Reperibilità e diritto al riposo: dove finisce il tempo libero e inizia l’orario di lavoro

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea interviene ancora sul delicato confine tra orario di lavoro e periodo di riposo, chiarendo quando la reperibilità, attiva o domiciliare, deve essere retribuita. Una pronuncia che incide profondamente sulle condizioni di magistrati, medici e lavoratori soggetti a pronta disponibilità.

Sommario

  1. La cornice europea sull’orario di lavoro e sul diritto al riposo
  2. La vicenda del sostituto procuratore croato e i turni di guardia
  3. I criteri della Corte UE per distinguere lavoro e riposo
  4. Applicazione dei principi europei alla reperibilità domiciliare
  5. Nessuna zona grigia: le ricadute su retribuzione e tutele del lavoratore

La Corte di Giustizia europea è tornata nuovamente ad esprimere il suo pensiero su un tema, che tanto interessa coloro che, per tipologia di lavoro, sono tenuti a garantire turni di reperibilità a favore della parte datoriale, con l’obbligo di ripresa del servizio in caso di chiamata.

Nel caso specifico, la questione è stata sollevata da un sostituto procuratore presso la Procura municipale di Pola (Croazia), che aveva reclamato il pagamento delle ore effettuate sia durante i periodi di guardia, espletati direttamente sul posto di lavoro, sia quelli in regime di reperibilità cd. passiva presso il proprio domicilio.

Enunciati per il caso di specie, i principi risulteranno così applicabili anche ad altre categorie di lavoratori che, alla stessa stregua dei medici e degli altri operatori sanitari, vivono la medesima dinamica lavorativa dovendo garantire, durante il previsto tempo di riposo, il servizio di pronta disponibilità in caso di necessità.

Il punto riguarda, soprattutto, l’aspetto retributivo del tempo speso in attesa della possibile chiamata, che ovviamente dipende dalla sua qualificazione come “orario di lavoro” o “periodo di riposo” alla luce dei principi riconosciuti dall’Unione Europea.

La cornice europea sull’orario di lavoro e sul diritto al riposo

I principi regolatori che vengono in rilievo in questo caso si fondano, innanzitutto, sull’art. 1 della direttiva 2003/88, che stabilisce le prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

Questa direttiva, che costituisce la pietra miliare dell’intera organizzazione del lavoro, stabilisce già nelle sue come “il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute dei lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere da considerazioni di carattere puramente economico”.

Questa normativa prevede periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali, oltre a regolamentare la pausa e la durata massima settimanale del lavoro, nonché disciplina taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro.

L’art. 2 distingue poi le uniche due situazioni lavorative possibili per cui, con il termine orario di lavoro, si intende  qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, mentre deve considerarsi “di riposo”, qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro-

Nessun altra categoria intermedia è ritenuta ammissibile dalla normativa europea, come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia europea in diversi pronunciamenti (fra le altre, sentenza del 10 settembre 2015, C-266/14).

La vicenda del sostituto procuratore croato e i turni di guardia

Come anticipato, la questione nasce dall’iniziativa di un sostituto procuratore croato che, oltre all’ordinario servizio svolto a tempo pieno (40 ore settimanali dal lunedì al venerdì), era altresì obbligato a garantire turni di guardia, sia durante il normale orario di lavoro sia al di fuori di questo, potendo essere improvvisamente richiamato in servizio per lo svolgimento di mansioni urgenti.

In pratica, dopo il lavoro ordinario, il dipendente era tenuto a rimanere, durante i turni di reperibilità affidati,  costantemente disponibile e raggiungibile telefonicamente in qualsiasi momento, così da raggiungere immediatamente il luogo prefissato od altrove per svolgere compiti richiesti dalla mansione assegnata.

Le ore di lavoro svolte nel corso della permanenza, attiva o passiva, e al di fuori delle ore di lavoro abituali, non venivano quindi considerate orario di lavoro normale, né ore di lavoro straordinario, risultano incomputabili per l’esercizio del diritto a giorni di riposo giornaliero e settimanale o del diritto a giorni di ferie, esponendo il dipendente ad una maggiore usura psicofisica, proprio in considerazione del fatto del dover essere sempre pronto, a qualsiasi ora del giorno o della notte, a riprendere il servizio per svolgere le prestazioni richieste.

