Farmacia dei servizi: guida alle novità del Ddl Semplificazioni

Il disegno di legge sulle Semplificazioni, licenziato a fine marzo dal Consiglio dei Ministri, prevede numerose novità per la farmacia dei servizi, dalla telemedicina alla scelta del medico, sino alla possibilità di somministrazione dei vaccini direttamente in farmacia.

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta dello scorso 26 marzo, ha approvato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, il disegno di legge sulle Semplificazioni, che introduce disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese.

La proposta di legge contiene varie novità contiene misure di semplificazione:

  • in favore delle attività economiche (imprese, turismo, navigazione),
  • in favore dei cittadini,
  • in materia di istruzione e università,
  • in materia sanitaria,
  • in materia di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda il settore sanitario, il DDL semplificazioni, nelle intenzioni del Governo,promette di rivoluzionare il settore delle farmacie, introducendo una serie di nuovi servizi erogabili in favore degli utenti. Si tratta, tuttavia, solo di una proposta di legge, che dovrà adesso iniziare l'iter in Parlamento per diventare legge, ed essere esaminata e approvata, nello stesso identico testo, da entrambe le Camere (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica).

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I servizi attualmente erogabili in farmacia

La farmacia dei servizi nasce con il decreto legislativo n. 153 del 3 ottobre 2009, che ha definito i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale: si tratta di un nuovo modello di farmacia che offre una gamma di servizi molto più ampia rispetto alla mera dispensazione di farmaci, concentrandosi su prestazioni sanitarie personalizzate e complementari alla terapia farmacologica, per perseguire un miglioramento in termini di salute e benessere del paziente, ottimizzando l'uso dei farmaci, migliorando l'aderenza alla terapia, prevenendo le malattie e promuovendo la salute attraverso un supporto continuo e individuale per ciascun paziente.

Proprio a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153/09 le farmacie hanno iniziato a partecipare attivamente al servizio di assistenza domiciliare integrata in favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza, andando così a supportare le attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, attraverso i seguenti servizi:

1) dispensazione e consegna domiciliaredi farmaci e dispositivi medici necessari;

2) preparazione e dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali;

3) dispensazione dei farmaci a distribuzione diretta per conto delle strutture sanitarie;

4) messa a disposizione di operatori sociosanitari, infermieri e fisioterapisti per l'effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.

Tra i servizi introdotti nel 2009 annoveriamo la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio e a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza.

Spetta alla farmacia l'erogazione di servizi di primo e secondo livello; attraverso i servizi di primo livello le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano.

I servizi di secondo livello, invece, sono rivolti ai singoli assistiti, in virtù delle linee guida e dei percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, dietro prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche tramite personale infermieristico. Nell'ambito dei servizi di secondo livello è possibile effettuare in farmacia, ad esempio, prestazioni di autocontrollo, con esclusione delle attività di prescrizione e diagnosi nonché dei prelievi di sangue o plasma tramite siringhe o dispositivi equivalenti; rientra tra i servizi di secondo livello, inoltre, l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici.

Tra le prestazioni di autocontrollo erogabili dalle farmacie ricordiamo:

  • test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
  • test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
  • test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
  • test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine;
  • test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

Presso le farmacie è inoltre possibile usufruire, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci: le farmacie, in tal senso, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia.

Tra i servizi erogabili presso la farmacia, attualmente, abbiamo inoltre:

  • l'effettuazione da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare;
  • la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,
  • l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.

La farmacia fornisce, inoltre, assistenza completa al cittadino che ha bisogno di essere visitato presso strutture pubbliche o private accreditate, fornendo il servizio di:

  • prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
  • pagamento del ticket per le suddette prestazioni,
  • ritiro referti relativi alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale prenotati.

I nuovi servizi erogabili in farmacia secondo il DDL Semplificazioni

Le farmacie, secondo le novità apportate dal DDL Semplificazioni al d.lgs. 3 ottobre 2009 n. 153, si trasformeranno in farmacie dei servizi, con obbligo apporre presso i locali, oltre alla croce verde, un'insegna recante la denominazione FARMACIA DEI SERVIZI con indicazione dei soggetti titolari della farmacia.

Tra i nuovi servizi che le farmacie potranno erogare:

  • la distribuzione, per conto delle strutture sanitarie, farmaci e dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale,
  • l'effettuazione dei servizi di telemedicina, nei limiti delle competenze professionali del farmacista,
  • la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale.

