Triennio ECM 2023/25: Guida per il professionista sanitario

Sanzioni, copertura assicurativa e tematiche di interesse: in questa Guida una panoramica del sistema ECM e di tutto ciò che c'è da sapere sul triennio in corso per evitare di trovarsi impreparati.

Il sistema di Educazione continua in Medicina è il mezzo con il quale il professionista sanitario si tiene aggiornato in maniera continuativa, per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle proprie necessità professionali e alle esigenze del Servizio Sanitario italiano. Per i professionisti della Salute è un obbligo deontologico mantenersi aggiornati, al fine di offrire un’assistenza qualitativamente utile.

L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, basato sul DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità.

Dal 1° gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicem­bre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, prima sole competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS).

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Guida per i professionisti sanitari all'Educazione Continua in Medicina. Scopri obblighi, scadenze e opportunità del triennio 23/25 per garantirti sicurezza nella tua attività professionale. 

1.1 I protagonisti del sistema ECM

1.1.1 Commissione nazionale ECM

La Commissione nazionale ECM ha la governance del sistema. Con il D.M. del 27 settembre 2022 è stata ricostituita “per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dall’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, nonché dall’Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, è ricostituita presso l’Agenzia per i servizi sanitari regionali la Commissione nazionale per la formazione continua”. Dura in carica tre anni dal suo insediamento.

La presiede il ministro della Salute Orazio Schillaci, affiancato dai vicepresidenti Raffaele Donini (Coordinatore Commissione Salute) e Filippo Anelli (presidente FNOMCeO). All’interno i componenti vengono da Agenas, Conferenza Stato-Regioni, Ordini professionali e Ministero della Salute.

La Commissione definisce gli obiettivi formativi di inte­resse nazionale, i crediti formativi che devono essere com­plessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei program­mi di formazione predisposti a livello regionale nonché i cri­teri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative. La Commissione delinea altresì i requisiti per l’accreditamento del­le società scientifiche, nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e procede alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi.

Esistono tre organismi ausiliari della Commissione nazionale ECM:

  • L’Osservatorio nazionale per la qualità della formazione continua in sanità. Organismo che verifica la qualità delle attività formative erogate dai provider.
  • Il Comitato di garanzia per l’indipendenza della formazione continua da interessi commerciali in sanità. Organismo che verifica l’indipendenza dei contenuti Formativi dall’influenza delle Aziende sponsor.
  • Il Comitato tecnico delle Regioni. Organismo che supporta la collaborazione tra livello nazionale e livelli regionali nel campo della formazione ECM.

1.1.2 L'AGENAS

L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), Ente pubblico non economico di rilievo nazionale, istituita nel 1993 e sottoposta alla vigilanza del Ministero della Salute, svolge i compiti individuati dalla Conferenza Unificata, nonché ogni altro compito previsto dalle disposizioni normative vigenti. Ha subito due interventi di riorganizzazione, nel 2012 e il più recente con la legge di bilancio per il 2018. Il nuovo Statuto, approvato il 18 maggio 2018, la qualifica come “organo tecnico-scientifico del SSN che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della Salute, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano” ai sensi dell’art. 2, comma 357, legge 24 dicembre 2007 n. 244. 

Nel campo della Formazione ECM l’AGENAS:

  • definisce le regole per l’accreditamento dei provider che erogano formazione per garantire un elevato standard qualitativo dei percorsi formativi dei professionisti;
  • svolge attività di controllo e sanzione rispetto ai temi della trasparenza e dell’indipendenza dagli interessi commerciali degli eventi per garantire migliori risultati e un’offerta sempre più mirata alle esigenze del singolo.
  • affianca la Commissione ECM nelle azioni di semplificazione e snellimento del sistema ECM, per renderlo più flessibile e in grado di dare risposte concrete all’esigenza di aggiornamento continuo.

Per l’accreditamento dei provider nazionali, consistente nel riconoscimento da parte della Commissione nazionale che un soggetto è attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità, AGENAS gestisce integralmente tutta la procedura di istruttoria amministrativa, garantendo anche ogni necessaria assistenza, con l’utilizzo di strumenti, principalmente informatici, che coniugano l’esigenza di certezza e sicurezza documentale con quella di trasparenza e celerità del procedimento.

