Denuncia generica di sinistro alla compagnia assicuratrice

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Sommario
  1. Caratteristiche del documento
  2. Contenuto del documento
  3. Modalità e termini
  4. Riferimenti normativi generici:

I momenti appena successivi alla ricezione di una formale richiesta di risarcimento del danno da parte di un paziente sono assolutamente delicati per il medico, soprattutto con riferimento alla necessità di procedere, con tempestività ed avendo cura di rispettare alcune necessarie formalità, alla comunicazione al proprio assicuratore per la copertura della Responsabilità Civile.

I testi negoziali di questa tipologia di polizze prevedono, di regola, una clausola dedicata sia alla descrizione delle modalità, con cui deve procedersi all’inoltro della comunicazione di apertura del sinistro, sia l’indicazione della tempistica entro la quale questo adempimento deve essere effettuato dall’assicurato.

Nelle polizze a copertura della responsabilità professionale sanitaria è sovente presente la clausola che descrive gli obblighi dell’assicurato in caso di sinistro, ovvero qualora abbia ricevuto una richiesta di risarcimento danni da presunta malpratice medica.

In questi casi, viene appositamente stabilito che l’assicurato od il contraente, qualora siano diversi, devono inoltrare formale comunicazione scritta all’agenzia, alla quale è assegnata la polizza in questione, oppure direttamente all’assicuratore, entro 3 giorni da quando sono venuti a conoscenza del sinistro.

Questa disposizione negoziale richiama, di regola, il contenuto dell’art. 1913 c.c. che, per l’appunto, prevede l’onere di avviso a carico dell’assicurato, stabilendo al successivo art. 1915 c.c. le eventuali conseguenze derivanti dal mancato invio della comunicazione.

Il termine così ridotto a 3 giorni, coincidente con quello indicato dalla norma, viene spesso derogato dai contraenti di polizza, con conseguente innalzamento a 15 giorni, od altro termine, a seconda del modulo di polizza sottoscritto.

In ogni caso, qualora l’inadempimento sia dovuto a dolo dell’assicurato, costui rischia di perdere il diritto all’indennità, quindi ad essere manlevato dall’assicuratore, mentre qualora tale condotta omissiva sia soltanto colposa, si rischia la riduzione della copertura nei limiti del pregiudizio provocato all’assicuratore.

In particolare, tenuto conto della "ratio" della norma, consistente nell'esigenza di portare l'assicuratore in condizioni di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno, prima che possano disperdersi eventuali prove e indizi, spetta però all’assicuratore fornire la prova non dello specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, ma della consapevolezza dell'indicato obbligo e della cosciente volontà di non osservarlo o, in mancanza, del comportamento colposo dell'assicurato e del pregiudizio provocato alle ragioni del medesimo assicuratore.

Caratteristiche del documento

Si tratta di una lettera che dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con Pec (Posta Elettronica Certificata), alla sede legale dell’assicuratore o dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, con tutti i relativi allegati, analiticamente individuati nel testo e rispettivamente numerati.

Si deve aver cura di conservare, a riprova del tempestivo adempimento dell’incombente, la ricevuta di ritorno della raccomandata inoltrata ovvero, qualora sia stata utilizzata la Pec, le relative ricevute di consegna e notifica secondo le specifiche normativamente previste.

Contenuto del documento

La lettera deve esplicitare la volontà dell’assicurato di richiedere, seppur in via cautelativa e senza riconoscimento di responsabilità rispetto all’addebito mosso dal paziente, l’apertura del sinistro a termini di polizza, con conseguente impegno dell’assicuratore alla gestione dell’eventuale trattativa e di tenerlo comunque informato di ogni e qualsiasi attività, anche istruttoria, che dovesse essere svolta dall’assicuratore rispetto alla richiesta di risarcimento pervenuta.

Devono quindi illustrarsi le modalità di accadimento del sinistro denunciato, rimarcando nel caso i motivi tecnici a fondamento della ritenuta carenza di responsabilità, nonché allegarsi la richiesta di risarcimento ricevuta e, qualora già disponibili, tutti i documenti, gli atti giudiziari od amministrativi relativi al sinistro, riservandone la produzione nel caso in cui fossero ancora in corso le operazioni necessarie al loro reperimento.

Se disponibile, può essere allegata una relazione medico specialistica che, richiamando le Linee Guida applicabili al caso concreto ovvero i motivi che ne hanno giustificato il discostamento, evidenziano gli aspetti più significativi e risolutivo rispetto alla gestione clinica del paziente.

La missiva dovrà essere poi datata e regolarmente sottoscritta dall’assicurato.

Modalità e termini

La lettera deve essere inoltrata entro 3 giorni, ovvero nel termine diversamente previsto dalla polizza assicurativa, dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte del paziente.

Per il rispetto del termine fa fede la data di invio, ossia di consegna all’Ufficio Postale o di inoltro con modalità telematiche. 

Riferimenti normativi generici:

  • 1913 e 1915 c.c.

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