L’aspettativa sindacale è l’istituto che consente ai lavoratori eletti a cariche pubbliche o incarichi sindacali di sospendere temporaneamente il servizio per dedicarsi al mandato, conservando però importanti tutele come il diritto al mantenimento del posto e l’accredito dei contributi figurativi ai fini pensionistici. Si tratta di un diritto riconosciuto dallo Statuto dei Lavoratori e da successive normative, che riveste particolare rilevanza nel settore sanitario sia pubblico che privato. Nel Servizio Sanitario Nazionale (SSN) infatti non sono rari i casi di medici, infermieri o dirigenti sanitari chiamati a ricoprire ruoli sindacali di rilievo, i quali necessitano di assentarsi dal lavoro per l’intera durata del loro mandato sindacale. Analogamente, professionisti sanitari liberi professionisti (ad es. convenzionati o operanti in regime autonomo) possono essere coinvolti in attività sindacali, sebbene l’aspettativa in senso stretto riguardi il rapporto di lavoro dipendente.
In questo articolo, rivolto a un pubblico esperto di operatori sanitari (dipendenti pubblici e non), esamineremo in dettaglio il funzionamento dell’aspettativa per motivi sindacali, bilanciando l’analisi operativa (procedure pratiche, modulistica, esempi applicativi) con quella giuridico-dottrinaria (fonti normative, contrattuali, giurisprudenza e dottrina). Particolare attenzione sarà dedicata ai più recenti chiarimenti INPS in materia, che hanno fornito istruzioni aggiornate sull’accreditamento dei contributi figurativi e risolto alcune incertezze interpretative. Si forniranno inoltre riferimenti specifici ai CCNL del comparto Sanità e dell’Area della Dirigenza sanitaria, evidenziandone le eventuali peculiarità relative all’aspettativa sindacale. Infine, verranno affrontate le principali problematiche interpretative o applicative emerse (incongruenze tra norme primarie, prassi amministrative e realtà lavorative), alla luce di contenziosi e orientamenti giurisprudenziali. L’obiettivo è offrire un contributo autorevole e approfondito sul tema, utile ai professionisti sanitari che vogliano comprendere a fondo diritti, limiti e implicazioni dell’istituto dell’aspettativa sindacale.
Quadro normativo di riferimento
Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970, art. 31) – La base normativa dell’aspettativa per incarichi sindacali si trova nell’art. 31 dello Statuto dei Lavoratori. Esso riconosce il diritto dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali ad essere collocati, su richiesta, in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. In altri termini, se un dipendente viene eletto in Parlamento, in un Consiglio regionale, ovvero assume un incarico sindacale di livello provinciale/nazionale (secondo lo statuto del sindacato di appartenenza), può chiedere al datore di lavoro la sospensione del rapporto di lavoro senza stipendio (aspettativa senza assegni) per svolgere a tempo pieno le funzioni connesse al mandato. Durante tale periodo, il posto di lavoro è conservato e, fatto salvo quanto diremo oltre per la carriera, non si maturano né retribuzione né anzianità di servizio (condizione tipica dell’aspettativa non retribuita). È importante notare che la legge, nella formulazione originaria, limitava il diritto ai dirigenti sindacali di livello provinciale o nazionale, escludendo quindi incarichi sindacali esclusivamente aziendali o locali. L’ampiezza di tale definizione è stata poi precisata dalla normativa successiva (v. infra D.Lgs. 564/1996). Per i dipendenti pubblici, inizialmente vi era incertezza applicativa, sanata da un’interpretazione autentica del 1994 che ha confermato l’applicabilità dell’art. 31 anche ai pubblici dipendenti eletti in Parlamento nazionale, Europeo o consigli regionali. In generale oggi l’aspettativa per motivi sindacali si applica sia ai lavoratori privati che ai dipendenti pubblici, pur con alcune differenze procedurali di cui diremo più avanti.
Tutela previdenziale e contributiva – Un aspetto fondamentale dell’istituto è la tutela pensionistica durante l’aspettativa. L’art. 31 Statuto Lav. prevede espressamente che i periodi di aspettativa per mandato pubblico o sindacale, su richiesta dell’interessato, siano considerati utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della misura della stessa, mediante accredito di contribuzione figurativa. In pratica, pur non essendoci retribuzione, lo Stato (per il tramite degli enti previdenziali) riconosce contribuzioni figurative come se il lavoratore avesse percepito la retribuzione normale, affinché la sua posizione pensionistica non venga penalizzata. Tale principio generale è però condizionato dal fatto che il mandato rivestito non dia luogo esso stesso a coperture previdenziali autonome: infatti la norma esclude l’accredito figurativo qualora il lavoratore, durante l’aspettativa, sia destinatario di proprie forme previdenziali per pensione e malattia connesse all’attività svolta nel mandato. Ad esempio, un medico dipendente che venga eletto in Parlamento avrebbe diritto all’aspettativa; tuttavia, poiché il ruolo di parlamentare comporta un diverso trattamento pensionistico autonomo, non spetterà in tal caso l’accredito figurativo INPS per quel periodo (evitando una doppia copertura). Nel caso dell’aspettativa sindacale, di norma l’attività sindacale non genera una autonoma pensione, quindi i contributi figurativi saranno riconosciuti dall’ente previdenziale di appartenenza del lavoratore (come confermato e dettagliato dal D.Lgs. 564/1996, v. oltre). Da segnalare che durante l’aspettativa l’interessato conserva anche il diritto alle prestazioni assistenziali in caso di malattia, attraverso gli enti competenti (INPS/ASL), pur non percependo stipendio.
D.Lgs. 564/1996, art. 3 – Questa norma di rango primario ha fornito una disciplina organica sul versante previdenziale per i lavoratori in aspettativa sindacale o politica, dettando condizioni e procedure per l’accredito figurativo. In particolare:
- Forma e requisiti dell’atto di aspettativa: il decreto stabilisce che i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali hanno efficacia ai fini dell’accredito figurativo solo se adottati con atto scritto. Inoltre, per le cariche sindacali, il lavoratore deve aver superato il periodo di prova contrattuale (comunque almeno 6 mesi di servizio). Questa previsione è di particolare rilievo operativo: significa che il diritto ai contributi figurativi è subordinato alla formalizzazione del collocamento in aspettativa tramite un atto formale del datore di lavoro, redatto per iscritto, datato e firmato prima dell’inizio dell’aspettativa stessa. L’INPS, nei recenti messaggi, ha ribadito con forza questo punto, ritenendolo il “presupposto essenziale” per riconoscere il periodo figurativo. Ne consegue che in assenza di tale atto formale, l’accredito non può aver luogo. È altresì escluso il beneficio per chi non era ancora dipendente al momento dell’assunzione della carica: ad es., se un professionista sanitario assume un incarico sindacale e solo successivamente viene assunto come dipendente, non potrà chiedere contributi figurativi per il periodo del mandato antecedente l’assunzione.
