Legge Gelli, assicurazioni e formazione Ecm: cosa cambia con i decreti attuativi

Fissate le regole per i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative obbligatorie per responsabilità civile verso terzi per le strutture.

È dello scorso 9 febbraio l’annuncio della Conferenza Stato-Regioni relativo all’approvazione del nuovo schema di decreto e regolamento sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, previsto nell’articolo 10 della Legge Gelli (24/2017). Fissate le regole per i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative obbligatorie per responsabilità civile verso terzi per le strutture, i quali potranno essere rivisti ogni anno.

Avv. Hazan: «Decreto atteso da quattro anni»

«Si tratta di un decreto che, sin qui vanamente atteso, avrebbe dovuto vedere la luce più di quattro anni fa, inserendo il fondamentale tassello mancante alla piena attuazione della nota legge “Gelli”; legge che, nel disciplinare ex novo la materia della sicurezza delle cure e della responsabilità sanitaria, ha introdotto, tra le novità caratterizzanti la riforma, proprio l’obbligo di coprire i rischi correlati all’esercizio delle professioni e delle attività sanitarie. Si tratta di un obbligo concepito anzitutto nell’interesse dei pazienti danneggiati, che devono poter contare su una tasca capiente alla quale indirizzare le proprie eventuali richieste risarcitorie». Commenta così la notizia l’avvocato Maurizio Hazan (HSM – THMR), che spiega come l’obbligo vada a tutelare anche gli «esercenti le professioni sanitarie, che certamente traggono vantaggio dal fatto di esser protetti da adeguati sistemi di copertura dei loro rischi di responsabilità e di potersi conseguentemente dedicare al loro impegno di cura con maggior serenità, senza quei timori che hanno spesso indotto e favorito i così detti fenomeni di “medicina difensiva”».

Gelli: «Modello RC auto su azione diretta, era ora»

A chiarire le nuove disposizioni è proprio Federico Gelli. Secondo il “padre” della legge e responsabile della direzione sanitaria della Toscana si tratta di un «tassello cruciale che coniuga l’utenza, per la possibilità di un adeguato ristoro, e i legittimi interessi d’impresa del mondo assicurativo e delle strutture». L’esperto ricorda che ora viene applicato il modello Rc auto dell’azione diretta che «contribuirà assieme all’accertamento tecnico preventivo e alla conciliazione obbligatoria, a semplificare e accorciare i tempi di risarcimento del danno».

Formazione Ecm e assicurazioni, cosa cambia

Dal provvedimento è stata stralciata la parte che imponeva l’obbligo di adempimento del 70% dei crediti formativi previsti dalla formazione obbligatoria del proprio triennio per accedere alla copertura completa delle assicurazioni. La norma resta però operativa nelle modalità previste dal PNRR. Gelli ci individua la «volontà di introdurre un incentivo all’aggiornamento professionale e un’ulteriore garanzia di cure e assistenza adeguate ai pazienti». In caso di errore medico e qualora il medico non sia in regola con i propri crediti, struttura o professionista non potranno beneficiare di copertura assicurativa. Questo per sottolineare l’importanza dell’aggiornamento continuo in una professione come quella medica.

Di: Redazione Consulcesi Club

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