Secondo il DDL Semplificazioni, presso le farmacie sarà inoltre disponibile il servizio di somministrazione di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa. La somministrazione potrà avvenire solo da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità. Questo tipo di servizio potrà essere erogato anche in locali o strutture esterne alla farmacia, purché compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.

Il DDL Semplificazioni introduce, altresì, la possibilità di effettuare in farmacia test diagnostici per il contrasto all'antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, ai fini dell'appropriatezza prescrittiva.

I servizi, come già accadeva in precedenza, potranno essere erogati anche in locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia principale; è necessario che la farmacia, in tal caso, si munisca di autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente, che verificherà i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, la loro collocazione nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e a distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza delle altre farmacie. Per la misurazione della distanza, si procederà alla verifica della via pedonale più breve tra soglia e soglia. In ogni caso, nei locali “esterni” alla farmacia è comunque vietato dispensare o vendere farmaci o altri prodotti, nonché fornire il servizio di ritiro delle prescrizioni mediche.

Le farmacie, anche se di proprietà di soggetti diversi, potranno decidere di erogare i nuovi servizi in comune, in locali separati, stipulando tra loro un contratto di rete, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria.

Il contratto di rete: che cos'è?

Il contratto di rete, disciplinato dal D.L. n. 5/2009, è una forma di aggregazione tra imprese, che collaborano e cooperano tra di loro, mantenendo tuttavia la loro indipendenza, autonomia e specialità; lo scopo del contratto di rete, per le imprese, è quello di perseguire obiettivi comuni e condivisi, per aumentare la propria competitività sul mercato ovvero per accrescere la reciproca capacità innovativa.

La caratteristica del contratto di rete è proprio quella di consentire alle imprese di aggregarsi senza perdere la propria individualità (che verrebbe meno, ad esempio, con la costituzione di una società), con la possibilità di fruire di incentivi e agevolazioni fiscali.

Per stipulare un contratto di rete le farmacie devono essere almeno due, e devono predisporre un “programma di rete”, cioè un piano d'azione che tramite l'erogazione dei nuovi servizi previsti dal DDL semplificazioni accresca la loro capacità innovativa e la loro competitività. La stipula del contratto può avvenire, alternativamente:

  • per atto pubblico,
  • per scrittura privata autenticata,
  • per atto firmato digitalmente (il documento informatico munito di firma digitale ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale).

Il contratto di rete, a pena di nullità, deve contenere i seguenti elementi:

  • generalità delle parti,
  • obiettivi strategici (l'accrescimento della competitività e della capacità innovativa),
  • il programma di rete, con specificazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun “retista”, nonché le modalità di realizzazione dello scopo comune,
  • la durata del contratto,
  • le modalità di adesione di altri imprenditori alla rete,
  • le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune.

Dopo la stipula, il contratto direte deve essere annotato in ogni registro delle imprese presso cui è iscritta ciascuna farmacia, pena l'impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali e degli incentivi previsti dalla legge; lo stesso dicasi per le modifiche successive alla stipula del contratto.

Attraverso il contratto di rete le farmacie possono decidere di costituire un fondo patrimoniale comune, da destinare all'esecuzione del programma di rete; in tal caso aumentano gli adempimenti burocratici, poiché:

  • il contratto deve prevedere anche una denominazione ed una sede per la rete,
  • la rete che si iscrive nel registro, con tale iscrizione, acquista soggettività giuridica,
  • la rete è tenuta a redigere annualmente una situazione patrimoniale, osservando per quanto possibile le norme dettate per la redazione del bilancio d’esercizio delle società per azioni,
  • la rete è tenuta ad indicare negli atti e nella corrispondenza la propria sede, l’ufficio del registro delle imprese presso cui è iscritta ed il numero di iscrizione.

Sotto il profilo fiscale, le farmacie che decidono di riunirsi con un contratto di rete usufruiscono di una sospensione d'imposta della quota degli utili dell’esercizio destinata al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare, entro il limite di 1 milione di euro per ciascuna impresa; la domanda deve essere inoltrata telematicamente all'Agenzia delle Entrate annualmente. Ulteriori agevolazioni derivano dalla possibilità di partecipare a diversi bandi che erogano, proprio in favore delle reti d'impresa, contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati.

Di: Manuela Calautti, avvocato

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