L’accreditamento viene poi rilasciato dalla Commissione nazionale, con apposito provvedimento, a seguito della verifica del possesso di tutti i requisiti definiti dalla normativa. Con il provvedimento di accreditamento, il provider è pertanto abilitato a realizzare attivi­tà formative riconosciute idonee per l’ECM individuando ed attri­buendo direttamente i crediti ai partecipanti.

1.1.3 Il COGEAPS

Il COGEAPS, Consorzio gestione anagrafica della Professioni sanitarie, è l’organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali dei crediti ECM attribuiti ai profes­sionisti che fanno capo agli Ordini, ai Collegi e alle rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo loro le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte.

La certificazione è un atto giuridico, conclusivo di un percorso di formazione ritenuto conforme alle normative vigenti.

1.1.4 I provider

Il provider ECM è un ente riconosciuto da Istituzione Pubblica come soggetto qualificato nell’Educazione Continua in Medicina e abilitato all’organizzazione di attività formative adeguate che al rilascio di crediti ECM. I provider possono essere accreditati a livello nazionale o regionale. Con la specifica che i crediti rilasciati da provider di livello regionale hanno valore nazionale, ma i partecipanti dovranno appartenere alla Regione di interesse.

Per il processo di accreditamento di un provider ECM è necessario che la Commissione nazionale ECM o la Regione stessa lo abiliti a realizzare attività didattiche per l’ECM e ad assegnare direttamente crediti ai partecipanti ai propri corsi. L’accreditamento si concede su requisiti minimi considerati indispensabili.

Di norma la Commissione ECM si occupa di accreditare i provider nel cui bacino di utenza siano operatori sanitari provenienti da tutto il territorio nazionale; mentre le Regioni si occupano di accreditare i provider che abbiano sede legale nel proprio territorio e il cui bacino di utenza sia costituito da corregionali.

L’accreditamento può essere richiesto da un provider ad un solo Ente. Se la richiesta viene respinta, una nuova domanda può essere presentata dopo 12 mesi. L’ accreditamento può essere revocato, in via temporanea o definitiva, se il Provider accreditato viola adempimenti previsti o non rispetta le indicazioni ricevute dall'Ente accreditatore. L’accreditamento può anche essere eventualmente aggiornato, sospeso o vincolato a seguito di cambiamenti di denominazione del Provider.

Il provider in quanto responsabile dell’obiettività, indipen­denza e imparzialità dei contenuti formativi dell’evento adotta un regolamento interno che definisce le modalità per prevenire ed escludere le situazioni di conflitto di interessi anche potenziale. Il provider non può organizzare e gestire eventi con soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubbli­cizzano prodotti d’interesse sanitario.

1.1.5 I professionisti sanitari

I destinatari della Formazione Continua devono essere tutti pro­fessionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva. La formazione continua sarà dunque obbligatoria per tutte le professioni sanitarie aventi ordini di categoria.

L’obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successi­vo alla data di iscrizione all’Ordine. Per le professioni il cui eserci­zio non era precedentemente subordinato all’iscrizione ad Ordini, l’obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio successivo al con­seguimento del titolo di studio o altro provvedimento abilitante.

1.2 Le tipologie di formazione

Esistono quattro tipologie di formazione accreditata:

Questa tipologia di formazione si divide tra:

  • Formazione residenziale classica. Attività da svolgersi in sedi appropriate per la didattica, in cui uno o pochi docenti si rivolgono a molti discenti (comunque non superiore a 200 partecipanti previsti) e il livello di interattività di base è limitato alla possibilità di fare domande e partecipare alla discussione.
  • Convegni, congressi, simposi e conferenze. Attività da svolgersi in apposite sedi che garantiscono una maggiore capienza, ma con valore formativo limitato. Potrà essere acquisito un limitato numero di crediti in base alla documentazione di registrazione. È possibile svolgere la prova di valutazione dell’apprendimento utilizzando un questionario on-line (domande a risposta quadrupla) entro tre giorni dal termine dell’evento, effettuando una singola compilazione del questionario.
  • Sono attività formative residenziali che prevedono forme di trasmissione a distanza usufruite dai discenti in simultanea in sedi definite e con la presenza del personale del provider e/o tutor e docenti. La videoconferenza non può prevedere forme di metodologie interattive né incremento dei crediti per il numero dei discenti.

