Una circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e della Salute, datata 11 aprile 2025, ha fornito chiarimenti sull’applicazione del nuovo Codice della strada, approvato a novembre 2024. In particolare, si è fatto luce sull’interpretazione delle norme relative alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Contrariamente a quanto introdotto dalla riforma Salvini, che aveva rimosso il requisito dello stato di alterazione psicofisica, la circolare specifica che per sanzionare un conducente è necessaria una “correlazione temporale tra l’assunzione della sostanza e la guida”. Ciò significa che deve esserci una perdurante influenza della sostanza capace di compromettere la capacità di guidare. Tuttavia, questa condizione non viene accertata tramite una valutazione medica, ma attraverso test che cercano i cosiddetti “metaboliti attivi” nel sangue o nella saliva.
Cannabis terapeutica e farmaci: nessuna esenzione automatica
Un altro punto centrale della circolare riguarda i consumatori di cannabis terapeutica e di farmaci che possono generare positività ai test tossicologici. Pur menzionando l'importanza di acquisire eventuali certificazioni mediche per una valutazione completa dei risultati, la circolare non introduce alcuna esenzione formale. Infatti, il Codice della strada non prevede deroghe esplicite per chi assume sostanze stupefacenti o psicotrope su prescrizione medica.
La valutazione dell’effettivo effetto del farmaco sulla guida resta quindi demandata al giudizio successivo e non è definita in modo operativo dalle forze dell’ordine o dal personale sanitario al momento del controllo.
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Cosa accade in caso di positività ai test
La circolare prevede che, in caso di esito positivo a un test salivare effettuato su strada, il conducente possa essere sottoposto a ulteriori accertamenti. Questi possono avvenire tramite il prelievo di un secondo campione di saliva da inviare a un laboratorio forense, oppure con un esame del sangue presso una struttura sanitaria. Quest’ultima opzione è la più comune, soprattutto nei contesti in cui non è possibile gestire campioni salivari in modo conforme.
A differenza del passato, non è più previsto un esame clinico completo volto ad accertare le condizioni psico-fisiche del soggetto (anamnesi, riflessi, linguaggio, equilibrio), ma solo la ricerca di metaboliti attivi. Inoltre, la circolare conferma che non esistono soglie minime di sostanza rilevabile: qualsiasi positività può comportare conseguenze.
Obblighi per il personale medico e differenze con l’alcol
La nuova circolare introduce anche obblighi specifici per il personale sanitario. I medici del Pronto soccorso dovranno effettuare gli esami richiesti dalle forze dell’ordine con “alta priorità”, compatibilmente con le esigenze del servizio. Inoltre, saranno tenuti a informare i pazienti dei propri diritti legali, come la possibilità di farsi assistere da un avvocato durante il prelievo. In caso di rifiuto al test del sangue, è prevista la possibilità di procedere con prelievo coatto, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
Infine, si osserva una differenza di approccio nei confronti dell’alcol: la circolare prescrive persino che la pelle non venga disinfettata con sostanze alcoliche prima del prelievo, per evitare potenziali contaminazioni, a dimostrazione della particolare cautela riservata a questo tipo di accertamento.