La formazione continua in medicina: facciamo chiarezza

L’educazione continua in medicina (ECM) è obbligatoria ormai da 2 anni in Italia. Tra nuove disposizioni e situazioni extra-ordinarie, facciamo chiarezza sul triennio in scadenza (22-222).

Sommario
  1. L’educazione continua in medicina (ECM) 
  2. L’acquisizione dei crediti ECM 
  3. Gli obiettivi formativi della formazione ECM 
  4. Chi può erogare i corsi ECM 
  5. Come controllare i propri crediti ECM? 
  6. Cosa succede se non si adempie all’obbligo formativo?
Il miglioramento delle cure e dell’assistenza sanitaria che una comunità è in grado di mettere in atto nel complesso, sono da sempre, e oggi più che mai, legate ai continui progressi nei campi dell’innovazione tecnologica e della ricerca medico-scientifica, e come queste due sono poi effettivamente integrate nei servizi assistenziali.   Viene da sé che l’aggiornamento continuo dei medici e degli altri operatori sanitari gioca in questo processo di innovazione e potenziamento un ruolo cruciale, divenendo, come sintetizza il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, “requisito indispensabile per svolgere l’attività professionale” in quanto questa consiste nel “garantire la migliore cura e assistenza possibili”, ci ricorda il codice di deontologia medica.

L’educazione continua in medicina (ECM) 

A ribadire l’importanza della formazione continua nel settore Salute è stato il DLgs 502/1992 (integrato dal DLgs 229/1999 e implementato a partire dal 2002) che ne sancisce l’obbligatorietà per medici e professionisti sanitari.   La regolamentazione e il controllo del sistema ECM è affidato alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, costituita presso Age.Na.S (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Questa ha un mandato triennale e vede il Ministro della Salute come suo presidente.   Se anche per il triennio corrente 2020-2022, il fabbisogno formativo prevede il conseguimento di 150 crediti ECM, a seguito della pandemia da Covid-19, con il Decreto Legge n.77 del 17 luglio 2020, per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività nel periodo emergenziale viene riconosciuta una riduzione di un terzo del proprio fabbisogno formativo individuale.   È bene infine ricordare che a partire dal 2019, è responsabilità del singolo professionista sanitario la gestione del proprio percorso formativo, compresi esoneri ed esenzioni.

L’acquisizione dei crediti ECM 

Le metodologie formative disponibili per l’acquisizione dei crediti formativi sono molteplici: si va dai corsi RES (o residenziali) e consistenti in lezioni frontali, inclusi eventi come seminari, workshops e tavole rotonde, a quelli FAD (formazione a distanza, sia sincrona che asincrona e attraverso cui è possibile adempiere all’obbligo ECM anche totalmente) o di FSC (formazione sul campo) che si caratterizza per effettuare formazione nel contesto lavorativo del discente e può avvenire per esempio in sala operatoria, ambulatorio o reparto.   Sono inoltre riconosciute soluzioni di formazione Blended (dove più modalità sono state attivate), e le attività di formazione individuale (che non possono superare il 20% del totale dei crediti richiesti), come può essere la ricerca scientifica, il tutoraggio individuale, la formazione individuale all’estero e l’autoformazione.

Gli obiettivi formativi della formazione ECM 

I 38 obiettivi formativi perseguibili dai i corsi di formazione e individuati nel Manuale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM possono essere racchiusi in tre macro-aree:
  • quelli di carattere tecnico-professionale, volti all’acquisizione di competenze e conoscenze tecnico-professionali specifiche della professione
  • gli obiettivi formativi di processo, individuabili nei corsi dedicati “a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie”
  • quelli di sistema, volti al potenziamento delle attività e delle procedure dei servizi sanitari

Chi può erogare i corsi ECM 

Per far sì che i crediti ECM siano riconosciuti a livello nazionale, questi devono essere rilasciati da provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o dalle Regionie/Provincie Autonome, quindi riconosciuti idonei a erogare formazione accreditata e a erogare crediti ECM.   Tra quelli attualmente riconosciuti, oltre al Ministero della Salute e a università, ci sono Istituti scientifici del SSN, società scientifiche e associazioni professionali, ordini delle professioni sanitarie, agenzie ed enti pubblici e privati.   Tra i provider di riferimento in Italia c’è Consulcesi, che con oltre 20 anni di esperienza offre più di 250 corsi per un totale di 1.000 ECM. La sua offerta si contraddistingue per 6 collane tematiche (Covid-19, Medicina, Lingue, Manageriale, Sicurezza, Legale) e le diverse metodologie di formazione: ebook, film formazione, corsi interattivi, corsi multimediali.  

Come controllare i propri crediti ECM? 

Il servizio myECM mette a disposizione di ogni professionista sanitario una pagina personalizzata tramite la quale è possibile monitorare comodamente online la propria situazione formativa per i crediti acquisiti esclusivamente tramite eventi organizzati dai provider accreditati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua. Per avere informazioni in merito ai crediti erogati tramite eventi organizzati da provider accreditati a livello regionale è invece necessario contattare il CO.GE.A.P.S (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie - www.cogeaps.it).   Inoltre, alcuni provider permettono di verificare l’accreditamento attraverso i loro siti o, meglio, attraverso l’uso di database pubblici e sicuri. È il caso di Consulcesi che grazie all’utilizzo della tecnologia blockchain, impiegando in particolare la piattaforma software Ethereum, permette ai professionisti della Salute di tenere traccia del proprio percorso formativo, nel completo rispetto della privacy.

Cosa succede se non si adempie all’obbligo formativo?

Sulle conseguenze di un mancato adempimento ogni professionista deve far riferimento al proprio Ordine di appartenenza, come dichiarava già a settembre 2021 il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri su Sanità Informazione annunciando inoltre l’introduzione di controlli e sanzioni da parte di questi. “La norma prevede un illecito disciplinare che può andare dall’avvertimento alla sospensione, oltre ad una serie di ulteriori conseguenze che possono arrivare anche alla radiazione. È inoltre in corso di valutazione il coinvolgimento nell’ambito sanzionatorio anche delle assicurazioni professionali”, aveva aggiunto il sottosegretario.   Proprio su quest’ultimo aspetto si è espresso recentemente il governo italiano che nel regolamento attuativo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni stabilisce che a partire dal prossimo triennio formativo (2023-2025) la copertura assicurativa per la responsabilità civile sarà legata al conseguimento di almeno il 70% dei crediti previsti.   La formazione continua oltre ad essere obbligatoria secondo la legge, ed essere un dovere deontologico, è prima di tutto responsabilità verso i pazienti, perché solo il costante lavoro di miglioramento e aggiornamento di strutture come di personale può favorire lo sviluppo di un sistema sanitario efficace, appropriato, sicuro ed efficiente che sappia rispondere alle esigenze di tutti i cittadini.
Di: Redazione Consulcesi Club

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