Lettera di richiesta risarcimento per danni ad immobile in locazione

Compila il Modulo “Lettera di richiesta risarcimento danni a immobili in locazione" offerto da Consulcesi Club per supportarti nella per supportarti nella segnalazione di danni al proprietario dell'immobile di cui sei locatario e cautelarti in caso di contenziosi.

La sottoscrizione del contratto di locazione prevede che non solo l'inquilino, ma anche il proprietario siano soggetti a particolari diritti e obblighi, ognuno per il ruolo ricoperto. In particolare, il Codice Civile stabilisce che il locatore deve:

  • consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
  • mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
  • garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

Se sussistono dei vizi dell'appartamento che ne alterano l’integrità o ne riducono il godimento, l'inquilino che riscontra l'inerzia e il disinteresse del proprietario, può inviare a quest'ultimo una lettera di diffida ad adempiere, intimando un termine per l'esecuzione dei lavori non inferiore a 15 giorni.

Qualora si ravvisi una certa urgenza, il conduttore può attivarsi in prima persona e chiedere successivamente il rimborso di tutte le spese sostenute al proprietario e l'eventuale risarcimento del danno per mancato godimento totale o parziale dell'immobile. 

In estrema ratio, il conduttore può chiedere anche la risoluzione del contratto di locazione ovvero la riduzione del canone, a meno che non si sia in presenza di vizi che l'inquilino già conosceva (o comunque poteva facilmente conoscere) al momento della stipula del contratto.

Al contrario, anche il locatore può lamentare danni nei confronti del locatore, qualora ad esempio quest’ultimo riconsegni l’appartamento e vengano rilevati danni allo stesso o non funzionamento di qualcosa. Il locatore potrà formare la lettera valevole come costituzione in mora.

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Compila il Modulo “Lettera di richiesta risarcimento danni a immobili in locazione" offerto da Consulcesi Club per supportarti nella segnalazione di danni da proprietario di un immobile e cautelarti in caso di contenziosi.

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori e inesattezze. Se la tua richiesta presenta delle specificità richiedi una consulenza ai nostri esperti.

Caratteristiche del documento

Non è necessaria una forma precisa, ma si dovrà essere il più possibile chiari e concisi per consentire di individuare i danni e la quantificazione di essi, allegando anche documento video-fotografica di quanto asserito. All’interno del documento vi deve essere esplicita richiesta di intervento e di risarcimento, oltre al sollecito di voler verificare di persona quanto accaduto. La lettera, ovviamente, deve avere forma scritta.

Contenuto del documento

La lettera deve contenere le generalità di chi scrive e l’indicazione precisa dell’immobile in oggetto. 

L’oggetto deve essere esplicitato in maniera breve e concisa, ma deve anche fornire una descrizione chiara e precisa del contenuto della tua lettera. 

Nell’introduzione, sarà necessario spiegare sin da subito il motivo della lettera con la descrizione dettagliata dei danni contestati. Bisognerà, inoltre, includere la data in cui si è venuti a conoscenza dei danni e di che tipo di danno si tratta. Inoltre, si dovrà fornire anche una descrizione dettagliata delle cause dei danni, qualora si conoscano.

Vanno allegati fotografie o documenti, che valgono come prove e possono aiutare a supportare la contestazione e dimostrare la buona fede. Inoltre, all’interno della lettera deve essere fatto esplicito riferimento alla richiesta di risarcimento, che potrebbe anche essere sottoposta a revisione della o a valutazione indipendente dei danni contestati. Bisogna poi specificare un termine entro cui si desidera ricevere una risposta.

Modalità

La lettera raccomandata A.R. o tramite p.e.c. deve essere inviata entro 5 anni dalla presa di coscienza del danno.

Riferimenti normativi generici

  • art. 1219 codice civile;
  • art. 2051 codice civile;
  • art. 1454 del Codice Civile;
  • artt. 1575, 1576 e ss.;
  • art. 1587 Codice Civile

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Di: Redazione Consulcesi Club

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