- Cariche sindacali ammesse: il comma 2 dell’art. 3 definisce le “cariche sindacali” rilevanti, specificando che si intendono quelle previste dallo statuto delle organizzazioni sindacali e formalmente attribuite per funzioni rappresentative o dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio, anche come componenti di organi collegiali del sindacato. Questa elencazione amplia e chiarisce quanto indicato nel generico riferimento “provinciali e nazionali” dello Statuto: vengono inclusi anche i livelli regionali e comprensoriali, nonché le cariche collegiali (es. membri di direttivi nazionali o provinciali). Resta escluso il livello puramente aziendale o locale, a meno che la carica locale faccia parte di un organismo di livello provinciale o superiore (ad esempio un rappresentante aziendale che sia membro di un direttivo provinciale sindacale). È importante sottolineare che, almeno nel pubblico impiego, tali aspettative sindacali sono riconosciute solo per le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente (art. 43 D.Lgs.165/2001 e CCNQ 4/12/2017): i dirigenti sindacali dei sindacati rappresentativi possono fruire di aspettativa non retribuita per l’intera durata del mandato. Nel settore privato invece la legge non opera una distinzione formale per rappresentatività, fermo restando che il sindacato deve aver conferito una carica di livello adeguato secondo il proprio statuto.
- Domanda di accredito figurativo: la legge prevedeva originariamente che il lavoratore dovesse presentare la domanda di accredito contributivo figurativo entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di inizio o prosecuzione dell’aspettativa, a pena di decadenza. Questa tempistica perentoria è però venuta meno: il riferimento alla decadenza è stato soppresso nel 1998, eliminando il termine fisso. Ciò nonostante, la prassi consiglia di presentare tempestivamente la domanda per ciascun anno solare di aspettativa, al fine di evitare lungaggini o complicazioni. L’istanza va rivolta all’ente previdenziale presso cui il lavoratore è iscritto (es. INPS gestione FPLD per la generalità dei dipendenti, Gestione ex-INPDAP per i dipendenti pubblici iscritti alle casse Stato, CPS, CPDEL ecc.). Come vedremo nella parte operativa, l’INPS ha predisposto procedure dedicate (anche telematiche) per queste domande. Se l’aspettativa si protrae per più anni, la domanda va rinnovata annualmente (tipicamente entro fine anno successivo); tuttavia, qualora il provvedimento di aspettativa iniziale fosse già allegato alla prima domanda, per gli anni seguenti – in caso di aspettativa a tempo indeterminato o prorogata – è sufficiente allegare una dichiarazione del datore di lavoro che confermi il permanere dell’aspettativa rispetto all’atto originario o alla sua proroga. Questa semplificazione, confermata dai chiarimenti INPS, evita di dover emettere nuovi atti annualmente se l’aspettativa è continuativa, ma richiede comunque una prova formale della persistenza dello status di aspettativa.
- Retribuzione figurativa e contribuzione aggiuntiva: il decreto stabilisce che ai fini pensionistici la retribuzione figurativa accreditabile è quella prevista dai contratti collettivi della categoria, escludendo voci legate alla effettiva prestazione o a produttività/resultati, nonché avanzamenti non dovuti alla sola anzianità. In pratica, l’INPS accredita per i periodi di aspettativa una retribuzione base (stipendio tabellare, indennità fisse connesse all’anzianità maturata) ma non considera elementi accessori legati a presenza o performance (es. indennità turno, produttività, straordinari, che ovviamente non maturano essendo assente il lavoratore). È prevista inoltre una facoltà importante: l’organizzazione sindacale può versare una contribuzione aggiuntiva facoltativa sulla differenza tra le somme eventualmente corrisposte al lavoratore per l’attività sindacale (es. se il sindacato eroga un compenso) e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo. In sostanza, se durante l’aspettativa il sindacato corrisponde al dirigente sindacale uno stipendio inferiore a quello che avrebbe percepito in servizio, il sindacato può decidere di versare contributi aggiuntivi per colmare la differenza, in modo da non penalizzare la futura pensione del lavoratore. Questa facoltà va esercitata su autorizzazione dell’ente pensionistico e nei medesimi termini temporali della domanda di accredito figurativo. Va segnalato che un’analoga opportunità di integrazione contributiva è consentita anche per i distacchi sindacali retribuiti (dove il lavoratore continua a percepire lo stipendio dal datore di lavoro): in tali casi il sindacato può integrare la retribuzione base a fini pensionistici se corrisponde al lavoratore emolumenti ulteriori (comma 6, art. 3 D.Lgs.564/96). Infine, il decreto specifica che i lavoratori iscritti a fondi pensionistici esclusivi dell’AGO (tipicamente dipendenti pubblici di alcune categorie) hanno comunque diritto all’accredito figurativo per i periodi di aspettativa ai sensi dell’art. 31 Stat. Lav., con onere a carico della gestione previdenziale di appartenenza. Ciò garantisce uniformità di trattamento anche per medici e sanitari pubblici iscritti, ad esempio, alla Gestione ex CPDEL o CPS: l’aspettativa sindacale rileva anche per loro ai fini pensionistici, non solo per gli iscritti al FPLD.
Aspettativa sindacale nel pubblico impiego – Nel lavoro pubblico, l’aspettativa per mandato sindacale convive con un sistema di permessi e distacchi sindacali regolato in dettaglio dalla contrattazione collettiva quadro. Il D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego) dedica alcune disposizioni al tema, in particolare demandando alla contrattazione collettiva nazionale la definizione di criteri di trasparenza e contingenti massimi per aspettative e permessi sindacali (cfr. art. 50 D.Lgs. 165/2001). In attuazione di ciò, i contratti quadro (CCNQ) hanno stabilito le modalità di utilizzo delle prerogative sindacali. Il CCNQ 7 agosto 1998 e poi il CCNQ 9 agosto 2000 (entrambi richiamati espressamente dal CCNL Sanità) hanno regolato distacchi e aspettative sindacali per tutti i comparti pubblici. Tali accordi sono stati successivamente aggiornati e sostituiti dal CCNQ 4 dicembre 2017 sulle prerogative sindacali (firmato dopo la revisione dei comparti di contrattazione). In linea generale, nei comparti pubblici:
- I distacchi sindacali retribuiti sono concessi ai dirigenti delle organizzazioni sindacali rappresentative, entro un monte-ore/numero definito a livello nazionale e ripartito per sigla (il CCNQ fissa ad esempio il numero di dipendenti collocabili in distacco retribuito per ciascun sindacato rappresentativo, con limite che parte delle quote può essere trasformata in aspettativa). Durante il distacco, il lavoratore pubblico continua a percepire la normale retribuzione a carico dell’amministrazione di appartenenza (eventualmente rimborsata dal sindacato se previsto), e tale periodo è equiparato a servizio attivo a tutti gli effetti (salvo ferie e prova). Il rapporto di lavoro dunque prosegue senza soluzione, mutando solo la mansione (il dipendente è assegnato a tempo pieno all’attività sindacale anziché alle ordinarie mansioni lavorative).
