Delibera ECM farmacisti: cosa succederà ai crediti se ci si cancella e reinscrive all'albo?

Approvata la delibera che definisce quando l’obbligo formativo sussiste o viene meno per i professionisti sanitari che escono o rientrano nell’Ordine.

Sommario

  1. Il 30 giugno come data chiave dell’obbligo formativo
  2. Il 30 giugno come data chiave dell’obbligo formativo

Sono state definite in modo puntuale le regole per la gestione dei crediti formativi obbligatori dei professionisti sanitari che si cancellano e successivamente si reiscrivono all’Ordine professionale. La modifica interviene su una disciplina che, fino ad oggi, non prevedeva una soglia temporale chiara per stabilire se l’obbligo formativo ECM fosse dovuto o meno per l’anno in corso. L’iniziativa nasce da una proposta del Gruppo di lavoro per la riforma e la valorizzazione del sistema ECM, formulata nella seduta del 24 settembre 2025, esaminata dal Comitato di Presidenza il 15 ottobre e sottoposta al Comitato tecnico delle Regioni, che ha espresso parere favorevole il 12 novembre. Il testo è stato infine approvato in via definitiva dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nelle sedute del 20 novembre 2025, con delibera n. 5/2025.

Il 30 giugno come data chiave dell’obbligo formativo

La nuova delibera introduce un principio chiaro: l’obbligo formativo ECM è direttamente collegato alla permanenza dell’iscrizione all’albo nel corso dell’anno solare e individua nel 30 giugno la data di riferimento unica. In caso di cancellazione dall’albo, l’obbligo ECM per l’anno in corso viene meno solo se la cancellazione è ratificata dall’Ordine professionale entro tale data; se invece la delibera di cancellazione interviene dopo il 30 giugno, l’obbligo formativo resta valido per l’intero anno. La stessa logica si applica alla reiscrizione: se la ratifica dell’Ordine avviene entro il 30 giugno, l’obbligo ECM si estende anche all’anno in corso, mentre una reiscrizione successiva a tale data non comporta l’obbligo formativo per quell’anno.

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La nuova delibera introduce un principio chiaro: l’obbligo formativo ECM è direttamente collegato alla permanenza dell’iscrizione all’albo nel corso dell’anno solare e individua nel 30 giugno la data di riferimento unica. In caso di cancellazione dall’albo, l’obbligo ECM per l’anno in corso viene meno solo se la cancellazione è ratificata dall’Ordine professionale entro tale data; se invece la delibera di cancellazione interviene dopo il 30 giugno, l’obbligo formativo resta valido per l’intero anno. La stessa logica si applica alla reiscrizione: se la ratifica dell’Ordine avviene entro il 30 giugno, l’obbligo ECM si estende anche all’anno in corso, mentre una reiscrizione successiva a tale data non comporta l’obbligo formativo per quell’anno.

Di: Arnaldo Iodice, giornalista

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