Obbligo vaccinale anti Covid per i Farmacisti: novità

Come si traduce per i farmacisti l’obbligo vaccinale anti-Covid? Cosa comporta la proroga dell’obbligo al 31 dicembre 222? Quali le sanzioni a cui vanno incontro i farmacisti? Facciamo chiarezza sull’argomento.

Sommario
  1. Conseguenze della violazione dell’obbligo vaccinale anti-Covid
  2. Cosa aspettarsi dall’inverno e quale sarà la direzione del nuovo Governo?
Il DL 1° aprile 2021 n. 44 ha introdotto l’obbligo vaccinale anti-Covid-19 per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. Ciò significa che tra i professionisti sanitari non possono essere esclusi nemmeno i farmacisti, per i quali è stato prorogato l’obbligo fino al 31 dicembre 2022.  

Per i professionisti sanitari, la vaccinazione anti-Covid è requisito essenziale per svolgere le attività professionali.


  Proprio in funzione di questo obbligo, è prevista una dettagliata procedura operativa. In particolare, l’art. 4 comma 2 del DL  44/2021 prevede che la vaccinazione possa essere omessa o differita soltanto in caso di accertati pericoli per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale.   Con circolare del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato l’adozione e il rilascio dei “certificati di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19”. Il DL n. 172/2021, che ha introdotto l’obbligo per il personale sanitario e sociosanitario di effettuare la dose di richiamo (c.d. terza dose) del vaccino anti-Covid, a far data dal 15 dicembre 2021, ha previsto che, in caso di accertamento da parte dell’Ordine professionale di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si ha l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, con annotazione della sospensione nel relativo Albo professionale.   In questo approfondimento facciamo chiarezza sulla questione e sulle relative normative, ma per ulteriori precisazioni puoi sempre rivolgerti ai professionisti di Consulcesi & Partners.    

Conseguenze della violazione dell’obbligo vaccinale anti-Covid

Le conseguenze della violazione dell’obbligo vaccinale per i farmacisti sono diverse, a seconda che si tratti di farmacista individuale, socio di farmacia o dipendente della farmacia.   L’art. 4, comma 6, del D.L.  n. 44/2021 e nonostante il comma 1 dell’art. 4 preveda la vaccinazione come requisito essenziale per l’esercizio della professione di farmacista, la lettera della norma non prevede in caso di mancata vaccinazione la sospensione dall’esercizio della professione, bensì la sola sospensione dal diritto (per il farmacista e/o i collaboratori in farmacia) di svolgere prestazioni o (per il dipendente) mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del contagio da SARS-CoV-2.   Il Ministero della Salute aveva invece fornito una interpretazione diversa, e più penalizzante della norma sull’obbligo vaccinale. Il Ministero, infatti, già nella circolare del 17 giugno 2021, aveva evidenziato che i professionisti sanitari (tra cui farmacisti) i quali non ottemperino all’obbligo sono sospesi dall’esercizio professionale, con provvedimento adottato dal rispettivo Ordine Professionale. Inoltre, sempre secondo il Ministero della Salute, il D.L. n. 44/2021 all’art.4 comma 6 attribuisce all’ASL l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa.   Tale accertamento viene comunicato dalla ASL all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali affinché adottino il provvedimento di sospensione, che viene comunicato immediatamente all’interessato. Il nuovo Decreto prevede che l’Ordine professionale competente (e non più la ASL), qualora accerti il mancato e non giustificato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riferimento alla terza dose, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale dipendente, al datore di lavoro.   L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale adottato da parte dell’Ordine territoriale competente ha natura dichiarativa e non disciplinare e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente del completamento del ciclo vaccinale primario e, per coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo non oltre il 31 dicembre 2022.  

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento


  Nel caso in cui il farmacista interessato da sospensione dovesse perseverare nello svolgimento dell’attività, le conseguenze potrebbero essere assai rilevanti e arrivare fino ad una contestazione per il reato di esercizio abusivo della professione, di cui all’art. 348 del Codice Penale. Come anticipato, diverse sono le conseguenze a seconda che si tratti di farmacista individuale, socio o dipendente.  

I professionisti che gestiscono e sono titolari della farmacia, essendo anche direttori responsabili della farmacia, una volta che siano stati sospesi dall’esercizio della professione perché non vaccinati e non esenti, per continuare a mantenere in funzione l’esercizio la farmacia per tutto il tempo della sospensione dovranno nominare un sostituto, farmacista idoneo.  

Non essendo più richiesto il titolo di farmacista per assumere una partecipazione a una società titolare di una o più farmacia, la sua sospensione dall’esercizio della professione lo trasformerà di fatto in un “socio non farmacista”.  

Dovrà essere adibito dalla farmacia datrice di lavoro, ove possibile, a mansioni diverse, anche inferiori, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Covid-19, ai sensi dell’art.4 del DL n. 44/2021. Qualora ciò non sia possibile, per il periodo di sospensione, è sospesa la retribuzione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.   Spetta al datore di lavoro, cioè alla farmacia, verificare - pena l’irrogazione di una sanzione pecuniaria - l’ottemperanza alla sospensione, dall’esercizio della professione disposta dall’Ordine, ciò vale anche per il direttore responsabile di una farmacia sociale.   Per saperne di più, i professionisti Consulcesi sono sempre a disposizione dei professionisti sanitari. Contattali!  

Cosa aspettarsi dall’inverno e quale sarà la direzione del nuovo Governo?

  Sulla gestione del periodo invernale, il dibattito tra esperti è ancora aperto e restano da capire le indicazioni che arriveranno dal nuovo Governo. Intanto, un primo orientamento emerge dall’opinione di Marcello Gemmato, farmacista rieletto alla Camera e responsabile della sanità di Fratelli d'Italia rilasciata alla stampa fine settembre 2022.   Oltre ad affermare la contrarietà sul Green Pass, ha poi acceso la discussione soffermandosi sul rovente tema della vaccinazione anti-Covid. Secondo Gemmato, bisogna partire dalle misure di prevenzione anti-Covid per essere pronti alla gestione della situazione. Intanto, restano in vigore le regole del vecchio Governo e la proroga degli obblighi vaccinali, anche per i farmacisti.
Di: Redazione Consulcesi Club

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