- Le aspettative sindacali non retribuite nel pubblico rispondono agli stessi presupposti di quelle del settore privato, ma la loro fruizione avviene anch’essa nel quadro dei limiti quantitativi e delle procedure definite dai CCNQ. L’art. 15 del CCNQ 2017 stabilisce che i dirigenti sindacali, sia a tempo indeterminato che determinato (nei limiti di durata del contratto), che ricoprono cariche negli organismi direttivi statutari di sindacati rappresentativi, possono usufruire di aspettative sindacali non retribuite per l’intera durata del loro mandato. Tali aspettative possono essere godute anche in modo frazionato o con prestazione lavorativa ridotta, nei limiti e modalità previsti (art. 8 CCNQ). In particolare, si può concordare una sorta di aspettativa parziale (a volte detta semi-aspettativa): ad esempio, trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro in part-time per metà orario e fruire di aspettativa non retribuita per l’altra metà, così da conciliare attività lavorativa e mandato sindacale. Il CCNQ impone però che tali formule non superino il 50% dei distacchi complessivi spettanti al sindacato e almeno un’unità sia sempre fruibile come distacco/aspettativa intera. Questa flessibilità è importante nel comparto sanità dove, ad esempio, un dirigente sanitario potrebbe optare per ridurre l’orario continuando un minimo di attività clinica, dedicando il restante tempo al ruolo sindacale.
- Aspettativa e trattamento economico/normativo: durante l’aspettativa sindacale (non retribuita) il dipendente pubblico non percepisce stipendio dall’amministrazione e non matura anzianità di servizio. Ciò è sancito esplicitamente dai CCNL del comparto: l’aspettativa è “senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità”. La dottrina ha sottolineato che tali periodi non si computano né ai fini economici (progressioni economiche, TFR per la quota di servizio, ecc.) né ai fini di eventuali avanzamenti di carriera, salvo diversa previsione di legge. Ad esempio, un infermiere o un medico in aspettativa sindacale per due anni non maturerà scatti di anzianità in quel biennio, né quel periodo varrà per i 5 anni richiesti per un concorso a una posizione superiore, ecc., a meno che una norma speciale non disponga diversamente. Da un punto di vista giuridico, l’aspettativa comporta la sospensione degli obblighi principali delle parti: il lavoratore non presta attività e l’amministrazione non corrisponde retribuzione. Ciò distingue l’aspettativa dal distacco retribuito, in cui invece il rapporto resta attivo e il datore continua a erogare stipendio. La giurisprudenza (Cassazione e Consiglio di Stato) ha rimarcato questa distinzione: nell’aspettativa sindacale il vincolo lavorativo è in “pausa” e gli obblighi reciproci fondamentali (lavoro vs retribuzione) sono sospesi, mentre nel distacco permangono (il lavoratore lavora per finalità sindacali ma pur sempre lavora, e il datore paga). Questa differenza giustifica anche perché solo nell’aspettativa il trattamento economico è sospeso del tutto, mentre nel distacco no.
- Peculiarità nel comparto Sanità pubblica: i CCNL del Comparto Sanità recepiscono le regole generali suddette. Ad esempio, il CCNL Sanità 2019-2021 (testo unico) richiama che “le aspettative e i distacchi per motivi sindacali sono regolati dai CCNQ” vigenti, rinviando quindi ai contratti quadro per la disciplina puntuale di tali istituti. Lo stesso CCNL ribadisce che restano ferme le disposizioni di legge per aspettative per cariche pubbliche elettive. Sul piano economico, un intervento significativo è avvenuto con il CCNL Comparto Sanità sottoscritto il 2/11/2022 (rinnovo 2019-21), il quale all’art. 11 avrebbe dettagliato il trattamento economico del personale in distacco/aspettativa sindacale, abrogando la previgente disciplina dell’art. 43 CCNL 20/9/2001. In particolare, tale nuova disposizione (in coordinamento col CCNQ 2017) dovrebbe aver chiarito che il periodo di distacco è equiparato a servizio attivo (come da CCNQ) mentre il periodo in aspettativa non retribuita non dà luogo a trattamento economico, se non per quanto riguarda appunto i contributi figurativi a fini pensionistici. Inoltre, con la soppressione della vecchia norma, si elimina ogni dubbio sul mantenimento di indennità accessorie: durante aspettativa sindacale, il dipendente non percepisce né stipendio base né indennità legate alla presenza (come turni, reperibilità), mentre conserva eventuali assegni familiari grazie all’equiparazione prevista già dal 1974 per i carichi di famiglia.
- Peculiarità nell’Area Dirigenza Sanitaria: anche i CCNL dell’Area Sanità (Dirigenza medica, veterinaria, sanitaria) prevedono l’aspettativa e il distacco sindacale in linea con i CCNQ. Un aspetto rilevante per le aziende sanitarie è la gestione dell’assenza di figure dirigenziali apicali in aspettativa. I contratti dirigenziali e le norme correlate consentono di sostituire temporaneamente il dirigente in aspettativa sindacale (o per mandato politico) per garantire la continuità gestionale. Ad esempio, l’art. 22 del CCNL 2016-2018 dell’Area Sanità (recepito nel D.P.C.M. 21/1/2020 pubblicato in G.U.) stabilisce che nel caso un dirigente con incarico (ad es. un primario di struttura complessa) sia assente per aspettativa senza assegni dovuta a incarico di Direttore generale, mandato elettivo ex art. 68 D.Lgs. 165/2001 o per distacco sindacale, l’azienda può procedere ad un’assunzione a tempo determinato di un altro dirigente per coprire il ruolo. La durata di tale contratto a termine è legata alla durata dell’assenza. Al rientro del dirigente titolare dall’aspettativa, è garantito il suo reintegro: egli riprende il proprio incarico per la restante durata originaria, conservando la stessa tipologia di incarico (se disponibile) o comunque un trattamento economico di pari valore, comprensivo di indennità di struttura complessa o altri emolumenti di posizione che aveva prima di assentarsi. In ogni caso, il dirigente rientrato non subisce penalizzazioni economiche permanenti per effetto dell’aspettativa, ritrovando un incarico equivalente. La norma contrattuale prevede anche che il periodo di incarico sia considerato unitariamente (sommando prima e dopo l’aspettativa) ai fini della valutazione biennale, ecc. e che il sostituto eventualmente incaricato non maturi pretese di stabilizzazione (la sua è una sostituzione temporanea, non costituisce mansioni superiori stabili). Questa disciplina di dettaglio, peculiare alla dirigenza sanitaria, evita vuoti organizzativi nelle strutture complesse e tutela sia l’azienda sanitaria sia il dirigente sindacale (che non rischia di perdere posizione). Va da sé che il dirigente in aspettativa sindacale, analogamente agli altri, non percepisce retribuzione dall’ente durante l’assenza; qualora ricoprisse una carica sindacale remunerata (p.es. segretario di un sindacato), potrebbe percepire emolumenti dall’organizzazione sindacale, ma come detto ciò non incide sul diritto alla contribuzione figurativa se l’incarico rientra tra quelli previsti e formalmente conferiti.