Questa tipologia di formazione si divide tra:

  • Fad con strumenti informatici/cartacei. Fruizione individuale di materiali durevoli attraverso: computer/dispositivi informatici abilitati alla riproduzione dei contenuti o utilizzando specifici software dedicati o attraverso materiale cartaceo preparato e distribuito dal Provider. Non è prevista l’azione di un tutor, ma è richiesta la valutazione dell’apprendimento che costituisce anche la verifica della partecipazione.
  • E-learning. Utilizzazione di materiale didattico durevole e ripetibile attraverso l’utilizzo di tecnologia multimediale fruita grazie ad una connessione ad Internet. La fruizione avviene utilizzando una piattaforma tecnologica dedicata alla formazione che garantisce l’utilizzo senza vincoli di orari specifici o di presenza in luoghi prestabiliti. La piattaforma tecnologica garantisce la tracciabilità delle operazioni effettuate. La verifica della partecipazione è assicurata dallo svolgimento della prova di verifica dell’apprendimento ed è garantita dalle rilevazioni delle operazioni registrate dal sistema, inoltre devono essere previste specifiche verifiche dell’identità del professionista.
  • Fad sincrona. Partecipazione a sessioni formative remote attraverso una piattaforma multimediale dedicata (aule virtuali, webinar), fruibile in diretta tramite connessione ad Internet. La sincronicità della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo e garantisce un elevato livello di interazione tra il docente/tutor ed i discenti, i quali possono richiedere di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed esperienze. Ogni sessione, inclusi gli interventi, deve essere registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile. La verifica di apprendimento verrà effettuata tramite una verifica dell’apprendimento da svolgersi al termine della sessione di formazione.

Questa tipologia di formazione si divide tra:

  • Training individualizzato FSC. Attività in cui il partecipante in modo attivo acquisisce nuove conoscenze, abilità e comportamenti utili all’esecuzione di attività specifiche, all’utilizzo di tecnologie e strumenti o al miglioramento di aspetti relazionali. Si verificano in genere durante tirocini, training, periodi di affiancamento, attività di addestramento, supervisione in psicoterapia, etc.
  • Gruppi di miglioramento. Attività in cui l’apprendimento avviene attraverso la interazione con un gruppo di pari e la partecipazione a iniziative mirate prevalentemente al miglioramento di un processo, di una situazione, di una procedura, etc. Prevedono, di solito, la ricerca e l’organizzazione di documentazione, la lettura di testi scientifici e la discussione in gruppo, l’analisi di casi, la redazione, la presentazione e la discussione di elaborati, etc. Includono l’Audit clinico-assistenziale con revisione sistematica e strutturata di argomenti e contesti clinici.

Formazione blended

Si tratta dell’integrazione tra diverse tipologie di formazione all’interno dello stesso percorso formativo con successione della fruizione tra le tipologie. La modalità di verifica della presenza varia in base alle tipologie che compongono l’evento, essa avverrà secondo le singole modalità previste dalle diverse tipologie formative che compongono l’evento formativo.

La prova di verifica dell’apprendimento sarà effettuata secondo la tipologia formativa che conclude il percorso formativo del discente oppure è possibile effettuarla al termine di ciascun modulo; in tal caso, per la verifica dell’apprendimento dovranno essere valutate comparativamente tutte le verifiche somministrate nel corso dell’evento.

2. Trienni formativi: obblighi, scadenze e sanzioni

Per ogni triennio è confermato l’obbligo formativo pari a 150 crediti (salvo esoneri, esenzioni e altre riduzioni) da conseguire entro l’ultimo giorno dell’anno di scadenza.

Vanno tenuti a mente alcuni requisiti fondamentali:

  • Almeno il 40% (60 crediti ECM) devono essere acquisiti in qualità di discente di formazione accreditata. In questo caso è il Provider ECM che trasmette il report, secondo quanto stabilito, al COGEAPS entro 90 giorni dal termine dell’evento.
  • Massimo il 60% (90 crediti ECM) può essere maturato tramite: tutoraggio individuale, docenze in eventi ECM, pubblicazioni scientifiche, crediti esteri, sperimentazioni cliniche, autoformazione (max 20%). In quest’ultimo caso il professionista deve comunicare la formazione individuale svolta (pubblicazioni, tutoraggio, crediti esteri, autoformazione, sperimentazioni) inserendo direttamente i dati sul portale Co.Ge.A.P.S.
  • Il numero di crediti acquisiti mediante eventi ai quali il professionista partecipa come reclutato non può eccedere un terzo del fabbisogno triennale complessivo.

