Scudo penale per i medici e tutela legale

Con l’approvazione definitiva del Decreto Milleproroghe è stata estesa la durata dello scudo penale sino al 31/12/ 2024. Vediamo come tutto ciò impatta sulle polizze di tutela legale.

L’impunibilità degli esercenti le professioni sanitarie, tranne che nei casi di colpa grave, è stata prorogata sino alla fine del presente anno. Una misura, questa, nata nel pieno della crisi pandemica, che consentirà di operare con maggior serenità a tutti i professionisti della salute. Ma è bene soffermarsi sulla questione, per delimitarne con correttezza i casi di applicabilità, al fine di evidenziare come sia comunque necessario – per alcuni – non sottovalutare l’opportunità di tutelarsi con coperture di tutela legale.

Crisi pandemica e scudo penale

Al fine di cogliere appieno la portata del tema “scudo penale” per i medici, è necessario partire da quando la misura ha avuto origine. Stiamo parlando del periodo emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19 il quale, come è noto, è durato dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022.
Soprattutto durante le prime fasi della crisi, il personale sanitario si è trovato decisamente impreparato ed in grossissime difficoltà nel gestire i percorsi di cura dei pazienti, con il rischio elevato di trovarsi di fronte a denunce di malpractice sanitaria da parte dei familiari dei pazienti deceduti per le complicazioni dovute agli effetti del Coronavirus.
Per questo motivo, con la Legge 76/2021, è stato introdotto per la prima volta lo scudo penale, ovverosia una forma di immunità per i professionisti della salute. Nello specifico, è l’Art.3-bis del dispositivo, “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”, a disciplinare lo scudo. In esso si sostiene che durante il periodo emergenziale, “[…] i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.” Gli articoli del codice penale a cui si fa riferimento sono quelli relativi all’omicidio e alle lesioni di tipo colposo. Decisamente rilevante è quanto riportato dal comma 2 dell’articolo summenzionato. Secondo la legge sono infatti ben tre le attenuanti che possono escludere la gravità della colpa durante il periodo emergenziale:

  • la limitatezza delle conoscenze scientifiche sulla patologia da Coronavirus, e pertanto la mancanza di terapie efficaci appropriate;
  • la scarsità di operatori e di materiale sanitario, dato l’eccessivo numero di casi da trattare;
  • la scarsa esperienza e competenza del personale sanitario non specializzato, di supporto al fine di fronteggiare l’emergenza.

Lo scudo penale 2024

La Legge 18/2024, che ha convertito, con modifiche, il Decreto Milleproroghe, ripropone lo scudo penale per gli esercenti le professioni sanitarie sino a tutto il 2024. In particolare, a disciplinare la misura sono due commi dell’Art.4, l’8-septies e l’8-octies. In essi viene precisato che “[l]a limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.” Viene quindi defalcato il riferimento diretto alla situazione emergenziale pandemica, limitandosi esclusivamente a considerare la “grave carenza di personale”. In particolare, nel definire questo stato di eccezionalità, si fa riferimento:

  • alle condizioni di lavoro del professionista della salute;
  • al rapporto esistente tra le risorse disponibili – materiali e finanziarie – e in numero dei casi trattati;
  • al contesto organizzativo;
  • al basso grado di esperienza e competenza del personale non specializzato.

Scudo penale e polizze di tutela legale

Ricordiamo che le polizze di tutela legale vanno a coprire tutti i costi sostenuti dall’assicurato per difendere i propri interessi, e quindi, in particolare, le spese di difesa penale.
La domanda che quindi parrebbe legittimo porsi è la seguente: dal momento che ho lo scudo penale, mi è necessaria una copertura delle spese di difesa?
Innanzitutto osserviamo che l’impunibilità – al netto della colpa grave – è prevista solo per quei professionisti che esercitano all’interno di strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private: per i liberi professionisti, cioè, non esiste alcuno scudo.
Inoltre, la copertura dello scudo penale ha una scadenza ben precisa, ovverosia il 31 dicembre di quest’anno. E non è detto che tale misura, nata sotto palese emergenza, possa essere ancora oggetto di proroghe. Nel frattempo, nei casi di colpa grave, la tutela continua ad operare pienamente.
Va poi sottolineato – affinché lo scudo effettivamente si attivi – come risulti necessario dimostrare che ci si sia trovati in una situazione di “grave carenza di personale all’interno della struttura, il che non pare poi così scontato.

Risulta quindi opportuno non trascurare questa fondamentale forma di tutela assicurativa, anche in un periodo come questo, nel quale il legislatore ha voluto garantire una maggiore serenità agli operatori della salute. Per chi necessitasse di ulteriori approfondimenti, suggeriamo di rivolgersi ai consulenti dello staff SanitAssicura, i quali da sempre operano nel settore delle assicurazioni professionali.

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