I recenti chiarimenti INPS e la contribuzione figurativa
Negli ultimi anni l’INPS è intervenuto più volte per chiarire e uniformare la prassi riguardante l’accredito dei contributi figurativi nei periodi di aspettativa sindacale o politica, emanando messaggi interni di istruzione operativa. Tali interventi si sono resi necessari sia per aggiornare le regole alla luce di pronunce giurisprudenziali, sia per ridurre il contenzioso amministrativo dovuto a interpretazioni non univoche sul territorio. Di seguito riepiloghiamo i messaggi INPS più recenti in materia, evidenziando le novità introdotte:
- Messaggio INPS n. 1193 del 28/03/2023 – Ha fornito istruzioni sulle modalità di accredito figurativo per periodi di aspettativa non retribuita motivata da incarichi sindacali o cariche pubbliche elettive. In particolare, ha richiamato l’attenzione delle sedi INPS sulla necessità di verificare puntualmente la sussistenza dei due elementi essenziali per accogliere le domande di accredito figurativo: (1) un rapporto di lavoro subordinato assicurato IVS in essere al momento del conferimento dell’incarico (come già evidenziato, chi viene assunto successivamente all’inizio del mandato non ha titolo per il periodo precedente) e (2) un atto scritto del datore di lavoro di collocamento in aspettativa, redatto e formalizzato prima dell’inizio dell’aspettativa stessa. Si è chiarito che solo in presenza di questi presupposti l’INPS può riconoscere utili i periodi ai fini pensionistici. Il messaggio inoltre forniva istruzioni operative sulla documentazione da allegare alle domande e sulle casistiche ricorrenti.
- Messaggio INPS n. 1606 del 21/05/2025 – Con questa comunicazione l’INPS ha aggiornato una questione molto specifica e delicata: l’accredito figurativo per lavoratori in aspettativa sindacale o politica con contestuale rapporto di lavoro part-time. Il caso di specie riguarda lavoratori che, pur essendo in aspettativa dal loro impiego principale per svolgere un mandato sindacale o politico, instaurano contemporaneamente un secondo rapporto di lavoro subordinato part-time (spesso proprio con l’organizzazione sindacale o con un partito). In passato la normativa ex Inpdap (messaggio 2 gennaio 2008, n. 55) era molto rigida: prevedeva il diniego dell’accredito figurativo a chi svolgesse “qualsiasi attività lavorativa” durante l’aspettativa, includendo anche collaborazioni coordinate. Ciò significava, ad esempio, che un dipendente pubblico in aspettativa per mandato sindacale, se veniva assunto part-time dal sindacato stesso come funzionario retribuito, perdeva il diritto ai contributi figurativi, in quanto comunque “lavorando” durante l’aspettativa. Questa impostazione è stata rivista dalla giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha infatti modificato orientamento, sostenendo la compatibilità tra l’assunzione di cariche elettive sindacali e lo svolgimento di rapporti di lavoro subordinato con le medesime organizzazioni per mansioni specifiche. In altre parole, secondo la Cassazione, se un lavoratore è in aspettativa sindacale, può comunque intrattenere un altro rapporto di lavoro part-time (ad esempio alle dipendenze del sindacato stesso per compiti amministrativi) senza perdere il diritto alla contribuzione figurativa, poiché i due ruoli – quello politico/sindacale e quello lavorativo – sono compatibili e distinti. Recependo tale orientamento, l’INPS col messaggio 1606/2025 ha rivisto le regole, stabilendo che per i lavoratori subordinati part-time in aspettativa sindacale/politica che instaurino contestualmente un altro rapporto part-time, l’accredito figurativo è ora ammesso. Le nuove disposizioni introdotte si applicano a tutte le gestioni pensionistiche e anche alle domande non ancora definite alla data del messaggio (quindi con effetto retroattivo sulle pratiche pendenti), ma esclusivamente ai casi di contratti part-time. Invece, permane il divieto di accredito figurativo (come da messaggio 55/2008) nei casi di lavoratori che: a) sono in aspettativa ai sensi dell’art. 31 Stat. Lav. con contratto di lavoro a tempo pieno, e b) durante tale aspettativa svolgano attività lavorativa (di qualsiasi tipo, anche autonoma) con iscrizione a qualunque forma pensionistica. Dunque la distinzione attuale è: se l’aspettativa è da un rapporto part-time e il soggetto lavora altrove part-time (anche presso sindacato/partito), contributi figurativi consentiti; se invece l’aspettativa è da un full-time e il soggetto lavora altrove (anche poche ore), contributi figurativi negati. Questa svolta normativa è stata salutata come un passo avanti importante per tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori part-time impegnati democraticamente, evitando penalizzazioni eccessive che potevano scoraggiare la partecipazione sindacale. Per il settore sanitario, ciò potrebbe riguardare, ad esempio, un infermiere a tempo parziale in aspettativa per carica sindacale che viene contemporaneamente assunto part-time dall’organizzazione sindacale: ora potrà vedersi riconosciuti i contributi figurativi sul suo impiego principale, cosa che prima gli sarebbe stata negata. Resta invece invariato che un medico dipendente a tempo pieno, in aspettativa sindacale, non dovrebbe assumere altre attività lavorative se intende preservare il diritto ai figurativi.
