Riposo compensativo per medici: cosa dice la legge

Il risposo compensativo per il personale sanitario: cos’è e come funziona, quali sono le regole più comuni a tutti i lavoratori. Nel caso in cui si subisce il mancato esercizio del diritto da parte del datore di lavoro, come si può procedere e a cosa è possibile aspirare?

Sommario
  1. Che cos’è il riposo compensativo?
  2. Come funziona il riposo compensativo per un medico?
  3. Risarcimento del danno da usura psicofisica: quando è possibile ottenerlo
Si chiama “riposo compensativo”, il diritto maturato in tutti quei casi in cui il dipendente non abbia fruito della giornata di riposo settimanale. La giornata di riposo equivale a uno stacco di 24 ore consecutive dopo un periodo di lavoro continuato di 6 giorni.   Abbiamo più volte parlato dei “turni massacranti” a cui i medici sono stati costretti a sottoporsi durante il periodo pandemico, ma l’emergenza sanitaria non è il solo caso in cui si verifica un’ipotesi del genere. A volte, avviene nell’ordinario. Parlando di riposo compensativo, l’esempio più comune non riguarda soltanto i professionisti sanitari ma anche tutti coloro che svolgono le loro prestazioni, nelle domeniche e nei giorni festivi. Pensiamo ai lavoratori di ristoranti e supermercati.   Tuttavia, non si può non far caso al tipo di lavoro che il medico svolge e all’importanza che esso riveste per la società civile. Il medico ha responsabilità rilevanti, ma soprattutto – spesso e volentieri – è nelle sue mani la vita dei pazienti.  

Che cos’è il riposo compensativo?

  L’art. 36 della nostra Costituzione sancisce il diritto al riposo settimanale che spetta ad ogni lavoratore dipendente ed è irrinunciabile. Lo stesso diritto viene stabilito dal codice civile e prevede una deroga al giorno di riposo individuato nella domenica, per particolari ipotesi di lavoro. Non solo la normativa nazionale, ma anche quella europea prevede che venga rispettato il diritto al riposo.   La direttiva 93/104/CE del Consiglio Europeo, del 23 novembre 1993, sostituita successivamente dalla 2003/88/CE e concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ha previsto “prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa, di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie annuali, nonché relativamente ad aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro, ha subito sostanziali modificazioni”. Le stesse disposizioni sono state riviste e applicate anche ai medici in formazione specialistica.   L’attività assistenziale del medico in formazione è stata, così, equiparata a quella del personale medico SSN secondo la dicitura posta all’art. 40 "L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno". Grazie a questa normativa si è cercato di andare incontro a medici e specializzandi che svolgono turni lavorativi superiori alle 12 ore ed è per questo che le importanti modifiche hanno previsto:  
  • l’obbligo giornaliero di 11 ore consecutive di riposo (art.3) per i medici e personale del comparto ed il limite massimo di 48 ore lavorative settimanali (art. 5 e 6)
  • possibili deroghe, tra le quali quella per i “doctors in training” (art.17)
  Nel recepimento italiano, arrivato con il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, poi, tra le deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale (Art.17) sono rientrare le deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento anche alle “”.   Alla luce di quanto appena illustrato, dunque, vi è strettissima correlazione tra lavoro nei giorni festivi e diritto al riposo, soprattutto se pensiamo a tutto il personale medico.  

Come funziona il riposo compensativo per un medico?

  Secondo le normali regole del diritto del lavoro, si dovrebbe concedere il riposo compensativo a chi ha lavorato di domenica o durante altre festività riconosciute da calendario. In tal modo, il recupero dovrebbe essere garantito nei giorni immediatamente successivi, senza far passare più di una settimana.   Se, a fronte del lavoro festivo svolto, il riposo compensativo salta – e questo succede facilmente anche più di una volta, quando le settimane passano e le domeniche lavorate si accumulano senza essere recuperate – il lavoratore può rivolgersi al giudice per ristabilire il suo diritto violato e chiedere il risarcimento di un particolare tipo di danno, chiamato da “usura psicofisica”, che serve a compensare lo stress subito dalla perdita del necessario periodo di riposo e le eventuali lesioni alla salute riportate di conseguenza.   È utile sapere, inoltre, che il diritto al riposo settimanale spetta a ogni lavoratore subordinato che ha lavorato per 6 giorni. La pausa deve durare almeno 24 ore consecutive: in questo il riposo settimanale si distingue nettamente dal riposo giornaliero, che deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore. Nulla vieta che il riposo giornaliero possa essere abbinato, in prosecuzione, al riposo settimanale, arrivando così a un totale di 35 ore di intervallo tra le prestazioni lavorative precedenti e quelle successive. Tuttavia, le modalità di fruizione congiunta dei due tipi di riposo devono essere sempre concordate con il datore di lavoro.   Inoltre, allo svolgimento del turno di lavoro festivo spetta una congrua maggiorazione retributiva in busta paga, il cui ammontare si calcola facendo riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria e, talvolta, anche dai singoli contratti aziendali, con degli emolumenti integrativi. Bisogna però sempre ricordare che il trattamento economico è una previsione contrattuale, e come tale è negoziabile tra le parti del rapporto di lavoro e sempre nel rispetto delle previsioni del Ccnl di riferimento, il riposo settimanale è invece un diritto irrinunciabile.  

Risarcimento del danno da usura psicofisica: quando è possibile ottenerlo

  Come abbiamo accennato, il dipendente che ha lavorato continuativamente per oltre sei giorni, quindi anche di domenica e nelle eventuali altre festività di calendario, senza aver beneficiato del riposo compensativo nei giorni seguenti, può subire un “danno da usura psicofisica”. Il mancato godimento del periodo di riposo può comportare conseguenze negative sulla salute e sul benessere psicologico del lavoratore, in particolare del medico (e la pandemia e il burn out del personale sanitario ne è stato un esempio!) che può soffrire del protratto ed eccessivo impegno lavorativo anche nella propria vita privata, familiare e di relazione.   Per questi motivi, la giurisprudenza ammette il risarcimento del danno da usura psicofisica, ma non in maniera automatica. Per avere una consulenza specifica su come procedere correttamente per far valere questo diritto, rivolgiti ai legali di Consulcesi and Partners.     In generale, non basta il solo fatto di aver lavorato in maniera protratta, per 7 o più giorni, per avere diritto all’indennizzo economico. Il dipendente può di certo rivendicare il maggior trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo di lavoro per tali evenienze, ma per il risarcimento danni si devono verificare delle “eccedenze rispetto al normale orario settimanale di lavoro assegnato”, per cui vi dovrebbe essere non soltanto il mancato riposo, ma anche l’eccedenza rispetto al lavoro di lavoro standard. Altre pronunce sono di avviso opposto. Rimane nitido il principio per cui la mancata concessione del riposo compensativo, è un atto illecito del datore di lavoro.   E a te, è mai capitato? Non sai come rimediare a questa situazione? Non esitare e rivolgiti al miglior network legale specializzato in consulenze per personale sanitario.  
Di: Redazione Consulcesi Club

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