Sono state definite in modo puntuale le regole per la gestione dei crediti formativi obbligatori dei professionisti sanitari che si cancellano e successivamente si reiscrivono all’Ordine professionale. La modifica interviene su una disciplina che, fino ad oggi, non prevedeva una soglia temporale chiara per stabilire se l’obbligo formativo ECM fosse dovuto o meno per l’anno in corso. L’iniziativa nasce da una proposta del Gruppo di lavoro per la riforma e la valorizzazione del sistema ECM, formulata nella seduta del 24 settembre 2025, esaminata dal Comitato di Presidenza il 15 ottobre e sottoposta al Comitato tecnico delle Regioni, che ha espresso parere favorevole il 12 novembre. Il testo è stato infine approvato in via definitiva dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nelle sedute del 20 novembre 2025, con delibera n. 5/2025.
Il 30 giugno come data chiave dell’obbligo formativo
La nuova delibera introduce un principio chiaro: l’obbligo formativo ECM è direttamente collegato alla permanenza dell’iscrizione all’albo nel corso dell’anno solare e individua nel 30 giugno la data di riferimento unica. In caso di cancellazione dall’albo, l’obbligo ECM per l’anno in corso viene meno solo se la cancellazione è ratificata dall’Ordine professionale entro tale data; se invece la delibera di cancellazione interviene dopo il 30 giugno, l’obbligo formativo resta valido per l’intero anno. La stessa logica si applica alla reiscrizione: se la ratifica dell’Ordine avviene entro il 30 giugno, l’obbligo ECM si estende anche all’anno in corso, mentre una reiscrizione successiva a tale data non comporta l’obbligo formativo per quell’anno.
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