- Messaggio INPS n. 3505 del 21/11/2025 – Questo messaggio, di emanazione molto recente, ha l’obiettivo di uniformare le prassi e ridurre il contenzioso sull’accredito figurativo per aspettativa sindacale o politica. Esso ribadisce alcuni principi chiave già discussi e fornisce indicazioni operative sulla documentazione da presentare. In particolare conferma che il requisito imprescindibile è la presenza dell’atto scritto di concessione dell’aspettativa, adottato dal datore di lavoro e antecedente all’inizio del periodo di aspettativa. In mancanza di tale provvedimento formale, l’INPS non può procedere all’accredito. Il messaggio disciplina poi i casi in cui il documento originale sia irreperibile (evenienza non infrequente, specie per aspettative risalenti nel tempo o enti che hanno subito trasformazioni). In tal caso, il datore di lavoro può produrre una dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza agli atti dell’atto scritto, corredata però da elementi probatori come estratti del Libro Unico del Lavoro, cedolini paga o altri documenti contabili che dimostrino l’assenza dal servizio per aspettativa. Tale documentazione integrativa serve a corroborare la dichiarazione, ma – precisa l’INPS – non può sostituire l’atto formale, tranne che in situazioni eccezionali (ad es. successione di aziende o operazioni societarie che abbiano comportato continuità dei rapporti di lavoro ma reso introvabili gli atti originali). Il messaggio inoltre delinea l’ambito soggettivo del diritto all’accredito figurativo, chiarendo che rientrano tutte le cariche sindacali previste dagli statuti, non solo quelle apicali, purché vi sia stata un’investitura formale mediante atto scritto. Ciò significa, ad esempio, che se lo statuto di un sindacato annovera tra gli organi dirigenti anche il consiglio regionale o il direttivo provinciale, i membri di tali organi – pur non essendo segretari generali – hanno diritto all’aspettativa ed ai contributi figurativi, a condizione che la nomina risulti da un verbale ufficiale o lettera di attribuzione dell’incarico. Su questo punto l’INPS richiama anche la giurisprudenza consolidata di Cassazione, secondo cui l’unico elemento dirimente è la regolarità formale dell’investitura e la conformità allo statuto del sindacato, indipendentemente dall’attività concreta svolta dal dirigente sindacale. In altre parole, non rileva quanto attivo o operativo sia stato il sindacalista durante il mandato; quel che conta per il diritto ai figurativi è che la sua carica fosse legittimamente conferita secondo le regole statutarie. Questo chiarimento è importante perché in passato c’erano dubbi se, per esempio, incarichi sindacali onorari o meramente titolari di cariche simboliche dessero diritto all’aspettativa: l’INPS conferma che sì, purché formalmente conferiti. Un altro dettaglio toccato dal messaggio 3505/2025 – sempre volto a evitare contenziosi – è la gestione delle aspettative a tempo indeterminato: come già accennato, qualora l’atto di concessione preveda un’aspettativa sine die (fino a cessazione mandato), l’INPS accetterà, per le domande annuali successive, una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il perdurare della situazione definita nel provvedimento originario. Questo per non costringere il lavoratore a presentare ogni anno un nuovo provvedimento formale di proroga (che spesso il datore non emette se l’aspettativa è “fino a revoca”). Infine, il messaggio richiama la necessità che l’incarico sindacale sia investito formalmente: deve esserci un atto scritto del sindacato (es. nomina, verbale di elezione) che definisce la carica ricoperta e la durata del mandato. Il centro della verifica, sottolinea l’INPS, non è la natura o l’importanza dell’attività svolta ma la regolarità formale dell’investitura secondo lo statuto. Verificata questa, la qualifica ricoperta (ad esempio “operatore politico”, “dirigente sindacale”, membro di un organo collegiale) attiene solo al trattamento economico/normativo interno all’organizzazione, ma dal punto di vista previdenziale il periodo è riconosciuto utile.
In sintesi, i messaggi INPS più recenti forniscono un quadro ora abbastanza chiaro: presentazione di domande annuali (ma senza decadenze brevi), necessità di atti formali antecedenti all’aspettativa, possibilità di documentazione integrativa in caso di smarrimento atti, investitura scritta obbligatoria per la carica sindacale, e nuova flessibilità per i part-time in aspettativa. Tali indicazioni dovrebbero ridurre le difformità di comportamento tra sedi INPS e prevenire contenziosi (numerosi in passato quando venivano rigettate domande per difetto documentale o per attività lavorative concomitanti).
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Aspetti operativi: come richiedere e gestire l’aspettativa sindacale
Dal punto di vista operativo, i professionisti sanitari che intendono avvalersi dell’aspettativa per mandato sindacale devono seguire una serie di passi e adempimenti, interagendo sia col proprio datore di lavoro sia con l’INPS. Di seguito delineiamo il percorso tipico, integrandolo con esempi pratici e riferimenti a modulistica o circolari applicabili:
- Comunicazione dell’incarico sindacale – Non appena il lavoratore ottiene una carica sindacale che rientra tra quelle tutelate (ad es. viene eletto segretario provinciale di un sindacato, membro della segreteria nazionale, ecc.), è consigliabile darne comunicazione formale sia al datore di lavoro che all’ufficio del personale/amministrazione di appartenenza. Spesso è l’organizzazione sindacale stessa che trasmette una lettera attestante l’elezione/nomina e la decorrenza del mandato. Questa comunicazione sarà utile come base per la richiesta di aspettativa. Esempio: un infermiere dipendente ASL, eletto nel direttivo regionale di un sindacato delle professioni sanitarie in data 1° giugno, farà produrre dal sindacato un attestato di elezione indicando la carica, l’ambito (regionale) e il mandato (ad es. fino al congresso successivo).
- Richiesta di aspettativa al datore di lavoro – Il lavoratore deve formalizzare la richiesta di essere collocato in aspettativa senza assegni per mandato sindacale, indirizzandola al proprio datore di lavoro (Direzione generale dell’ASST/AO nel caso di un dipendente SSN, oppure all’amministrazione privata se lavora in una struttura privata). La richiesta va fatta per iscritto, preferibilmente allegando la lettera del sindacato di cui sopra, e specificando la norma di riferimento (art. 31 L.300/1970 e art. 3 D.Lgs. 564/1996). Non esiste un modulo standard unico nazionale, ma molte amministrazioni predispongono modelli interni.
- Provvedimento di concessione dell’aspettativa – Il datore di lavoro, verificati i requisiti (elezione avvenuta, carica rientrante tra quelle previste, eventuale rispetto dei limiti di contingente per i sindacati nel pubblico), adotta l’atto di collocamento in aspettativa. Nel pubblico impiego questo atto ha la forma di una determinazione dirigenziale o decreto, in cui si dà atto della concessione dell’aspettativa senza assegni dal tal giorno, ai sensi delle norme citate, per lo svolgimento del mandato sindacale presso il sindacato tal dei tali. Nel settore privato spesso basta una lettera dell’azienda che accoglie la richiesta e sancisce l’aspettativa. È cruciale che tale atto sia tempestivo: deve recare una data anteriore all’inizio dell’aspettativa e preferibilmente indicare la durata. Come evidenziato, questo documento è la chiave per il futuro accredito pensionistico.
