfettario e lavoro dipendente, lavoratori con P.IVA secondaria

Esaminiamo ora alcuni casi particolari che riguardano i contribuenti con doppia attività:

  • Lavoratore dipendente con P.IVA in regime forfettario: come già anticipato, in genere non è possibile usare il 730 se si hanno redditi da P.IVA da dichiarare. Il regime forfettario prevede una tassazione separata (15% o 5%) che va dichiarata nel quadro LM del Modello Redditi, con versamento dell’imposta sostitutiva a giugno/novembre. Tali redditi non devono essere indicati nel 730 (sarebbe un errore gravissimo, porterebbe a tassarli due volte). Il contribuente che svolge un’attività professionale forfettaria e un lavoro dipendente ha due opzioni:
    1. Presentare solo il Modello Redditi PF, dichiarando in esso sia il reddito da lavoro dipendente (quadro RC o quadro C del Redditi, corrispondente al quadro C del 730) sia il reddito da lavoro autonomo in regime forfettario (quadro LM). In questo modo unifica tutto in un unico modello.
    2. Oppure presentare il 730 per i redditi da dipendente e un Modello Redditi PF integrativo per il solo reddito forfettario. Questa seconda opzione in passato non era ammessa (i possessori di P.IVA erano del tutto esclusi dal 730), ma con l’introduzione del precompilato e alcune semplificazioni è diventata possibile in taluni casi. Occorre però fare attenzione: ufficialmente, chi è titolare di P.IVA aperta non dovrebbe presentare il 730 nemmeno se dichiara anche un reddito dipendente. Di fatto, se la P.IVA ha prodotto reddito, il portale precompilato dell’Agenzia può non consentire l’invio del 730. Come visto, se la P.IVA non ha prodotto redditi (zero fatturato), si può usare il 730 per lo stipendio. Ma se anche solo 1 è stato fatturato, allora niente 730. Dunque, il nostro consiglio è: in caso di P.IVA attiva con reddito, conviene presentare direttamente il Modello Redditi PF completo per tutti i redditi, evitando errori. In caso di P.IVA senza reddito (anno a zero), si può fare il 730 per i restanti redditi e non presentare altro, oppure presentare ugualmente Redditi PF a zero per la P.IVA (non obbligatorio ma qualcuno lo fa a scopo cautelativo) – in ogni caso non includere nel 730 quadri non pertinenti o redditi di tipo P.IVA.
  • Nota: Un lavoratore dipendente in regime forfettario deve anche monitorare i requisiti di accesso/mantenimento del regime. La normativa attuale (modificata dalla Legge di Bilancio 2025) prevede che chi percepisce oltre 35.000 annui di redditi di lavoro dipendente/pensione non possa accedere (o permanere) nel forfettario dallanno successivo. Fino al 2024 il limite era 30.000 €. Questo aspetto non incide direttamente sulla compilazione del 730, ma è bene esserne consapevoli: se il tuo stipendio da dipendente eccede tale soglia, dovrai uscire dal forfettario (e probabilmente tornare alla tassazione ordinaria con IVA) dal periodo d’imposta successivo.
  • Lavoro dipendente + lavoro autonomo occasionale: questo è un caso abbastanza comune e, come visto, gestibile interamente con il 730. Il dipendente che svolge lavoretti extra senza P.IVA potrà dichiarare tutto sul 730 (Quadro C per lo stipendio, Quadro D per gli occasionali). Attenzione a non confondere il lavoro autonomo occasionale con altre tipologie: ad esempio, i compensi da attività sportiva dilettantistica (entro 10.000 € annui esenti fino al 2022, ora rientranti in altre categorie con la riforma dello sport) seguono regole loro; oppure i compensi da diritti dautore (royalties) percepiti da un autore di opera scientifica/letteraria: questi ultimi, se percepiti occasionalmente e fuori dall’esercizio di impresa, rientrano nei redditi di lavoro autonomo senza obbligo di P.IVA (quadro D del 730, come gli occasionali, ma con codice diverso – codice “12” in colonna 1 per i diritti d’autore, secondo le istruzioni ministeriali). Per semplicità, il contribuente medio con “doppio lavoro” sporadico considererà la maggior parte di questi extra come occasionali quadro D (eventualmente facendosi assistere da un CAF per la corretta classificazione).
  • Lavoro dipendente con secondo lavoro a P.IVA ordinaria: ipotesi meno frequente (spesso chi apre P.IVA sceglie il forfettario se ha anche uno stipendio, per convenienza). Se dovesse capitare (es. un dipendente che avvia un’attività con ricavi elevati che non rientra nei limiti del forfettario), allora non c’è dubbio: tutta la dichiarazione andrà fatta col Modello Redditi PF. Il 730 in questo caso è escluso a priori. Il lavoratore dovrà gestire da sé (o con un commercialista) il calcolo dell’IRPEF cumulativa su stipendio + reddito da P.IVA, versare eventuali differenze a giugno, e tenere conto che sul reddito d’impresa/professione pagherà anche l’IVA, l’eventuale IRAP e i contributi previdenziali obbligatori (gestione artigiani/commercianti o cassa professionale). Siamo fuori dall’ambito del 730, ma è bene chiarirlo: il 730 è riservato ai contribuenti senza P.IVA o con soli redditi secondari” ammessi.

