Il confine tra responsabilità del medico e autoresponsabilità del paziente 

Sommario

  1. Il caso
  2. La difesa del sanitario connessa all’autoresponsabilità
  3. La condanna della Corte di Cassazione

In relazione ad un caso di decesso di un paziente dimesso dalla guardia medica senza gli opportuni accertamenti la Corte di Cassazione civile sez. III con la sentenza 19372/21 ha individuato con precisione le responsabilità del sanitario, chiarendo fra l’altro il concetto di autoresponsabilità del paziente stesso.

Il caso

Il paziente era stato visitato dalla guardia medica lamentando una sintomatologia dolorosa toracica persistente e dichiarando di avere un dolore oppressivo e una carenza d’aria, tali sintomi di fatto erano da ascrivere all’inizio di un processo dissecativo dell’aorta che si era concluso quarantotto ore dopo con la rottura definitiva e il conseguente decesso. Il medico aveva diagnosticato un forte stato di ansia da stress, senza dare avvio ad alcun iter diagnostico, ma limitandosi a dimetterlo e consigliando di fare alcuni esami in caso di persistenza dei sintomi.

La difesa del sanitario connessa all’autoresponsabilità

La condanna della Corte d’appello del sanitario veniva impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, e in tale sede veniva riportato che fra le altre cose un precedente giurisprudenziale non applicabile al caso di specie (Cass. 7528/12) nell’ambito del quale la Suprema Corte aveva espresso il principio secondo cui: "non risponde il medico di guardia medica della morte del paziente visitato e dimesso che non ha osservato le prescrizioni del sanitario" invocando dunque l’autoresponsabilità del paziente.

La condanna della Corte di Cassazione

La Corte ritenendo non applicabile il principio di autoresponsabilità del paziente confermava la condanna del sanitario, che non avrebbe dovuto solo limitarsi a prescrivere gli esami diagnostici in caso di persistenza del dolore, perché la sua responsabilià non si ravvisa “nella mancata diagnosi di dissecazione dell'aorta, quanto, invero, nella mancata prosecuzione di quell'iter diagnostico, che, ove non omessa con negligenza […] avrebbe consentito di porre altra struttura sanitaria nelle condizioni di pervenire alla formulazione della diagnosi tempestiva e, uindi, ad evitare, secondo il criterio del "più probabile che non", il decesso.

Di: Redazione Consulcesi Club

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