2.1 Triennio 2023/25

Il 1° gennaio 2023 è iniziato regolarmente il nuovo triennio ECM, che prevede l’obbligo formativo a 150 crediti per tutte le professioni sanitarie. Da maturare entro e non oltre il 31 dicembre 2025.

In contemporanea, anche il triennio 20/22 è stato prorogato di un anno per permettere a tutti i professionisti sanitari di recuperare i crediti non accumulati a causa della pandemia. L'anno di proroga si è tuttavia concluso il 31 dicembre 2023, chiudendo definitivamente il triennio passato e con esso l’ultima occasione di trovarsi in regola con il proprio obbligo formativo.

Pur se cominciato già da un anno, il triennio formativo 2023/25 ha ricevuto il suo documento di indirizzo da parte della Commissione nazionale ECM a inizio 2024. All’ordine del giorno nel nuovo programma: il miglioramento del portale informativo, maggior controlli per la qualità della formazione offerta dai provider e un manuale d’uso per il professionista della Salute.

La Commissione ha sottolineato come, tra il 2019 e il 2020 abbiamo assistito a un aumento del 532% degli accreditamenti degli eventi di formazione a distanza e tra il 2019 e il 2021 ad un aumento del 788%. Mentre, come prevedibile, gli anni di pandemia hanno penalizzato gli eventi RES con un -180%, a cui dal 2021 è seguito un aumento progressivo pur senza tornare ai numeri pre-pandemici.

Dopo una prima flessione, anche gli eventi FSC (formazione sul campo) sono risaliti e il trend positivo mostra un rinnovato interesse della categoria sanitaria per questo tipo di offerta. La lettura di questi dati ha portato la Commissione a spingere verso un complessivo ammodernamento dell’impianto ECM, volto a preparare meglio i professionisti e a garantire una migliore salute ai cittadini.

Tra i prossimi passaggi da implementare (dal 2024 al 2026) si configurano nuove tipologie “ibride” di formazione; che siano quindi, fruibili sia da remoto che in presenza in contemporanea, per permettere a chi non riesce ad essere presente di frequentare comunque il corso. Anche la FAD dovrà essere migliorata: verrà chiesto ai provider di introdurre la tipologia “blended” tra FAD sincrona e e-learning. Infine, sulla FSC si punterà ad una riorganizzazione delle tipologie già esistenti e all’introduzione di nuove modalità: dal role playing alla gamification, fino all’uso della realtà virtuale.

2.1.1. Le tematiche di interesse nazionale

La Commissione ECM ha indicato sei principali tematiche considerate di rilievo nazionale per il triennio 2023-25. Si tratta di argomenti che la Commissione ritiene di interesse prioritario per i professionisti sanitari e indicate come “a carattere urgente o straordinario” tra gli obbiettivi formativi.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le tematiche di interesse nazionale non sono “obbligatorie”: l’obbligo formativo può essere raggiunto anche con corsi che non riguardano questi temi. Tuttavia, ogni ora di formazione dedicata a questi argomenti dà luogo ad un aumento di 0,3 crediti.

 Le tematiche selezionate sono:

  • il Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale previsto dal Dm 77;
  • la Sanità digitale;
  • le infezioni correlate all’assistenza (ICA);
  • il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale/PanFlu 2021 – 2023.
  • One Health. Con cui si intende quell’approccio olistico che riconosce una chiara interconnessione tra salute umana, animale e ambientale. Si promuove così la collaborazione tra medicina umana, veterinaria, ecologia e scienze ambientali con l’obbiettivo di gestire le sfide future legate alla salute. A
  • Il Programma nazionale di HTA 23-25, licenziato il 5 settembre 2023, è il nuovo modello di governance dei dispositivi medici che prevede un sistema integrato di HTA a tutti i livelli decisionali del SSN. Farlo prevede un piano di formazione per tutti i professionisti e una loro trasformazione in “HTA users”.

