Professioni sanitarie e obblighi assicurativi

Facciamo il punto su cosa attualmente prevede la normativa in tema di obblighi assicurativi per tutti gli esercenti sanitari, oltre ai medici e agli odontoiatri.

Con l’emanazione del Decreto 15 dicembre 2023, n. 232, si è concluso il lunghissimo iter che ha portato all’attuazione della Legge Gelli Bianco. Si è parlato e scritto moltissimo sul tema, sia prima sia dopo l’emanazione del decreto attuativo, in particolare sottolineando le novità in merito agli obblighi assicurativi cui debbono sottostare le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private. Ci si è soffermati molto anche sugli obblighi assicurativi dei singoli medici, in relazione al loro status lavorativo: dipendenti e/o liberi professionisti. Va da sé però che la Legge 8 marzo 2017, n. 24 ha una portata ben più ampia, tanto da coinvolgere non solo le strutture sanitarie e i medici, bensì la totalità degli “esercenti le professioni sanitarie.

L’esercente la professione sanitaria in struttura

L’Art.7 della Legge Gelli Bianco recita: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.” Da ciò si evince che responsabile civilmente, nei confronti del paziente danneggiato, è sempre la struttura sanitaria. Contestualmente, al comma 3 del suddetto articolo, si legge anche che “[l]’esercente la professione sanitaria […] risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente.” Ciò significa che la struttura sanitaria, debitrice nei confronti del terzo danneggiato, ha facoltà legittima di rivalsa nei confronti del professionista. Al comma 1 dell’Art.9, il legislatore esplicita che “[l]’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.” Poiché il dolo non può essere mai coperto da una polizza assicurativa, è la colpa grave ad essere oggetto di tutela obbligatoria.
Sottolineiamo come lo schema appena esposto definisca gli obblighi assicurativi per tutti gli esercenti la professione sanitaria operanti – a qualunque titolo – all’interno di una struttura, non solo per i medici. Pertanto, ad essere sottoposti all’obbligo di tutela per la colpa grave sono tutti quegli operatori che esercitano una professione sanitaria così come riconosciuta dal Ministero della Salute. Tra le professioni più diffuse, oltre ai medici chirurghi e agli odontoiatri, che possono rischiare rivalse da parte delle strutture sanitarie ricordiamo quelle infermieristiche e quelle tecnico-diagnostiche. L’elenco delle professioni coinvolte è però più ampio. Rientrano infatti nella definizione di professioni sanitarie riconosciute dal Ministero anche i farmacisti, i veterinari, i biologi, i fisici, i chimici, gli psicologi, gli ostetrici, le professioni tecnico-assistenziali, quelle della riabilitazione e della prevenzione.

L’esercente la professione sanitaria libero professionista

Se l’operatore esercente la professione sanitaria svolge l’attività in quanto libero professionista, al di fuori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private o all’interno, ma in regime libero-professionale (cosiddetta attività intra-moenia), ha invece l’obbligo di stipulare una propria polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, come peraltro già stabilito dal DL n.138 del 13 agosto 2011.
Il Decreto 232/2023, com’è noto, stabilisce i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative obbligatorie. E’ al comma 2 dell’Art.4 che, nello specifico, vengono dettati quelli relativi agli esercenti le professioni sanitarie come libero professionisti. Essi vengono distinti in base alla tipologia di rischio, discriminando fra chi svolge attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto e chi no. Per le professioni sanitarie non mediche ed odontoiatriche varranno, tranne casi specifici, i massimali seguenti: “massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro”. È opportuno precisare che il decreto si riferisce ai massimali minimi, che potrebbero pertanto non essere congrui per lo specifico professionista, sulla base del particolare carico di lavoro di quest’ultimo.

Al fine di verificare la congruità delle proprie coperture assicurative è consigliabile, per tutti gli esercenti una professione sanitaria – a prescindere dalla propria specifica qualifica professionale – effettuare un check-up completo sulle proprie tutele, rivolgendosi a operatori qualificati. SanitAssicura, da questo punto di vista, offre le migliori garanzie di professionalità.

Di: Riccardo Cantini, intermediario assicurativo

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