- Comunicazioni obbligatorie e gestione amministrativa – L’amministrazione dovrà comunicare l’evento in procedura (nel pubblico: aggiornamento sul sistema di gestione del personale, nel privato: Uniemens/variazioni matricola se previste, ecc.). L’assenza per aspettativa sindacale non retribuita nel pubblico impiego è spesso codificata come ASP-S o similare nei sistemi, ed è utile ai fini statistici ma non paga stipendio. Non vi sono contributi da versare da parte del datore, trattandosi di periodo non retribuito coperto da figurativo. L’INPS richiede però che nel flusso Uniemens mensile dei dipendenti privati sia segnalata l’assenza non retribuita (con codice apposito), in modo da poter poi correttamente elaborare l’accredito figurativo.
- Domanda di accredito contributi figurativi all’INPS – Questa è una fase cruciale che spesso, per disattenzione, ha generato problemi. Il lavoratore in aspettativa deve presentare domanda all’INPS per ottenere l’accredito figurativo dei periodi di aspettativa, preferibilmente al termine di ciascun anno solare di aspettativa (o comunque al termine del mandato se più breve). Attualmente, con la digitalizzazione, la domanda si può presentare tramite il servizio online INPS dedicato (accessibile dal portale MyINPS, categoria “Accredito contributi figurativi”) oppure tramite patronato. In alcuni casi esistono modelli cartacei: ad esempio, un tempo il Modello AP45 era utilizzato per varie domande di accredito figurativo, ma oggi la via telematica è prevalente. Nella domanda occorre indicare il periodo di aspettativa fruito e allegare la documentazione: in primis il provvedimento del datore di lavoro di collocamento in aspettativa. Se è la prima richiesta relativa a quel mandato, è utile allegare anche la lettera di investitura del sindacato (specie se il provvedimento del datore non dettaglia la carica ricoperta). Per i periodi successivi, come detto, se l’atto iniziale copre l’intero mandato, basterà allegare una dichiarazione recente del datore che attesti che l’aspettativa è ancora in essere. Qualora il lavoratore ometta di presentare domanda per più anni, può comunque farlo successivamente (non essendoci più decadenze strette), ma è bene sapere che l’INPS potrebbe in tal caso richiedere ulteriore documentazione o chiarimenti, specie se il datore di lavoro nel frattempo ha cambiato natura o se sono trascorsi molti anni.
- Verifica e accoglimento da parte dell’INPS – L’INPS, ricevuta l’istanza, tramite le sue sedi territoriali procede a verificare la completezza e regolarità formale della documentazione. Grazie ai chiarimenti del messaggio 3505/2025, l’operatore INPS dovrà controllare: che l’atto di aspettativa sia presente, che sia antecedente all’inizio del periodo richiesto, che rechi firma/dati idonei, e che vi sia prova dell’investitura formale della carica sindacale (di norma il provvedimento del datore di lavoro cita il tipo di carica; se non lo fa, potrebbe essere necessario acquisire copia della nomina sindacale). Se l’atto risulta mancante negli archivi del datore di lavoro (caso di aziende cessate o enti soppressi), la sede INPS può accettare la dichiarazione sostitutiva dell’ente subentrante e i documenti di supporto (buste paga che mostrino “assenza non retribuita” etc.). Una volta soddisfatti i requisiti, l’INPS emetterà il provvedimento di accredito dei contributi figurativi per le settimane/mesi di aspettativa. Ciò andrà a riflettersi nell’Estratto Conto Contributivo del lavoratore: tipicamente compaiono righe coperte da contribuzione figurativa con causale “aspettativa art. 31 L.300/70” o similare. Tali periodi, come detto, conteranno sia per il diritto (anni di contributi) sia per la misura (retribuzione pensionabile). La retribuzione figurativa accreditata sarà quella pensionabile derivante dal contratto del lavoratore (es. per un infermiere cat. D, sarà accredito basato sullo stipendio tabellare di un infermiere D per i mesi in questione, più ratei 13ma, ma senza indennità turno, straordinari ecc.). Se il sindacato ha corrisposto al lavoratore un compenso inferiore al suo tabellare, potrebbe intervenire con contribuzione aggiuntiva come detto; in tal caso la procedura è più complessa, prevedendo un’autorizzazione e un versamento diretto da parte del sindacato entro il 30 settembre dell’anno successivo (termine che, sebbene la decadenza sia soppressa, funge ancora da scadenza operativa per i versamenti integrativi).
- Rientro dall’aspettativa – Al termine del mandato sindacale (o in caso di dimissioni anticipate dall’incarico), il lavoratore deve riprendere servizio presso il proprio datore di lavoro. Nel pubblico impiego, di solito le norme contrattuali prevedono un preavviso di rientro (ad esempio, l’interessato comunica qualche settimana prima la fine dell’aspettativa e la volontà di rientrare). Se il lavoratore non si presenta entro il termine dell’aspettativa, senza giustificazione, può incorrere nella decadenza dal servizio per assenza ingiustificata. Invece, qualora il mandato sindacale venga rinnovato o prosegua, è possibile chiedere la proroga dell’aspettativa. Nel comparto pubblico va anche considerato che, al rientro, in base ai contratti, il dipendente ha diritto a rientrare nella stessa sede o comunque in incarico equivalente. Nel settore sanitario pubblico vi sono tutele aggiuntive: ad esempio, un dirigente medico che rientra dopo anni di aspettativa sindacale ha diritto, a domanda, ad essere trasferito – se lo desidera – presso la sede originaria o altra entro certi limiti (facoltà spesso prevista per i sindacalisti di lungo corso, in analogia con quanto previsto per il rientro dai distacchi). L’ente deve reinserirlo senza pregiudizio per la sua carriera. Il lavoratore dal canto suo può aver perso, durante l’aspettativa, alcuni aggiornamenti professionali: per questo spesso i contratti integrativi aziendali prevedono percorsi di formazione o aggiornamento al rientro.
Analisi critica: problematiche interpretative e contenziosi
Nonostante il quadro normativo sia oggi abbastanza delineato, l’applicazione pratica dell’aspettativa sindacale ha presentato nel tempo varie criticità interpretative, che hanno dato luogo a contenziosi sia amministrativi (verso l’INPS) sia giurisdizionali (verso i datori di lavoro o tra le parti). Di seguito analizziamo le principali problematiche emerse, mettendo in luce eventuali incongruenze tra norme, prassi e realtà dei luoghi di lavoro:
- Mancanza di atto formale di aspettativa – Come evidenziato, la forma scritta e formale è condizione imprescindibile per il riconoscimento previdenziale. Eppure, in passato non sempre i datori di lavoro, specie in ambito privato, redigevano un formale provvedimento di aspettativa. Talora ci si limitava a un accordo verbale col dirigente sindacale o a una comunicazione informale. Questo ha causato rigetti da parte dell’INPS di domande di accredito figurativo per mancanza di prova dell’aspettativa. In alcuni casi, i lavoratori hanno adito il giudice del lavoro sostenendo che il diritto all’aspettativa discendeva dalla legge e doveva essere riconosciuto anche in assenza di un provvedimento scritto (soprattutto se il datore di lavoro non l’aveva emanato per sua omissione). La giurisprudenza però si è allineata nel ritenere legittimo per l’INPS esigere un documento formale: la tutela legale opera se l’aspettativa è concessa, e l’unico modo per provarlo è l’atto scritto (o elementi equipollenti in casi estremi). I chiarimenti INPS 2025 confermano un approccio rigoroso, mitigato solo dall’ammissione di dichiarazioni sostitutive con documenti integrativi se l’originale è perduto. Questa rigidità, se da un lato protegge da possibili abusi (es. richieste ex post di contributi per periodi non autorizzati realmente), dall’altro è vista da alcuni come eccessiva formalizzazione: ci si chiede se non si potrebbero ammettere altri mezzi di prova (ad es. testimonianze, o la stessa elezione a carica pubblica come presunzione di diritto all’aspettativa). Tuttavia, allo stato, la linea formale prevale.