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Oneri deducibili e detraibili: guida per redditi misti

Un contribuente che guadagna sia come dipendente sia come autonomo ha diritto a fruire di tutte le deduzioni e detrazioni previste dal sistema tributario, naturalmente nel rispetto delle regole di ciascuna. In generale, le spese deducibili abbattono il reddito complessivo prima del calcolo dell’imposta, mentre le spese detraibili producono uno sconto dimposta (in percentuale, tipicamente 19%) sull’IRPEF lorda. Vediamo le principali voci che possono interessare chi esercita anche un’attività professionale:

  • Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori – deducibili: i contributi versati dal contribuente a forme di previdenza obbligatoria sono sempre deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1, lett. e) TUIR), a condizione che non siano già dedotti dal reddito di una specifica categoria. Nel caso del lavoratore dipendente, i contributi INPS trattenuti in busta paga sono già stati considerati nella determinazione del reddito di lavoro dipendente (la CU riporta il reddito al netto dei contributi a carico del lavoratore): dunque essi non vanno riscritti nel Quadro E, perché si sono già “dedotti” a monte. Invece, pensiamo ai contributi pagati fuori busta. Esempi: i contributi alla Gestione Separata INPS per il compenso occasionale oltre 5.000 € (quota a carico del lavoratore), i contributi IVS pagati da un libero professionista iscritto ad una cassa privata (ad es. cassa forense, cassa ingegneri, gestione artigiani/commercianti INPS se ditta individuale), oppure ancora i contributi volontari versati per riscattare anni di laurea o coprire buchi contributivi. Tutte queste somme vanno indicate in Quadro E – Sezione II del 730, righi da E21 a E26 a seconda della tipologia, e si deducono integralmente dal reddito. Non c’è un limite massimo (se non per alcuni contributi volontari a previdenza complementare, trattati a parte). Ad esempio, se un contribuente versa 3.000 € alla propria cassa professionale (non trattenuti altrove), il suo reddito complessivo ai fini IRPEF si ridurrà di 3.000 €. Va segnalato che i contributi previdenziali obbligatori sono deducibili anche ai fini dellimposta sostitutiva forfettaria: nel Modello Redditi (quadro LM) tali contributi si sottraggono dal reddito imponibile forfettario prima di applicare il 15%. Di conseguenza, un forfettario/dipendente beneficerà comunque della deduzione, sia che usi il 730 (perché magari i contributi riguardano attività occasionali o altro reddito IRPEF), sia che faccia il Redditi PF.
  • Spese mediche e sanitarie – detraibili 19%: sono tra le spese più comuni da inserire nel 730, Quadro E Sezione I. Rientrano le spese per prestazioni mediche, visite specialistiche, analisi, acquisto di medicinali in farmacia (scontrini “parlanti”), ticket del SSN, interventi chirurgici, protesi, ecc. Tali spese danno diritto a una detrazione dimposta del 19% sulla parte eccedente 129,11 (franchigia prevista per le spese sanitarie). Per i lavoratori autonomi che esercitano anche da dipendenti, non vi è alcuna differenza: le spese sanitarie valgono sempre il 19% di sconto IRPEF, indipendentemente da come è prodotto il reddito. L’importante è che ci sia capienza di IRPEF da abbattere (nel caso di contribuenti solo forfettari la detrazione non produce effetti, perché non hanno IRPEF, ma qui parliamo di chi ha anche reddito dipendente su cui l’IRPEF si applica). Documentazione: scontrini, ricevute e fatture sanitarie vanno conservate per tutta la durata del potere di accertamento. Nel 730 precompilato molte di queste spese sono già incluse (perché comunicate dal Sistema Tessera Sanitaria), ma il contribuente deve verificarne la correttezza. Se si accetta il dato precompilato senza modifiche, non sarà soggetto a controllo formale su di esso (D.Lgs. 175/2014) – in caso di modifica o integrazione, invece, la documentazione potrà essere richiesta dall’
  • Spese per assicurazioni – detraibili 19%: i premi assicurativi detraibili più rilevanti sono quelli per polizze vita e infortuni (con un massimale di detrazione su € 530 di premio annuo, purché la polizza abbia durata almeno 5 anni e non riscattabile nei primi 5), i premi per assicurazioni di tutela delle persone con disabilità grave (detraibili su un massimo di € 750), i premi per Long Term Care (LTC) a copertura rischio non autosufficienza (detraibili su massimo € 291,14) e i premi per assicurazioni contro eventi calamitosi su immobili ad uso abitativo (detraibili 19% senza limiti di importo, introdotti di recente per incentivare queste polizze). Un libero professionista potrebbe aver stipulato sia polizze vita private sia polizze professionali: attenzione che solo le polizze vita/infortunio e LTC rientrano tra le detraibili al 19% in Quadro E righi E8-E10 (codice onere 36 o 37). La polizza RC professionale obbligatoria (es. per avvocati, medici, ingegneri) non è detraibile come onere personale, ma se sei in regime ordinario puoi dedurla come costo professionale nel Redditi PF. In regime forfettario, invece, il costo della polizza professionale non è deducibile (rientra forfettariamente nelle spese già considerate). Quindi, in sintesi: polizze vita/infortuni sì 730, polizze RC professionali no (salvo deduzione in contabilità per chi ne ha). Documenti: attestati di polizza e quietanze di pagamento.
