Nell’ambito di un ricorso promosso da un’infermiera sospesa dal lavoro da parte dell’Azienda sanitaria di cui era dipendente per violazione dell’obbligo vaccinale, il Tribunale del lavoro di Padova con ordinanza del 7 dicembre 2021 ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’UE ponendo ben 7 quesiti sul tema dell’obbligo vaccinale.
Il Giudice ha innanzitutto rilevato che le ragioni mediche addotte dalla ricorrente non potevano essere analizzate in sede processuale nemmeno con il supporto di un consulente tecnico vista la sterminata letteratura in materia, in particolare in relazione al punto cruciale e cioè che la ricorrente aveva contratto il Covid-19 e sosteneva che il vaccino nel suo caso fosse più rischioso rispetto ad un possibile nuovo contagio. Inoltre, alla luce delle nuove scoperte mediche in questo campo, l’organo giudicante si è interrogato sulla possibilità che l’autorizzazione condizionata del vaccino potesse essere ancora considerata valida. Il giudice ha dunque posto in via pregiudiziale alla CGUE i seguenti quesiti basandosi su quanto emerso in giudizio:- Se le autorizzazioni condizionate emesse su parere favorevole dell’EMA in relazione ai vaccini in commercio possano essere ancora considerate valide alla luce dell’approvazione di cure alternative, almeno in teoria, meno pericolose.
- Se l’obbligo vaccinale possa essere derogato nelle ipotesi in cui il sanitario obbligato sia stato già contagiato ed abbia dunque una immunizzazione naturale.
- Se, in ragione della condizionalità dell’autorizzazione dei vaccini, i sanitari obbligati possano opporsi all’inoculazione fintantoché non sarà accertato che non vi siano controindicazioni e che i benefici siano superiori a quelli di altri farmaci oggi in commercio.
- Se sia legittima l’applicazione della sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle misure sanzionatorie, in ossequio al principio di proporzionalità,
- Se la verifica della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore debba avvenire nel rispetto del contraddittorio e, quando ciò non avvenga, ai sensi dell’art. 41 della Carta di Nizza (diritto ad una buona amministrazione) si configuri la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.
- Se sia legittima la normativa nazionale che consente al personale sanitario dichiarato esente dal vaccino di esercitare la propria attività se pure nel rispetto dei presidi di sicurezza, ma che invece prevede la sospensione automatica senza retribuzione del sanitario che essendo divenuto immune a seguito del contagio non voglia sottoporsi al vaccino senza indagini mediche.
- Se sia compatibile con i principi di proporzionalità e non discriminazione la disciplina di uno Stato che imponga obbligatoriamente un vaccino autorizzato in via condizionata a tutto il personale sanitario anche se proveniente da un altro Stato membro.