I criteri della Corte UE per distinguere lavoro e riposo

Posto come la domanda, promossa dal giudice del rinvio, si incentrasse sull’esatta qualificazione del periodo di guardia svolto al di fuori del normale orario di lavoro, con presenza obbligatoria in loco, ovvero in regime di reperibilità presso il personale domicilio, la Corte europea ha inizialmente ricordato come la richiamata distinzione fra le orario di riposo e di lavoro non consenta l’introduzione di soluzioni intermedie, per cui delle due l’una, o rientra nella prima ipotesi, ovvero necessariamente nella seconda.

Ciò detto, si rammenta che, con riferimento ai turni di guardia, la giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di affermare che, qualora non venga svolta alcuna prestazione, ciò non significa per ciò solo che si sia di fronte ad un «periodo di riposo» ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/88 (sentenza del 9 settembre 2021, C-107/19).

Nessun dubbio per quanto riguarda i turni di reperibilità svolti fisicamente sul posto di lavoro, pronti a disposizione del datore in caso di necessità, invero costantemente ricondotti nell’orario di lavoro, anche in assenza di effettiva ripresa del servizio.

Qualora, invece, la reperibilità venga svolta al domicilio, ovvero altrove, tale periodo di lavoro dovrà essere “parimenti essere qualificato, nella sua interezza, come orario di lavoro, ai sensi della direttiva 2003/88, qualora, tenuto conto dell’impatto oggettivo e assai significativo dei vincoli imposti al lavoratore sulle possibilità, per quest’ultimo, di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali”.

Il discrimine si gioca, se così si può dire, segnatamente sul termine temporale concesso dal datore di lavoro al lavoratore per la ripresa del servizio in caso di chiamata e, conseguentemente, sulla maggiore o minore compressione oggettiva della possibilità per il medesimo dipendente di pianificare una qualsiasi attività di svago.

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Applicazione dei principi europei alla reperibilità domiciliare

Calando tali principi nell’ambito della fattispecie concreta, la Corte ha quindi osservato che il lavoratore, nella sua veste di sostituto procuratore, deve essere sempre pronto, durante tutti i turni di guardia osservati, a riprendere il servizio per svolgere compiti e funzioni equivalenti a quelli espletati nel corso del normale orario di lavoro sul luogo di lavoro.

Pertanto – come si legge nella motivazione – “sembra che nel corso di un periodo di guardia quest’ultimo non possa effettivamente allontanarsi dal suo luogo di lavoro o, nel corso di un periodo di guardia in regime di reperibilità, non possa allontanarsi dal suo domicilio e dedicarsi ai propri interessi”.

Sulla scorta di tali indicazioni, sarà quindi al giudice nazionale a dover valutare, alla luce di tutti gli elementi forniti letti alla luce dei principi giurisprudenziali che precedono, a dover apprezzare se, nel caso concreto, il periodo di reperibilità debba essere qualificato come «orario di lavoro», ai sensi della direttiva 2003/88.

Infatti – conclude la Corte – “l’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che un periodo di guardia svolto al di fuori del normale orario di lavoro dei magistrati della procura, che implichi la presenza obbligatoria di detti magistrati sul luogo di lavoro, o un periodo di guardia in regime di reperibilità, che implichi una siffatta presenza presso il loro domicilio, deve essere qualificato come «orario di lavoro», ai sensi del citato articolo 2, nei limiti in cui, durante tali periodi di guardia, i vincoli imposti a detti magistrati siano di natura tale da pregiudicare in modo oggettivo e assai significativo la facoltà, per questi ultimi, di gestire liberamente, nel corso di tali periodi, il tempo durante il quale i loro servizi professionali non sono richiesti e di dedicare questo tempo ai propri interessi”.

Nessuna zona grigia: le ricadute su retribuzione e tutele del lavoratore

Le rinnovate indicazioni ricevute dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea portano dunque ad escludere la possibilità, talvolta impropriamente invocata, di individuare zone d’ombra rispetto all’orario di lavoro ed il corrispondente tempo di riposo.

Tutte le volte in cui siano imposti al lavoratore vincoli, temporali e di fatto, tali da incidere significativamente sul pieno esercizio della sua libertà nel gestire il tempo libero destinato al riposo, si potrà quindi discutere della possibilità di veder ricondotto questo tempo nell’ambito dell’orario di lavoro, con conseguenti ripercussioni, in senso favorevole, sulla relativa retribuzione e sugli altri benefici previsti dalla legge e dalla rispettiva contrattazione collettiva.

Di: Francesco Del Rio, avvocato

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