  • Spese di istruzione e formazione – detrazioni e deduzioni: qui distinguiamo due casi:
    1. Formazione personale detraibile al 19%: se il contribuente (dipendente/professionista) ha sostenuto spese per istruzione propria o dei familiari a carico, può detrarle al 19% entro certi limiti. Ad esempio, le spese per istruzione universitaria (tasse universitarie, master universitari) sono detraibili al 19% entro gli importi massimi annuali stabiliti per le università pubbliche (per le private il MIUR pubblica ogni anno tetti deducibili per area disciplinare). Anche corsi di dottorato, specializzazione e MBA rientrano. Le spese per corsi di lingue o altri corsi privati non universitari non sono detraibili (a meno che non rientrino in spese di istruzione scolastica per scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, detraibili con limite circa € 800/anno per studente). Un lavoratore potrebbe dunque detrarre, ad esempio, le spese per un Master universitario connesso alla propria crescita professionale (19% su quanto pagato, entro limite ministeriale) oppure per corsi di laurea.
    2. Formazione professionale deducibile per i professionisti (regime ordinario): chi esercita attività di lavoro autonomo in regime ordinario ha un’importante agevolazione introdotta dalla L. 81/2017: le spese di formazione professionale (iscrizione e partecipazione a master, corsi di aggiornamento, convegni e congressi) sono deducibili al 100% dal reddito di lavoro autonomo entro il limite di 000 annui. Questo vale nel Modello Redditi (quadro RE) per i professionisti con contabilità. Nel 730, tale deduzione non appare direttamente perché riguarda la determinazione del reddito autonomo (che come detto non va nel 730). Tuttavia, ci teniamo a evidenziarla come opportunità da non perdere per i professionisti ordinari: se hai pagato, ad esempio, € 3.000 per un corso di aggiornamento professionale nel 2024, potrai dedurli interamente dal tuo reddito di lavoro autonomo nel Modello Redditi, riducendo l’imponibile IRPEF. Se invece sei in regime forfettario, questa deduzione non si applica (i forfettari non possono dedurre analiticamente le spese professionali, a parte i contributi obbligatori). In quel caso, l’unica via per ottenere un beneficio fiscale da spese di formazione potrebbe essere che si trattasse di un master universitario detraibile al 19% come spesa di istruzione (ma in generale, la formazione non universitaria purtroppo nel forfettario rimane a carico). Documenti: ricevute/fatture dei corsi, attestati di partecipazione e pagamenti. Per i professionisti ordinari vanno conservati per eventuale verifica in sede di controllo dell’Agenzia.
  • Altre spese detraibili comuni: ricordiamo brevemente altre spese che chi presenta il 730 potrà indicare – a prescindere dal fatto di essere anche un autonomo – come: interessi passivi su mutui prima casa (19% fino a € 000 di interessi annui), spese per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico (detrazioni “bonus casa” in quota annuale), spese per arredo immobile ristrutturato (bonus mobili), erogazioni liberali a ONLUS, ONG, partiti politici, spese veterinarie, spese funebri, spese per palestre figli (sport dilettantistico), abbonamenti trasporto pubblico, ecc. Ognuna con le proprie regole di detraibilità. Queste voci non sono specifiche per liberi professionisti, però è bene menzionarle perché un contribuente con redditi misti non deve dimenticare di sfruttare tutte le detrazioni a cui ha diritto, riducendo così il carico fiscale sul reddito di lavoro dipendente (e sugli altri redditi IRPEF). Un libero professionista/dipendente potrebbe in particolare beneficiare di:
    1. Deduzione per i contributi versati a forme di previdenza complementare (fondi pensione): deducibili fino a € 164,57 annui (art. 10 c.1 lett. e-bis TUIR).
    2. Credito dimposta per imposte pagate allestero su redditi esteri (se, ad esempio, il professionista-dipendente ha anche percepito redditi esteri tassati fuori, quadro CE del 730).
    3. Detrazioni per figli a carico e familiari a carico: calcolate automaticamente in base ai dati anagrafici e di reddito (ma ricordiamo di indicare nel frontespizio del 730 i familiari a carico con codici fiscali e percentuali).

