Diritto del lavoro: aspetto economico di MMG e Pediatri di libera scelta disciplinato da accordi collettivi nazionali e integrativi

In regime di rapporto convenzionale con il Ssn, anche i contratti individuali di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta devono conformarsi agli accordi collettivi nazionali e integrativi

Sommario

  1. Facciamo un passo indietro: excursus normativo sul tema
  2. Le pronunce giurisprudenziali
  3. Conclusioni

Parola di Cassazione. Lo scorso 14 febbraio 2023 con l’ordinanza n. 4524, la Corte di Cassazione è intervenuta sul rapporto economico, ribadendo un principio – a pena di nullità - e riguardanti i contratti individuali di Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta. L’ordinanza esprime testualmente questa massima:

“Il rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali.

Inoltre, la disciplina dettata dall'art. 48 della L. n. 833 del 1978 e dall'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 non è derogata da quella speciale prevista per il rientro da eccessivi disavanzi del sistema sanitario e pertanto le esigenze di riduzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione integrativa regionale.

Peraltro, le esigenze di riduzione della spesa, sopravvenute alla valutazione di compatibilità finanziaria dei costi della contrattazione, devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, pertanto l'eventuale atto unilaterale di riduzione del compenso, adottato dalla P.A., non ha natura autoritativa perché il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata”.

Facciamo un passo indietro: excursus normativo sul tema

La disciplina del rapporto dei medici in convenzione è da sempre disciplinata dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833. In particolare l’art. 48 della legge appena citata prevede e rende efficace la piena conformità delle convenzioni alle previsioni dettate dagli accordi collettivi. In tal modo, si sancisce l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale con contratti di durata triennale e del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali.

Così, in linea di continuità con la legge del ’78, il d.lgs. 502/1992 e in particolare all’art. 8 stabilisce che la disciplina del rapporto tra il servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta interviene con apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della L. 30 dicembre 1991, n. 412.

È così che vengono individuati i soggetti della contrattazione collettiva. Sono i rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonomie, con la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità ad avere il compito del rinnovo.

Per completare l’excursus storico relativo alla disciplina, poi, va richiamato l’art. 45 del D. Lgs. 29/1993 e successive modifiche fino al D.Lgs. 165/2001. Successivamente, il testo dell'art. 4, comma 9, della L. 30 dicembre 1991, n. 412 è stato novellato dall'art 52 comma 27, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, ha rimesso all'accordo in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva relativo agli accordi nazionali, facendo rinvio alle disposizioni sul rapporto tra i livelli della contrattazione del D. Lgs. n. 165/2001.

Le pronunce giurisprudenziali

A questi dati normativi, poi si aggiunge la giurisprudenza. Le Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 7 gennaio 2014, n. 67) hanno affermato che le disposizioni contenute nell'art. 8, D.Lgs. n. 502/1992 per la parte attinente l'individuazione degli accordi collettivi nazionali da prendere a riferimento per le convenzioni triennali, costituiscono principi fondamentali cui la legislazione provinciale è tenuta ad uniformarsi e che il contenuto degli accordi dalle convenzioni stesse previsti rappresenta principio generale di regolazione del rapporto convenzionale dei medici di medicina generale a livello nazionale.

Questo perché il tipo di rapporto di lavoro viene considerato come privatistico di lavoro autonomo di tipo professionale con la pubblica amministrazione e quindi la disciplina del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale in regime di convenzione, benché sia di natura professionale, risulta comunque demandata all'intervento della negoziazione collettiva, attraverso un procedimento modellato dal legislatore con riguardo a quello previsto per la contrattazione collettiva il cui nucleo originario, comunque, si rinviene nella legislazione precedente nello stesso confluita e come ribadito anche dalla sentenza della Corte cost., 27 dicembre 2019, n. 157.

Conclusioni

Ricapitolando e tornando alla pronuncia in esame, dunque, è stato ribadito che nessun contratto individuale può stabilire importi e condizioni diverse rispetto a quelle previste dalla negoziazione collettiva. Questo per una serie di ragioni su cui si è sempre basato questo tipo di contratto, inteso come contratto con la P.A. e rispetto al quale a nessun medico di medicina generale o pediatra di libera scelta può essere corrisposto meno di quanto previsto da quel tipo di contrattazione. Il tutto, si ribadisce, è a pena di nullità.

Perciò, nel caso in cui si vogliano verificare le proprie condizioni di lavoro, sarà necessario rivolgersi a legali specializzati che sappiano dare risposte tecniche corrette e consentano, eventualmente, di avere una panoramica precisa sulle azioni da intraprendere.

Di: Redazione Consulcesi Club

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