2.1.2 I nuovi organi

Nel Programma della Commissione si punta ad un miglioramento generale della qualità dell’offerta formativa, grazie all’intervento di due organi: la Sezione III della Commissione e l’Osservatorio nazionale per la qualità della formazione. Quest’ultimo, mai attivato nel triennio precedente, dovrebbe ora entrare in piena attività. Su suggerimento dell’ultimo Osservatorio istituito nel 2018, si ripensa all’idea di una rete di Osservatori regionali che, collaborando con l’organo centrale, dovrebbero lavorare per realizzare uno standard qualitativo uniforme e diffondere pratiche virtuose tra provider e fruitori.

Restano in cima alla lista per la Commissione: l’accessibilità degli eventi ECM per disabili e la realizzazione di una più ampia offerta formativa per le professioni che la segnalano come carente. Nel primo caso, i provider e gli erogatori riceveranno una serie di requisiti da completare e coinvolgeranno le associazioni rappresentative e l’AGID. Nel secondo caso, la Commissione si affida all’Osservatorio e al COGEAPS per una valutazione precisa dei fabbisogni delle professioni in base ai crediti erogati sulle specifiche discipline.

Infine, nel documento la Commissione conferma la prosecuzione in continuità dei procedimenti per gli accreditamenti provvisori e standard, nonché per i rinnovi, le variazioni e le sanzioni. Promette inoltre di rafforzare le verifiche sui provider e gli eventi, le visite nelle sedi dei provider e in quelle degli eventi residenziali.

Da ultimo, in un’ottica di massima diffusione delle regole di funzionamento del sistema ECM, si procederà alla pubblicazione di un Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario aggiornato, che recepisca tutte le delibere adottate nell’ultimo triennio dalla Commissione, affinché ciascun professionista possa meglio orientarsi tra le regole di sistema.

2.2 Il recupero dei trienni 2014/16 e 2017/19

Per forte volere del senatore Zaffini, all’interno del decreto proroga è stata inserita anche la possibilità straordinaria di recuperare, se necessario, i crediti ECM mancanti nei due trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019).

L’acquisizione e la certificazione verranno assolte attraverso dei crediti compensativi, a seguito di un provvedimento della Commissione Nazionale ECM.

2.3 Le sanzioni

Vediamo i riferimenti normativi.

D.LGS 30 DICEMBRE 1992 N. 502 Art. 16 - quater. Incentivazione della formazione continua

  1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private.
  2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.
  3. Per le strutture sanitarie private l’adempimento, da parte del personale sanitario dipendente o convenzionato che opera nella struttura, dell’obbligo di partecipazione alla formazione continua e il conseguimento dei crediti nel triennio, costituiscono requisito essenziale per ottenere e mantenere l’accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale.

Dal 1° gennaio 2024, dunque, chi non avrà ottemperato all’obbligo formativo del triennio prorogato potrà incorrere nelle sanzioni disciplinari del proprio ordine professionale di riferimento. Sanzioni che si articolano su quattro livelli:

  • Avvertimento
  • Censura
  • Sospensione dall’esercizio della professione (da 1 a 6 mesi)
  • Radiazione dall’albo.

La Commissione nazionale ECM direziona gli Ordini per la gestione delle sanzioni sulle singole situazioni di inadempienza. “Nella legge – ha confermato il presidente COGEAPS Roberto Monaco – c’è scritto che spetta alla Commissione decidere come muoversi per chi non ha adempiuto all’obbligo formativo. Senz’altro è una legge e va rispettata, com’è giusto che sia. Noi siamo, come Ordini professionali, sussidiari dello Stato quindi dobbiamo essere aderenti alle leggi”.

LEGGE N°148/2011 Sanzioni di carattere disciplinare da parte dei singoli ordinamenti professionali.

La Certificazione ECM in regola è ormai requisito per:

  • valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale);
  • valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto);
  • iscrizione Albo dei Medici Competenti;
  • impiego nel privato accreditato;
  • impiego in alcuni Enti Pubblici.

 

2.4 L’adempimento dei crediti e la copertura assicurativa

La legge Gelli-Bianco (24/2017) prevede un legame fondamentale tra formazione ECM e copertura assicurativa per i sanitari.

A febbraio 2024 è arrivato, dopo 7 anni dall’emanazione della legge, anche il decreto attuativo che ne conferma la validità in campo assicurativo, firmato dai ministri della Salute Orazio Schillaci, delle Imprese Adolfo Urso e dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Il ministro Schillaci, in un’intervista a Quotidiano Sanità, ha recentemente dichiarato che alla luce del decreto attuativo, dal 1°gennaio 2026 chi non si troverà in regola con l’obbligo formativo rischierà di rimanere senza copertura assicurativa.  