Importante aggiornamento 2024: la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una novità che può riguardare i contribuenti con redditi medio-alti: per i redditi complessivi superiori a 50.000 , a partire dall’anno d’imposta 2024 viene applicata una riduzione forfetaria di 260 sulle detrazioni del 19% spettanti (ad eccezione delle spese sanitarie). Ciò significa che chi ha redditi oltre 50.000 € vedrà diminuito il totale delle proprie detrazioni “oneri” (interessi mutuo, assicurazioni, istruzione, ecc.) di € 260. Questa riduzione non tocca le spese mediche e le detrazioni per spese sanitarie restano piene anche oltre 50.000 € di reddito. Tale novità si rifletterà già nel 730/2025: il software di calcolo applicherà automaticamente il taglio se dovuto. È bene esserne consapevoli per evitare sorprese (un contribuente che somma stipendio e reddito autonomo potrebbe facilmente superare la soglia).

Documenti da conservare per oneri detraibili/deducibili: per ogni onere indicato in Quadro E, il contribuente deve conservare la relativa pezza giustificativa: ricevute, fatture, scontrini parlanti, contabili bancarie (per erogazioni liberali), contratti e quietanze (per mutui), ecc. Se il 730 viene presentato tramite CAF/professionista, questi apporranno un visto di conformità verificando i documenti e trattengono copia degli stessi. Tuttavia lonere di conservazione rimane anche in capo al contribuente, il quale dovrà esibirli su richiesta dell’Agenzia delle Entrate in caso di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/73 (tipicamente, controllo che avviene entro il secondo/terzo anno successivo alla dichiarazione). Si suggerisce di tenere un faldone con tutti i documenti del 730 di ciascun anno, per almeno 5 anni dalla presentazione (la legge prevede termini di accertamento fino al 31 dicembre del quinto anno successivo in caso di dichiarazione regolarmente presentata). Nel caso del 730 precompilato accettato senza modifiche, come detto, l’Agenzia rinuncia ai controlli formali su molti oneri precompilati; ma se la dichiarazione viene modificata (anche solo aggiungendo una spesa mancante), tutti i documenti relativi agli oneri potranno essere richiesti. Dunque la prudenza suggerisce di conservare comunque tutto.

