Assicurazione professionale biologi: come scegliere quella giusta?

Scegliere la giusta assicurazione professionale per la copertura del rischio derivante dallo svolgimento dell'attività di biologo non è facile: questa guida vuole aiutare il biologo a comprendere meglio la portata dell'obbligo assicurativo e a leggere con facilità le polizze, per selezionare le clausole più adatte alle proprie esigenze.

L'articolo 3 comma 5 del decreto legge n. 138/2011 ha introdotto in Italia la cosiddetta liberalizzazione delle professioni, ispirata ai principi della libera concorrenza. La norma prevede una serie di principi che sono stati recepiti dalla riforma degli ordinamenti professionali, tra cui:

  • libertà di accesso alla professione, con conseguente possibilità per la legge di istituire limitazioni del numero di persone abilitate all'esercizio di una determinata professione solo in presenza di ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla salute umana,
  • divieto di forme di discriminazione all'interno della professione basate sulla nazionalità o, in caso di esercito dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale,
  • obbligo di formazione per il professionista, che deve seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base dei regolamenti emanati dai singoli consigli nazionali, fermo restando quanto già previsto in materia di educazione continua in medicina (ECM), pena l'avvio di un procedimento per accertare l'illecito disciplinare,
  • adeguamento del tirocinio all'esigenza di garantire l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo costante adeguamento alle esigenze di miglior esercizio della professione,
  • libertà della pubblicità informativa sull'attività professionale, le specializzazioni e i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni, da effettuarsi con ogni mezzo purché le informazioni siano trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli e non denigratorie,
  • obbligo di idonea assicurazione professionale per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, a tutela del cliente.

Tra i vari professionisti soggetti all'obbligo di assicurazione professionale vi sono i biologi, quali professionisti sanitari iscritti al relativo ordine professionale esercenti le seguenti attività:

  1. a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
  2. b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
  3. c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
  4. d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
  5. e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
  6. f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
  7. g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
  8. h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
  9. i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.

Professione biologo: chi è soggetto all'obbligo assicurativo?

Sin dall'entrata in vigore della normativa sulla concorrenza, istitutiva dell'obbligo assicurativo per i biologi, sono emersi dei dubbi interpretativi sui destinatari della disposizione: in particolare, all'indomani dell'entrata in vigore della legge le condizioni delle polizze assicurative risultavano inadeguate alla copertura dei dipendenti.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB), con una delibera ad hoc, ha chiarito che per i biologi che svolgono attività di lavoro dipendente l'obbligo di assicurazione professionale grava sul datore di lavoro, che deve dotarsi di idonea polizza per la responsabilità professionale dei suoi dipendenti.

I biologi iscritti all'Ordine che svolgono attività professionale quale libero professionista, invece, sono obbligati a:

  • stipulare l'assicurazione professionale,
  • comunicare all'ufficio dell'Ordine Nazionale Biologi preposto il massimale e la data di scadenza della polizza.

Il biologo iscritto all'Ordine che, invece, non svolga attività professionale, non è soggetto all'obbligo assicurativo, ma deve comunque darne regolare comunicazione all'Ordine attraverso un'istanza di autocertificazione.

Va ricordato che il mancato adempimento dei suddetti obblighi costituisce, per il biologo, illecito disciplinare, con conseguente avvio dei relativi procedimenti da parte dei Consigli competenti.

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Clausola claims made, coperture aggiuntive, danno biologico e danno morale: cosa deve prevedere una buona polizza assicurativa per l'attività di biologo.

Le convenzioni per gli iscritti negoziate dal Consiglio Nazionale e dall'ENPAB

Il decreto legge n. 138/2011, nell'introdurre a carico del biologo l'obbligo di assicurazione professionale, a tutela del cliente, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, prevede che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (FNOB) e l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi (ENPAB) possano negoziare, in convenzione con i propri iscritti, le condizioni generali delle polizze assicurative professionali obbligatorie.

