Se qualcuno fosse ancora dell’idea che la specializzazione, soprattutto con riferimento all’addestramento pratico, sia sostanzialmente immune da pericoli e da rischi, l’ultima sentenza resa dalla Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei Conti (sent. n. 139/2025) basterà per ricredersi e per iniziare ad assumere, fin da subito, un contegno che sia, oltre che adeguato al caso concretamente trattato, conforme e coerente con gli obblighi propri della professione che, di fatto, inizia ancor prima di terminare il corso, con tutte le implicazioni derivate anche in termini di responsabilità.
L’accordo risarcitorio e il riflesso sui conti pubblici
La questione trae origine dalla richiesta di risarcimento, promossa dagli eredi di un paziente deceduto a seguito di un intervento chirurgico, eseguito in equipe, di emicolectomia sinistra con tecnica laparoscopica, finalizzato alla rimozione di un adenocarcinoma, cui seguiva l’insorgere di una peritonite stercoracea diffusa, provocata da un’errata “suturazione metallica" del moncone sigmoideo/rettale distale del grosso intestino.
Malgrado i tentativi, anche chirurgici, messi in campo, si assisteva ad uno shock settico che provocava il decesso del ricoverato.
Condannati penalmente i sanitari, l’Azienda ospedaliera giungeva ad un accordo transattivo con gli eredi, cui seguiva il pagamento dell’importo di euro 500 mila euro, oltre alla refusione delle spese legali, al netto della provvisionale già riconosciuta.
Venendo in rilievo una tipica ipotesi di danno erariale indiretto, la Procura regionale competente procedeva con l’apertura del giudizio contabile nei confronti dei 3 medici, che costituivano l’equipe operatoria, chiedendo l’integrale rimborso delle somme liquidate a favore dei parenti della vittima, ripartite secondo specifiche quote di responsabilità rispetto all’evento letale.
Dal medico specializzando, che all’epoca ricopriva il ruolo di terzo operatore, veniva quindi preteso un minor importo, coerente con il ridotto concorso a lui addebitato.
Stralciate le posizioni del primo e secondo operatore, concluse a seguito di accoglimento delle rispettive richieste di rito abbreviato, il procedimento proseguiva nei confronti del solo specializzando, concludendosi con sentenza di condanna al rimborso della somma di quasi 30 mila euro a favore dell’Azienda sanitaria.
Le ragioni dell’appello: formazione, gerarchia e causalità
La decisione veniva prontamente impugnata dalla difesa del medico specializzando, ritenendola censurabile sia per non aver inferito dall’avvenuta transazione la rinuncia dell’Azienda anche all’azione erariale nei confronti dei sanitari coinvolti, sia per averne dichiarato la responsabilità per colpa grave malgrado, nella sua veste di terzo operatore, non avesse svolto alcun atto, causalmente idoneo a determinare l’evento letale.
Infatti, non avendo eseguito l’intervento, né tantomeno la sutura, ma essendosi occupato esclusivamente di tenere aperto il campo operatorio, non gli era consentito alcuno spazio di intervento, avendo peraltro ambedue le mani impegnate nel tenere divaricati i lembi dell’addome.
A tal proposito, veniva evidenziato che l’infezione, da cui l’insorgere del processo letale, era stata cagionata dalla omessa applicazione delle graffette, la cui verifica avrebbe dovuto competere a chi materialmente aveva eseguito l’intervento, trattandosi di accertamento non soltanto visivo, ma più propriamente manuale.
Si aggiungeva altresì come pure il Consiglio di disciplina dell'ordine dei medici non avesse inteso irrogare sanzioni allo specializzando, ritenendo che "il ruolo di terzo operatore, oltretutto accompagnato da un bagaglio professionale di medico specializzando, fosse tale da precludergli un approccio diverso rispetto a quello effettivamente tenuto”, non potendogli imputare “né una colpevole omissione di vigilanza sull'attività dei colleghi e sul funzionamento della macchina suturatrice né la partecipazione a manovre chirurgiche errate".
Altro motivo di censura veniva fatto scaturire dal fatto che, visto il ruolo di specializzando rivestito, costui avrebbe al massimo potuto rispondere, anche secondo il più rigoroso orientamento giurisprudenziale, delle conseguenze della mancata od errata esecuzione di un atto, e non certo dell’omessa verifica dell’operato del medico strutturato, non essendo onerato in tal senso.
Da ultimo, si doleva del fatto che, in ogni caso, la sua condotta non avrebbe potuto determinare l’evento letale, invero imputabile esclusivamente al comportamento dei due operatori direttamente impegnati nell’esecuzione dell’intervento.
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L’art. 20 D.Lgs. 368/99 e la partecipazione responsabile alla cura
Respinta l’eccezione relativa all’efficacia della transazione, la Corte è quindi passata alla valutazione del merito della questione, ricordando il grave errore commesso dagli operatori al momento della suturazione, non essendosi peraltro assicurati, contravvenendo così ad un loro preciso onere, dell’eventuale malfunzionamento della macchina utilizzata.
Secondo la CTU depositata, infatti, è onere del chirurgo e di tutta l’equipe operatoria mantenere, durante tutto il corso dell’intervento “un costante e vigile controllo sul buon funzionamento delle apparecchiature mediche utilizzate e sul raggiungimento del loro scopo e della loro funzione”.
Nello specifico dell’utilizzo delle suturatrici automatiche, la Corte ha insistito sull’onere di controllo che, disatteso dai componenti dell’equipe, avrebbe potuto consentire, se rispettato, l’agevole verifica dell’assenza delle grappette metalliche, ovviandosi all’errore con il ricorso al metodo manuale tradizionale.
Riguardo al ruolo di terzo operatore del medico specializzando, si è all’uopo ricordato che, ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 368/99 (nella versione applicabile ratione temporis), il conseguimento del titolo discende sia dal positivo completamento del processo formativo presso un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato, sia alla "partecipazione personale del medico chirurgo candidato alla specializzazione, alle attività e responsabilità proprie della disciplina", assumendo gradualmente sempre maggiori competenze anche nell’esecuzione di interventi con autonomia, seppur vincolata dalle direttive ricevute dal tutor.
La responsabilità dello specializzando
La valutazione degli eventuali profili di responsabilità deve quindi tener conto delle mansioni concretamente assunte dallo specializzando, del livello di formazione raggiunto e del grado di difficoltà della prestazione, da cui è scaturito l’evento lesivo.
Dalla documentazione raccolta in atti, è emerso che lo specializzando era stato inserito nell’equipe chirurgica, con il ruolo di terzo operatore, senza particolari direttive da parte degli altri componenti.
Inoltre, costui risultava iscritto al penultimo anno del corso di formazione quinquennale in chirurgia generale, di talchè la semplice attività di verifica dell’eseguita suturazione ben poteva rientrare nel suo normale bagaglio di competenze.
Proprio per la facilità del riscontro obiettivo, la Corte ha quindi ritenuto che ciascun componente dell’equipe fosse tenuto, come compito proprio e prima ancora che come controllo sull’operato altrui, a verificare direttamente l'effettiva suturazione dell’ansa addominale, avvertendo i colleghi dell’errore occorso.
Da ciò ne discende come anche il medico specializzando, al quarto anno di formazione, fosse quindi gravato dall’obbligo di verifica, con conseguente imputazione per colpa rispetto all’omissione avvenuta, seppur in misura gradualmente ridotta rispetto al primo ed al secondo operatore.
Confermata così la condanna del medico, al tempo specializzando, a titolo di danno erariale indiretto, con relativo rimborso in favore dell’Azienda sanitaria della somma già indicata in primo grado.