Vantaggi e limiti del modello 730 con redditi misti

Perché utilizzare il 730 se si hanno anche redditi da libera professione? In molti casi il 730 offre vantaggi di semplicità e convenienza operativa:

  • Nessun calcolo manuale complesso: il 730, soprattutto in versione precompilata, viene elaborato dall’Agenzia che già inserisce gran parte dei dati. Il contribuente evita di dover calcolare imposte, acconti, ecc., riducendo il rischio di errori aritmetici.
  • Rimborsi più veloci e automatici: eventuali crediti d’imposta emergenti dal 730 vengono rimborsati direttamente in busta paga o nella pensione dal sostituto d’imposta, già dal mese di luglio (per i dipendenti) o di agosto/settembre (per i pensionati). Nel caso di un lavoratore con ritenute dacconto in eccesso (come l’esempio di Marco sopra, o anche un dipendente che ha pagato molte spese detraibili), il conguaglio a credito arriva rapidamente e senza necessità di presentare istanze di rimborso o attendere l’ Con il Modello Redditi PF, invece, i rimborsi IRPEF avvengono con tempi più lunghi (possono richiedere anni, a meno di usare il credito in compensazione F24).
  • Pagamenti delle imposte dilazionati dal sostituto: se dal 730 emerge un debito, il contribuente dipendente non deve ricordarsi scadenze o compilare modelli F24 – sarà il datore di lavoro a trattenere l’importo in busta paga, suddivisibile anche in rate mensili fino a novembre (su richiesta nel 730). Questo scarica l’onere finanziario in modo più soft. Ad esempio, se un lavoratore deve pagare € 000 di IRPEF aggiuntiva (magari per redditi occasionali non completamente coperti da ritenuta), può chiedere di rateizzare in 5 rate da luglio a novembre, che saranno trattenute dallo stipendio. Con il Modello Redditi, invece, avrebbe dovuto versare i 1.000 € in un’unica soluzione a giugno o optare autonomamente per un pagamento rateale con interessi.
  • Assistenza e controlli semplificati: presentando il 730 tramite CAF o datore di lavoro, il contribuente usufruisce dell’assistenza fiscale: gli operatori compilano la dichiarazione, applicano il visto di conformità e in caso di controlli formali saranno essi a dover fornire spiegazioni all’Agenzia (il contribuente viene coinvolto in misura minore). Inoltre, il 730 precompilato offre l’opportunità, se accettato senza modifiche, di evitare del tutto i controlli formali su oneri, il che dà serenità (naturalmente bisogna verificare che i dati precompilati siano corretti prima di accettarli).

Limiti e svantaggi del 730 con redditi misti: d’altra parte, ci sono alcune limitazioni da tenere presenti:

