In diverse occasioni, il team di Consulcesi & Partners ha dovuto registrare il grido di allarme dei dipendenti pubblici, impegnati soprattutto nell’area medica, che lamentavano di essere stati coinvolti in procedimenti contabili (cd. colpa grave), conclusisi con sentenza di assoluzione a loro favore, ma con liquidazioni a titolo di rimborso spese legali irrisorie, se non addirittura nulle in ragione di pronunce compensatorie davvero ingiuste.
Queste sentenze di fatto arrecano un vero e proprio danno economico, talvolta molto significativo, al sanitario pubblico, che ha dovuto sostenere ingenti spese legali per difendersi da accuse, peraltro risultate alla fine completamente infondate, senza possibilità di recupero, opponendo le Aziende datrici di lavoro ogni tipo di diniego davanti alle richieste dei loro dipendenti.
Spesso, in queste risposte, si sostiene che tali situazioni devono regolarsi facendo riferimento esclusivamente all’art. 56 – secondo periodo – del CCNL sottoscritto il 23/01/2024 per la dirigenza medica, secondo cui il rimborso da parte dell’azienda sanitaria può avvenire, anche nell’ambito dei procedimenti amministrativo – contabili, soltanto quando il dirigente sia stato prosciolto da ogni addebito, ma pur sempre nei limiti di quanto liquidato dal giudice.
Patrocinio legale nel pubblico impiego: cosa spetta davvero al medico
Nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, il patrocinio legale consiste nella possibilità per il dipendente di richiedere all’ente datore di lavoro assistenza tecnica, qualora venga coinvolto in un procedimento di responsabilità civile o penale per fatti connessi all’espletamento del servizio o ai compiti dell’ufficio affidati.
L’azienda, in questi casi, assume a proprio carico gli oneri di difesa, facendo patrocinare il dipendente da un avvocato appositamente individuato, a condizione però che non ricorra un’ipotesi di potenziale conflitto di interessi.
Il dipendente può quindi ricevere:
1) assistenza legale diretta, allorchè il legale viene indicato dall’azienda ed affidato al dipendente per il patrocinio
oppure in alternativa,
2) assistenza legale indiretta, quando il dipendente nomina un legale di propria fiducia invocando successivamente la copertura, a rimborso, dei costi sostenuti per onorare la parcella del professionista.
Le previsioni dei CCNL Area Sanità e Comparto
La questione del patrocinio legale viene rispettivamente declinata, per quanto concerne la dirigenza medica, dall’art. 56 CCNL Area Sanità 2024, mentre con riferimento al Comparto, viene in rilievo l’art. 54 del CCNL 2022-2024, con previsioni del tutto analoghe al primo.
Secondo queste disposizioni contrattuali l’Azienda, qualora venga a conoscenza della pendenza di un procedimento di responsabilità civile o penale incardinato nei confronti di un suo dirigente medico, ovvero di un sanitario del Comparto, per fatti connessi allo svolgimento dei compiti inerenti al servizio affidato, assume tutti gli oneri di difesa previsti per ogni grado di giudizio (inclusi i costi per la nomina dei periti di parte), semprecchè non si registri un possibile conflitto di interesse, anche soltanto potenziale.
In questi casi, sarà la stessa amministrazione ha indicare al dipendente il nominativo del legale da nominare, che potrà esprimere il proprio assenso oppure, in alternativa, suggerire la nomina di un professionista di sua fiducia, comunicando la sua preferenza all’Azienda, che dovrà quindi rispondere confermando o meno la scelta.
Qualora ciò non avvenga, il dipendente potrà comunque confermare la nomina del suo legale di fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dell’azienda, ovvero a supporto dello stesso, ma gli oneri rimarranno a suo carico, salva la possibilità di richiederne il rimborso al ricorrere di specifiche condizioni.
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Quando il medico assolto ha diritto al rimborso delle spese sostenute
Nel caso di esito favorevole dei giudizi civili e, nell’ambito di quelli penali, di sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l’Azienda provvede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel rispetto dei parametri minimi previsti dai decreti ministeriali sui tariffari professionali.
Il rimborso spetta anche nei casi in cui l’Azienda abbia inizialmente negato il patrocinio sul presupposto del presunto conflitto di interessi, includendosi anche i procedimenti amministrativo-contabili, ove però si prevede che il rimborso sarà pur sempre limitato a quanto liquidato dal magistrato.
Le SS.UU. sul diritto al rimborso delle spese legali
Non più tardi di un anno fa, la questione della liquidazione delle spese legali a favore del dipendente che, assolto in sede di giudizio contabile, si era visto compensati i costi sostenuti per difendersi, è giunta fino alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ricevendo pronta soluzione.
Svolgendo appieno la sua funzione nomofilattica, volta a garantire l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto, il Supremo Collegio ha quindi stabilito che il dipendente pubblico gode di un diritto soggettivo ad agire avanti al giudice ordinario per la definitiva quantificazione e liquidazione, “ove la liquidazione non dovesse risultare pienamente satisfattiva” (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 05/12/2024, n. 31137) e ciò proprio per tutelare al meglio l’interesse generale "che il dipendente... tema di fare il proprio dovere" (Consiglio Stato, sezione quarta, sentenze n. 280/2020 e n. 8137/2019).
Pertanto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3, co. 2-bis, del D.L. n. 543/1996 il dipendente pubblico che, coinvolto in un giudizio contabile a suo carico, venisse pienamente assolto, ha diritto ad ottenere il pieno rimborso delle spese legali sostenute, eventualmente agendo davanti al giudice ordinario per ottenere dalla sua amministrazione l’integrazione di quanto non liquidato da giudice contabile.