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Medici di famiglia: la riforma post pandemia

21/07/2022

Cosa cambia per i Medici di Medicina Generale secondo il disegno di legge che staziona in Senato dallo scorso febbraio: cosa comporta, i nuovi obblighi, il ruolo del Ministero, le tempistiche.

Medici di famiglia: la riforma post pandemia

Il 5 agosto dello scorso anno è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 2372/21 “Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e altre disposizioni in materia di formazione medica”, preannunciando importanti novità in tema di formazione per la medicina generale. Lo stesso si è presentato agli addetti ai lavori come il primo passo per quella riforma strutturale tanto attesa che, partendo dalla formazione e intervenendo anche sulle attività dei professionisti, potrebbe migliorare qualitativamente ed economicamente la carriera di ogni medico.  Il disegno di legge è stato assegnato il 10 febbraio 2022 alla dodicesima Commissione permanente (igiene e sanità) e ancora oggi, la discussione non è stata calendarizzata, nonostante la contingenza delle riforme derivanti dall’attuazione del PNRR.

 

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L’art. 3 ha previsto delle sostanziali modifiche nel percorso formativo dei Medici di Medicina Generale (MMG), che dovrebbe così essere equiparata alla professione di tutte le altre specializzazioni universitarie dell’area medica, aumentandone la durata attuale da 3 a 4 anni. Il titolo conseguito dal medico sarà quindi denominato “Diploma di specializzazione in medicina generale di comunità e cure primarie”. La sostanziale differenza verterà, di fatto, sull’equiparazione dal punto di vista del trattamento economico prevista all’art.6, con la sottoscrizione di un contratto di formazione che oltre a prevedere un aumento della remunerazione (oltre il doppio della borsa di studio attuale) dovrebbe avere le tutele di un contratto di lavoro come la contribuzione ai fini previdenziali e la parte assicurativa.

 

Cosa prevede la riforma? 

Se volessimo fare il punto e riassumere in soldoni ciò che questa riforma prevede, potremmo come di seguito elencarne gli obiettivi.

  1. Si passerebbe dall’assegnazione delle borse di specializzazione a veri e propri contratti di formazione-lavoro
  2. È inoltre previsto l’inquadramento nel CCN della dirigenza medica
  3. Dalla genitorialità alla previdenza, il disegno di legge prevede parecchie e nuove tutele per i medici
  4. In proporzione all’aumento delle competenze acquisite, aumenterà progressivamente la retribuzione
  5. Verrà ampliata la rete formativa integrata tra università e aziende sanitarie territoriali
  6. I laureati in medicina potranno avere un contratto di specializzazione personalizzato e ad hoc
  7. È prevista l’istituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina Generale e Cure Primarie

Tra le critiche mosse a questo disegno di legge, c’è quella che sottolinea come pensare a un piano formativo nazionale quando il lavoro della medicina generale di fatto è regionalizzato, non risolva molti problemi. Le regioni hanno sistemi molto diversi di cui bisogna tenere conto, come ad esempio creare le condizioni favorevoli per una formazione specifica che, nei tre anni successivi a questa legge, possa permettere ai nuovi medici specializzati di affrontare il loro lavoro in maniera serena.


 

Cosa cambia per i medici di famiglia? 

Medici di medicina generale e Istituzioni si sono impegnati affinché:

  • l’impegno dei medici sia consono all’orario settimanale di 38 ore, da suddividere in fino a 20 ore nel proprio studio (in base al numero di assistiti) e 18 ore tra distretto e Casa della Comunità: 5 ore con 500 assistiti; 10 ore tra i 500 e i 1.000 assistiti; 15 ore tra i 1.000 e i 1.500 assistiti; 20 ore per i massimalisti
  • I medici di Medicina Generale “non massimalisti” – che quindi non hanno l’obbligo delle 20 ore presso il proprio studio – compenseranno il gap di orario con attività distrettuali
  • I medici dovranno mantenere fruibile l’ambulatorio 5 giorni su 7, obbligatoriamente il lunedì

 

I Medici di Medicina Generale saranno inseriti in team multidisciplinare per prendere in carico i bisogni di salute delle comunità, interfacciandosi con altri medici specialistici e gli infermieri di famiglia e di comunità. Inoltre, si è pensato a incentivare l’organizzazione secondo il modello della medicina di gruppo, ovvero AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale). La remunerazione verrà suddivisa in un 70% su quota capitaria (in base al numero dei pazienti) e per il restante 30% in base al raggiungimento di obiettivi promossi dalla direzione distrettuale.

 

Le tempistiche del Pnrr impongono il raggiungimento di una riforma della medicina territoriale prima possibile o comunque entro la fine dell’anno, obbligando di fatto i medici di famiglia ad accettare, volenti o nolenti, le condizioni dell’accordo. Le reazioni sindacali della categoria sono già in atto e i professionisti non smettono di sottolineare che la sanità italiana – soprattutto quella che prevede l’intervento dei Medici di Medicina Generale – è per lo più a caratura regionale e che la riforma potrebbe aumentare l’insoddisfazione dei cittadini che, a prescindere dai responsabili, richiedono una maggiore assistenza sanitaria a domicilio e sul territorio.

 

Reperibilità del medico di base 

Approfondimento specifico richiede poi la reperibilità del medico di base. Stando a quanto previsto all’interno della Legge, il medico deve garantire reperibilità telefonica per due ore, ogni giorno, dalle 8 alle 10 per richieste non differibili. Gli assistiti, quindi, per richieste o altre esigenze dovranno recarsi presso la Guardia Medica più vicina.

 

Inoltre, il medico di base deve essere reperibile e presente in ambulatorio tutti i giorni feriali e in un orario variabile che generalmente dipende dal numero dei pazienti del medico. Il sabato e la domenica la reperibilità è circoscritta alle due ore d’obbligo. Di solito, per una visita dal medico di base bisogna fissare un appuntamento ma in ogni caso il medico non può comunque rifiutarsi di ricevere un paziente se si presenta in ambulatorio per una urgenza senza appuntamento. Nel caso in cui il paziente non è trasferibile, cioè non è indipendente o in grado di recarsi presso l’ambulatorio del medico, è il medico stesso che si reca a casa del paziente per la visita domiciliare. Ogni paziente ha diritto a ricevere una visita domiciliare nel caso in cui fosse necessaria o di bisogno, se però non vi è urgenza la visita domiciliare da parte del medico di base non è gratuita ma a pagamento. Secondo la legge 2022, gli orari per la visita domiciliare sono: nella stessa giornata, se la richiesta di visita avviene entro le 10; entro le 12 del giorno successivo, se la richiesta di visita avviene dopo le ore 10.