La FNOB ha stipulato una convenzione per la copertura dei danni che i biologi possano arrecare ai propri clienti nello svolgimento della professione con DIASS, suddivisa per macro-aree di attività professionale:

  • nutrizione,
  • laboratorio,
  • patologia clinica e microbiologica,
  • molecolare e genetica,
  • igiene, sicurezza e qualità,
  • procreazione assistita,
  • beni culturali,
  • ambiente,

I massimali previsti dalla convenzione FNOB/DIASS partono da € 250.000,00 sino a € 3.000.000,00 e prevedono la franchigia di € 350,00 per dipendenti e biologi nutrizionisti liberi professionisti, di € 1,000,00 per i biologi liberi professionisti. La convenzione, a tutela dei più giovani, comprende la RC conduzione del primo studio gratuita e la retroattività a 10 anni gratuita, con possibilità di estensione (a pagamento) ad illimitati anni di retroattività. Alla polizza base in convenzione FNOB/DIASS è possibile aggiungere, quali garanzie accessorie, la tutela legale e quella per gli infortuni.

L'ENPAB, invece, prevede attualmente due diverse assicurazioni in convenzione, da stipulare con:

  • Gava Broker,
  • DG Global.

La convenzione stipulata tra ENPAB e Gava Broker va a coprire le seguenti attività:

  1. a) tutte le attività previste dalla legge che disciplina la professione di biologo (già elencate nel paragrafo 1 della presente guida);
  2. b) attività svolte per incarichi conferiti al biologo dall'Autorità Giudiziaria in qualità di perito del Tribunale,
  3. c) atto illecito compiuto dal biologo e dai suoi collaboratori, anche in caso di colpa grave, in deroga alla'rt. 1900 del codice civile.

La convenzione consente di aggiungere, a pagamento, la garanzia per le seguenti attività:

  • libera docenza,
  • attività svolte nell'esercizio di funzioni/cariche pubbliche,
  • responsabilità civile terzi (RCT) nella conduzione dello studio/laboratorio e verso i prestatori di lavoro (RCO).

La convenzione Gava/ENPAB, di base, non comprende la retroattività, che è acquistabile a parte, e prevede dei massimali che partono da un minimo di € 200.000,00 e possono superare gli € 1.500.000,00, con una franchigia di € 1.000,00; il premio annuo è determinato sul fatturato dell'esercizio fiscale dell'anno precedente.

La convenzione stipulata tra ENPAB e DG GLOBAL prevede due linee di prodotto distinte, una per il biologo e l'altra per il laboratorio d'analisi, comprensive di prodotti ulteriori rispetto alla polizza obbligatoria prevista dalla legge. In particolare, per il biologo è possibile scegliere tra:

  • polizza Rc professionale (biologo dipendente pubblico/privato – libero professionista) con un massimale che parte da € 1.000.000,00, la retroattività a 10 anni, la franchigia pari a Zero e la possibilità di estendere la polizza al Direttore Sanitario,
  • la polizza per la tutela legale, con un massimale di € 10.000,00 oppure di € 20.000,00,
  • la possibilità di pagamento rateale in 10 o 12 mesi a interessi zero.
  • l'Ufficio Sinistri Dedicato,
  • ulteriori servizi aggiuntivi (iscrizione all'Associazione Giustizia Professionale, archiviazione dati e firma digitale).

Per il Laboratorio di analisi e/o i Poliambulatori, invece, la polizza in convenzione DL GLOBAL/ENPAB comprende:

  • pacchetto assicurativo soggetto a quotazione personalizzata con polizza RC verso terzi e operatori ed estensione al Direttore Sanitario, Tutela Legale Penale (per le spese legali di procedimenti contro Manager e Azienda), copertura Cyber e copertura a garanzia di Dirigenti, Amministratori e Manager dalle azioni di terzi che possano aggredire direttamente il loro patrimonio personale,
  • assistenza tecnica e legale,
  • ulteriori servizi aggiuntivi quali quelli relativi alla cyber security, agli obblighi GDPR e alla formazione certificata.

Le convenzioni assicurative FNOB e ENPAB non sono vincolanti per gli iscritti, che in un mercato di libera concorrenza, come quello italiano, possono scegliere di rivolgersi all'operatore che preferiscono e stipulare un contratto assicurativo che sia rispondente alle loro specifiche esigenze.

I contratti per la copertura della responsabilità professionale di un biologo, così come qualunque altro contratto di assicurazione, contengono una serie di termini tecnici che il professionista sanitario potrebbe disconoscere; con questa guida abbiamo pensato di realizzare un piccolo glossario assicurativo dedicato ai biologi, contenente la spiegazione delle parole più comuni che si possono leggere all'interno del contratto assicurativo.