- Identificazione delle cariche sindacali aventi diritto – Un altro terreno di dispute è stato l’ambito soggettivo: quali incarichi sindacali danno diritto all’aspettativa? Ad esempio, le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) aziendali non rientrano tra le cariche provinciali o nazionali; un dipendente eletto nella RSU dell’ospedale non può chiedere aspettativa per svolgere quel ruolo (gli spettano però i permessi orari previsti). Viceversa, se lo stesso dipendente viene cooptato nell’esecutivo provinciale del suo sindacato di categoria, sì. In passato alcuni lavoratori hanno contestato l’esclusione di certe figure “locali” dall’aspettativa, ritenendola discriminatoria. La ratio del legislatore però è chiara: l’aspettativa è pensata per incarichi di ampia portata, che presumono un impegno a tempo pieno; incarichi locali (RSU, RSA) invece sono compatibili col servizio, gestibili tramite permessi orari. Una questione più sottile è stata se un sindacato non rappresentativo (nel pubblico) possa far ottenere aspettative ai propri dirigenti. Nel settore pubblico, i CCNQ limitano espressamente distacchi e aspettative alle sigle rappresentative (ossia che superano il 5% nella categoria). Ciò ha escluso sindacati piccoli: ad esempio, un medico dirigente di un sindacato autonomo non rappresentativo a livello nazionale non ha diritto ai distacchi/aspettative riconosciuti, sebbene magari eletto segretario nazionale di quella sigla. Questo è stato oggetto di qualche ricorso per comportamento antisindacale, ma i tribunali hanno rigettato tali ricorsi, confermando la legittimità di differenziare sulla base della rappresentatività in ambito pubblico (principio derivante dal d.lgs. 165/2001). Nel privato invece, il confine è dato dal livello territoriale: persino un piccolo sindacato, se strutturato su base provinciale e con organi provinciali, potrebbe far valere l’art. 31 Stat. Lav. per i suoi dirigenti di quel livello.
- Compatibilità con altre attività lavorative – La tematica affrontata nel messaggio INPS 1606/2025 ha riflessi pratici importanti. Precedentemente, molti lavoratori in aspettativa di fatto svolgevano qualche attività (spesso presso lo stesso sindacato che li aveva in aspettativa, o presso partiti politici), confidando che ciò non emergesse. Quando l’INPS lo scopriva (magari incrociando banche dati o per ammissione nelle domande), negava i contributi figurativi, con conseguenti ricorsi. La Cassazione intervenuta sul caso di sindacalisti part-time ha risolto la questione per questi ultimi, riconoscendo che vietare qualsiasi lavoro ulteriore risultava eccessivamente penalizzante. Resta però il nodo, non del tutto risolto, per i full-time: se un lavoratore pubblico a tempo pieno è in aspettativa sindacale, formalmente non potrebbe svolgere alcun altro lavoro dipendente o autonomo se vuole la copertura figurativa. Ma pensiamo a un libero professionista sanitario: un medico ambulatoriale convenzionato (che non è dipendente, quindi tecnicamente non “aspettativa” ma sospensione convenzione) eletto in Parlamento – ha diritto all’aspettativa dalla convenzione ma potrebbe continuare la libera professione privata? Situazione borderline: l’ENPAM in passato su casistiche simili ha valutato caso per caso. Nel lavoro dipendente, il divieto appare più netto. Alcuni autori hanno segnalato che questa rigidità per i full-time mal si concilia con la libertà del lavoratore, ma dall’altro lato è coerente con l’idea che l’aspettativa serve per svolgere appieno il mandato. Un eventuale lavoro extra potrebbe indicare che l’impegno del mandato non assorbe tutto il tempo. Non risultano tuttavia al momento contenziosi di rilievo su full-time con extra lavori, forse perché i casi sono pochi o i lavoratori preferiscono evitare di rischiare la perdita dei contributi figurativi.
- Maturazione di ferie, tredicesima e progressioni – Una questione applicativa nel pubblico era se durante lunghi periodi di distacco/aspettativa sindacale il dipendente maturasse comunque qualche diritto accessorio. La legge ha chiarito che per i periodi di aspettativa non retribuita non spettano ferie né tredicesime (ovviamente, non essendoci retribuzione). Il CCNQ specifica che i periodi di distacco sono validi per tutto (salvo ferie e prova), mentre nulla dice di aspettativa, confermando implicitamente che in aspettativa non si maturano ferie né altro. Su progressioni di carriera: qualche dirigente sanitario ha lamentato che anni di aspettativa sindacale lo abbiano escluso da primariati o concorsi per mancanza del requisito di tot anni di servizio attivo. Anche qui i tribunali hanno ritenuto che l’anzianità effettiva sia criterio legittimo: il periodo in aspettativa non conta come servizio attivo (salvo eccezioni normative per alcune categorie, es. magistrati). Quindi è un trade-off: il sindacalista sacrifica temporaneamente l’avanzamento di carriera per dedicarsi al mandato, ma conserva il posto e la pensione. Alcuni contratti hanno cercato di mitigare ciò: ad esempio, nei comparti Ministeri, una norma di alcuni CCNL riconosce al dipendente in aspettativa sindacale la possibilità, rientrando, di partecipare a eventuali sviluppi di carriera come se fosse in servizio (ma sono eccezioni poco diffuse).