  • Non copre tutti i redditi: come abbiamo ribadito, il 730 non è onnivoro – se avete redditi da P.IVA o altre categorie non ammesse, il 730 non potrà essere utilizzato (o comunque non sarà risolutivo). In passato ciò costringeva a doppi adempimenti (730 + Unico integrativo); oggi, con l’ampliamento dei quadri (M, T, ecc.), molte più situazioni rientrano nel 730, ma restano esclusi i redditi di impresa e autonomi abituali. Dunque, chi svolge realmente un’attività autonoma continuativa dovrà mettere in conto la compilazione del Modello Redditi. In tali casi, fare anche il 730 sarebbe ridondante o addirittura inibito. Ad esempio, un dipendente con P.IVA ordinaria non potrà fare il 730 affatto. Un dipendente forfettario con ricavi dovrà comunque fare il Redditi e a quel punto può inserire lì anche il lavoro dipendente (il vantaggio di fare un 730 separato sarebbe minimo o nullo).
  • Necessità di un sostituto dimposta per i conguagli: il 730 prevede che ci sia un sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente pensione) che effettui i conguagli. Se un contribuente nel 2025 perde il lavoro e non ha un sostituto che possa conguagliare, può sì presentare il 730 (anche senza sostituto, modalità “730 situazioni particolari”), ma in tal caso dovrà pagare eventuali debiti con F24 e attendere rimborsi dall’Agenzia, perdendo parte dei vantaggi. Chi ha redditi misti potrebbe trovarsi senza un sostituto attivo al momento del conguaglio (ad esempio, ha lasciato il lavoro dipendente a fine anno e la P.IVA è la sua unica attività attuale): in tal caso conviene optare direttamente per il Modello Redditi, evitando il 730.
  • Meno flessibilità nelle scadenze di pagamento: se emergono importi rilevanti a debito, il 730 non consente di spostarli all’anno successivo o compensarli con altre imposte mediante F24 diverso (tranne il caso di eccedenze da acconti, che comunque il datore compensa in busta paga). Invece, col Modello Redditi, un contribuente potrebbe decidere di compensare un debito IRPEF con un credito IVA, per dire, utilizzando l’ Il 730 ha meccanismi di compensazione solo per i crediti che risultano a favore del contribuente (può usarli per pagare IMU, ad esempio, tramite 730 stesso). Dunque, per situazioni fiscali più complesse e pianificazione fiscale, il 730 è meno duttile.
  • Possibili errori di coordinamento: presentare due dichiarazioni (730 e Redditi integrativo) in parallelo richiede attenzione per non dichiarare due volte lo stesso reddito o dimenticarne pezzi. Ad esempio, se usi il 730 per i redditi di lavoro dipendente e poi presenti il Redditi PF solo per il reddito di P.IVA forfettaria, dovrai assicurarti di non includere nel Redditi PF anche il quadro RC (perché l’hai già fatto col 730). In genere l’Agenzia delle Entrate, vedendo due dichiarazioni, può fare controlli di coerenza. Meglio farsi seguire da un professionista in questi casi ibridi, oppure – come detto – valutare di concentrare tutto su un unico modello (specie se ci sono crediti da un lato e debiti dall’altro, conviene unirli per compensare).
  • Casi di conguaglio complessi: se il dipendente/professionista ha da versare acconti IRPEF o cedolare secca per l’anno successivo, nel 730 può certamente indicarli (il software li calcola in base all’imposta dovuta e si può scegliere di modificarli, ad esempio esonerarsi se si prevede di non avere più certi redditi). Tuttavia, se egli ha anche l’obbligo di versare acconti dellimposta sostitutiva forfettaria, questi non possono essere gestiti col 730 (che non “sa” nulla del tuo reddito forfettario futuro). Dovrai versarli con F24 a parte. Dunque avrai due serie di acconti paralleli da monitorare. È un limite inevitabile dovuto alla compresenza di due regimi fiscali.

In conclusione, il modello 730 può essere un valido alleato per i contribuenti con redditi misti, purché la situazione rientri nelle tipologie gestibili da esso. I vantaggi in termini di semplicità, tempestività dei rimborsi e praticità di pagamento sono significativi. Occorre però conoscere i limiti normativi (quando è obbligatorio il Modello Redditi) e prestare attenzione a compilare correttamente i quadri interessati, al fine di evitare errori o omissioni.

Qualora non siate sicuri di qualche aspetto – ad esempio dove inserire un certo reddito o se una spesa è deducibile – è consigliabile consultare le istruzioni ufficiali dellAgenzia delle Entrate (disponibili sul sito per il modello 730, complete di riferimenti a normative, circolari e risoluzioni) o rivolgersi a un CAF/professionista abilitato. Le circolari dellAgenzia delle Entrate e le risoluzioni sono preziose per chiarire dubbi: ad esempio la Circolare n. 9/E del 10/04/2019 ha fornito chiarimenti sulle cause ostative e i limiti del regime forfettario (come il caso dei 30.000 € di reddito da lavoro dipendente), la Risoluzione n. 49/E del 11/07/2013 ha chiarito il trattamento fiscale dei rimborsi spese per prestazioni occasionali, ecc. Inserire riferimenti normativi (TUIR, D.Lgs. 175/2014, Legge 190/2014, circolari AdE) nella vostra documentazione vi aiuterà a dare basi solide alle scelte di compilazione.

Ricordate: completezza, precisione e conservazione dei documenti sono le chiavi per redigere una dichiarazione corretta ed evitare sanzioni. Con le informazioni e i consigli pratici forniti in questa guida, affrontare il modello 730 con redditi da libera professione e lavoro dipendente sarà meno complicato: basterà seguire passo passo i quadri giusti, inserire tutti i dati richiesti e far valere deduzioni/detrazioni spettanti, trasformando così un potenziale intrico fiscale in un adempimento sotto controllo. Buona compilazione del vostro 730!

Di: Marco Ginanneschi, commercialista-revisore legale e fondatore di Sercam Advisory

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