È previsto, infatti, il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del sanitario assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto almeno al 70% dell’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità.

Messo il caso, dunque, che un fatto avvenga nel 2026 farà fede l’obbligo formativo assolto nel triennio 2023-25.

2.5 Il dossier formativo

Con una delibera del 7/7/2016 la Commissione nazionale ECM ha inserito la possibilità di riduzioni per chi completa il proprio Dossier Formativo.

Il Dossier formativo è espressione della programmazione dell’aggiornamento nel tempo e della coerenza della formazione/aggiornamento rispetto alla professione, alla disciplina, alla spe­cializzazione, al profilo di competenze nell’esercizio professionale quotidiano. Deve rispondere a quanto atteso dalla propria organizzazione di appartenenza e di riferimento e/o alla coerenza degli interventi for­mativi anche rispetto al profilo di sviluppo individuale desiderato.

Co fessionali. Il dossier formativo è strumento idoneo a rilevare i bisogni formativi dei professionisti e contribuisce ad indirizzare e qualificare l’offerta formativa da parte dei provider. Gli obiettivi formativi dovranno essere utilizzati e chiaramente indicati in tutta evidenza dai provider nella programmazione dell’offerta formativa ECM. stituisce lo strumento attraverso il quale il professionista sanitario programma e verifica il proprio percorso formativo alla luce del suo profilo professionale e della propria posizione sia come singolo sia come soggetto che opera all’interno di gruppi pro

Il Dossier Formativo deve essere costruito nelle 3 macro aree previste:

  • Obbiettivi formativi tecnico-professionali: Individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze tecnico-professionali individuali nel settore specifico di at­tività, consentendo la programmazione di eventi rivolti alla pro­fessione o alla disciplina di appartenenza.
  • Obbiettivi formativi di processo: Individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della qualità, efficienza ed efficacia, appropriatezza e sicurezza dei processi di produzione delle attività sanitarie, consentendo la programmazione di eventi destinati a operatori ed equipe che operano in un determinato segmento di produzione.
  • Obbiettivi formativi di sistema: Individuano lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze nel­le attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento delle qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza dei sistemi sanitari, consentendo la programmazione di eventi in­terprofessionali, destinati a tutti gli operatori.

2.6 Esoneri ed esenzioni

Secondo una determina della CNFC del 17/3/2013 è stata stabilita questa distinzione:

  • Con “esoneri” si intende esempi di formazione accademica svolte durante l’attività professionale;
  • Con “esenzioni” si intende l’interruzione dell’esercizio dell’attività professionale per le motivazioni elencate in normativa.

2.6.1 Esoneri annuali

Tra questi si annoverano:

  • Master universitari di primo livello di durata annuale che erogano almeno 60 CFU;
  • Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno;
  • Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
  • Laurea specialistica/Diploma di specializzazione;
  • Dottorato di ricerca;
  • Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
  • Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quin­quies del D.lgs. n. 502/92;
  • Corso Micologi durata annuale;

Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi con­tro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135. 

2.6.2 Esenzioni 

  • Congedo maternità e paternità;
  • Congedo parentale e congedo per malattia del figlio;
  • Adozione e affidamento preadottivo;
  • Adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche;
  • Congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap;
  • Aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • Permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi pa­tologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • Assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza;
  • Richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.;
  • Aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e diret­tore generale;
  • Aspettativa per cariche pubbliche elettive;
  • Aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.

2.7 Formazione individuale

I crediti maturabili con attività di formazione non possono superare il 60% dell’obbligo formativo triennale, rimanendo il limite del 20% per l’autoformazione. Tra questi rientrano:

  • Attività di ricerca scientifica. Si tratta di pubblicazioni scientifiche e Sperimentazioni cliniche.
  • Tutoraggio individuale. I professionisti che svolgono questa attività maturano il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.
  • Attività di formazione individuale all’estero. Si tratta di formazione portata a termine con uno degli enti inseriti nella Lista degli Enti Esteri di Formazione. È riconosciuto fino ad un massimo di 50 crediti per ogni attività non erogata da provider e svolta presso enti LEEF.
  • Attività di autoformazione. Ovvero lettura di riviste, libri e monografie scientifiche.
Di: Gloria Frezza, giornalista professionista

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