- Coordinamento tra normative differenti – Un’area che ha generato confusione è la sovrapposizione di normative: art. 31 L.300/70, art. 68 D.Lgs.165/01 (per le aspettative per mandati elettivi pubblici), art. 51 D.Lgs. 165/01 (permessi sindacali) e i CCNQ/CCNL. Ad esempio, i dipendenti pubblici eletti a cariche locali (sindaco, assessore) hanno disciplina propria (L. 816/1985, ripresa dall’art. 68 cit.), che prevede aspettative e permessi con limiti di popolazione del comune, ecc. I sanitari pubblici spesso ricadono in quelle previsioni se consiglieri comunali o sindaci part-time. In tali casi l’aspettativa viene concessa secondo la legge speciale, ma l’accredito figurativo segue comunque l’art. 31 e il D.Lgs. 564. Ci sono stati dubbi se l’art. 31 si applicasse ai consiglieri comunali: in realtà no, perché quelli godono di permessi retribuiti (art. 32 Stat. Lav.). Solo se il consigliere comunale opta per aspettativa non retribuita (cosa non obbligatoria per legge) allora si ricade nell’art. 31. In prassi, un dirigente medico eletto consigliere comunale di grande città di solito mantiene il servizio e usa permessi orari, più che andare in aspettativa, visto che la legge gli garantisce permessi retribuiti per le sedute consiliari. Un’altra incongruenza segnalata fu tra normativa primaria e contrattuale sul mantenimento di alcuni trattamenti: ad esempio, prima del 2022, nel comparto sanità si discuteva se l’indennità di specificità infermieristica dovesse essere corrisposta durante il distacco sindacale retribuito; qualcuno riteneva di sì in quanto equiparato a servizio, altri di no perché non prestava effettiva attività. Il nuovo CCNL ha poi chiarito assorbendo tali dubbi (distacco equiparato, quindi indennità fisse sì, quelle legate a lavoro effettivo no).
- Contenziosi tipici – Molti contenziosi in materia di aspettativa sindacale si sono avuti in sede previdenziale: ricorsi contro l’INPS per il mancato accredito figurativo. Prima delle recenti istruzioni, non era raro che i lavoratori dovessero fare ricorso al Comitato provinciale INPS o al giudice per vedersi riconosciuti contributi figurativi, magari perché l’INPS riteneva tardiva la domanda o non accettava la documentazione presentata. Con la caduta della decadenza annuale (grazie alla soppressione del termine nel 1998) molti ricorsi in cui l’INPS opponeva la decadenza sono stati vinti dai ricorrenti dimostrando che il termine non era più attuale. Anche casi in cui l’INPS contestava la natura della carica (sostenendo che non fosse di livello adeguato) hanno visto talora i giudici dare ragione ai lavoratori, soprattutto quando gli statuti sindacali prodotti dimostravano che si trattava di organi nazionali/provinciali. Sul fronte lavoristico, qualche contenzioso ha riguardato il rientro in servizio: ad esempio, casi in cui l’azienda al rientro dal lungo periodo sindacale assegnava il dipendente a mansioni diverse (o sede diversa). In linea di massima, vale il principio che il lavoratore ha diritto a riprendere la posizione equivalente alla pre-aspettativa. Nel pubblico, la legge tutela il rientro anche con facoltà di trasferimento a richiesta (nel 2020 fu inserito nell’art. 22 del CCNL Area Sanità un comma – mutuato dall’art. 18 L. 300/1970 per i dirigenti sindacali – che consente al dirigente sindacalista di essere trasferito ad altra sede a fine mandato, se possibile, su richiesta). Nel privato, se un lavoratore rientrando trova il posto soppresso, il datore deve assegnarlo a mansioni analoghe; un licenziamento immediato sarebbe ritorsivo e illegittimo. In passato, alcune aziende hanno cercato di incentivare le dimissioni di sindacalisti storici al rientro, ma ciò configurerebbe condotta antisindacale se fatto in maniera non concordata.
- Dottrina e miglioramenti possibili – La dottrina giuslavoristica riconosce all’aspettativa sindacale un ruolo fondamentale per garantire la libertà sindacale: solo assicurando che chi assume funzioni sindacali non venga penalizzato (perdendo il lavoro o la pensione) si favorisce la disponibilità dei lavoratori a impegnarsi nelle rappresentanze collettive. Tuttavia, si evidenzia anche la necessità di bilanciare tale tutela con le esigenze organizzative dei servizi, specie in sanità dove l’assenza prolungata di personale può incidere sulle cure. Da qui, ad esempio, la previsione di limite ai contingenti massimi di dirigenti in aspettativa per ogni sindacato nel pubblico (per evitare che troppe unità operative restino sguarnite contemporaneamente) e la possibilità di sostituzione con contratti a termine. Un punto critico sollevato in dottrina è la durata illimitata dell’aspettativa: un dirigente sindacale può teoricamente restare in aspettativa per decenni, se rieletto di continuo, accumulando contributi figurativi e poi rientrare prima della pensione. Ciò è avvenuto e avviene – alcuni sindacalisti storici hanno passato più tempo in aspettativa che in corsia. Pur essendo legittimo, questo fenomeno è talora criticato, ma si inserisce nella dialettica sindacale ed è protetto dalla legge. La normativa italiana non prevede, ad esempio, un tetto massimo di anni di aspettativa sindacale (a differenza di altri paesi). Solo nel pubblico impiego esiste un limite per le aspettative per mandato amministrativo locale (5 anni per consigliere comunale, art. 68 c.1 D.Lgs.165/01), che però non si applica alle aspettative sindacali, le quali rimangono legate alla durata effettiva del mandato.
In conclusione, l’istituto dell’aspettativa sindacale rappresenta un equilibrio complesso tra il diritto del lavoratore all’attività sindacale e l’interesse datoriale (e pubblico) alla funzionalità del lavoro. La cornice normativa – dallo Statuto dei Lavoratori ai recenti messaggi INPS – fornisce ora linee guida piuttosto chiare su diritti e obblighi: il professionista sanitario che intraprende la via sindacale sa di poter contare su salvaguardie importanti (posto garantito, pensione non intaccata), ma deve anche adempiere a precisi oneri formali e accettare la sospensione di alcuni benefici (stipendio, progressione di carriera durante l’aspettativa). I CCNL Sanità, sia di comparto che dirigenziali, hanno integrato tali previsioni, prevedendo meccanismi di gestione interna (sostituzioni, equiparazioni) e rinviando ai contratti quadro per gli aspetti quantitativi. Le problematiche applicative emerse sono state in larga parte risolte tramite chiarimenti amministrativi e pronunce giurisprudenziali: oggi disponiamo di interpretazioni autorevoli sul tema della compatibilità con rapporti part-time, sull’obbligo di investitura formale, nonché sulla natura sospensiva dell’aspettativa rispetto agli obblighi lavorativi e retributivi. Resta fondamentale, per i professionisti sanitari e le amministrazioni, attenersi scrupolosamente alle procedure previste, così da evitare contenziosi: predisporre gli atti in forma scritta, rispettare i tempi di invio delle domande all’INPS, certificare ogni passaggio. Solo così l’aspettativa sindacale continuerà a funzionare quale strumento di tutela e promozione della rappresentanza, senza tramutarsi in fonte di incertezze operative.