Contratto di assicurazione per responsabilità professionale: si tratta del contratto mediante il quale la compagnia di assicurazione, dietro il pagamento di una somma di denaro (il premio assicurativo) si impegna a rivalere l'assicurato – nei limiti pattuiti – dal danno prodotto dall'esercizio dell'attività professionale.

Decorrenza copertura: la data a partire dalla quale la polizza professionale inizia ad avere validità.

Franchigia: clausola contrattuale in base alla quale, a fronte del pagamento di un premio assicurativo inferiore, il biologo si obbliga a farsi carico di una parte del costo del sinistro, cioè del danno derivante dalla sua responsabilità professionale.

Periodo di franchigia: periodo di tempo durante il quale se si verifica il sinistro (l'evento da cui scaturisce la responsabilità professionale del biologo), il professionista non ha diritto alla copertura assicurativa.

Massimale di garanzia (abbreviato massimale): somma massima pattuita che l'assicurazione è tenuta a pagare in caso di sinistro; se i danni provocati dal biologo sono superiori al massimale, la differenza rimane a suo carico.

Clausola claims made (o a prima richiesta): clausola del contratto con cui viene offerta garanzia assicurativa per un fatto dannoso anche se avvenuto in un periodo precedente alla stipula del contratto, purché denunciato entro uno specifico termine specificamente previsto nella polizza; in parole povere, è la clausola che consente all'assicurazione di operare retroattivamente.

Clausola loss occurrence: clausola del contratto con cui viene offerta garanzia assicurativa solo per i fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, indipendentemente da quanto è stato richiesto il risarcimento del danno ed è stato denunciato il sinistro da parte del biologo.

Sinistro: l'evento per il quale è prevista la garanzia del rischio assicurato.

Tacito rinnovo: clausola contrattuale che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza, in assenza di disdetta.

Una volta in possesso delle informazioni tecniche di base, il biologo si trova di fronte all'attività più difficile: scegliere l'assicurazione professionale obbligatoria che sia più adatta alle sue esigenze. L'ideale è affidarsi a consulenti esperti, come quelli di Consulcesi, che sono a tua disposizione per indirizzarti verso le migliori soluzioni assicurative professionali.

Qualche “dritta” sulle caratteristiche che deve possedere l'assicurazione professionale di un biologo, in ogni caso, non guasta mai!

Nello scegliere la polizza, il biologo dovrà preferire un contratto specifico per la sua professione rispetto a un'assicurazione professionale generica; il contratto dovrà tenere conto della tipologia di attività svolta dal biologo, come ad esempio:

  • prelievi ed esami,
  • firma di referti,
  • attività microbiologiche (diagnostica, consulenza, perizia),
  • attività di citologia,
  • lettura e refertazione pap test,
  • attività di consulenza tecnica d'ufficio e consulenza tecnica di parte,
  • formazione
  • attività di Direttore responsabile di laboratorio.

Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere posta nella lettura della descrizione del danno risarcibile a terzi: infatti, oltre alle classiche lesioni, malattie, morte, è preferibile optare per una polizza che copra anche il danno morale, come ad esempio l'ansia o lo stress.

Se il biologo ha dei collaboratori, l'assicurazione dovrà comprendere anche la copertura per i danni derivanti dalla condotta colposa o dolosa di questi ultimi; esistono addirittura delle polizze che consentono l'estensione gratuita della copertura per il fatto dei collaboratori.

Fondamentale è che il contratto preveda la clausola claims made, con una copertura retroattiva quantomeno decennale e possibilità di estensione ulteriore; con riferimento al fattore tempo, è utile che la polizza garantisca il biologo anche per il periodo successivo alla sua scadenza, quantomeno per dieci anni.

È consigliabile, infine, che il contratto preveda ulteriori coperture specifiche, che vadano a garantire casistiche come la perdita di documenti (cartacei o elettronici) o l'attacco hacker (cosiddetta polizza cybersecurity).

Le coperture assicurative ulteriori, possibilmente, devono essere comprese nel costo dell'intero premio assicurativo, onde evitare costi ulteriori per il biologo.

Di: Manuela Calautti, avvocato

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