Un questionario che chiede di specificare se si è in regola con l’obbligo formativo individuale 2023-2025, poco dopo la comunicazione che la polizza assicurativa è disdettata e la proposta di una nuova, con un premio più alto e clausole che specificano le conseguenze della mancata messa in regola. È quanto è accaduto ad un medico, raccontato su Quotidiano Sanità, ma che più generalmente sta accadendo a tanti professionisti sanitari, in vista della chiusura del triennio formativo 2023-2025 e dell’entrata in vigore – dal 1° gennaio 2026 – della normativa che lega l’efficacia della copertura assicurativa in caso di contenzioso al completamente di almeno il 70% dei crediti Ecm.
Sembra quindi che gli assicuratori stiano agendo in via preventiva con i loro clienti sanitari, per verificare che siano rispondenti ai doveri previsti o, in caso contrario, proporre un’alternativa più stringente per il soggetto. Vista la prossima fine dell’anno e del triennio, per avere un chiarimento è stato raggiunto Attilio Steffano, amministratore delegato Assimedici.
La normativa in vigore: Legge Gelli e decreto attuativo
“È un anno importante quello che verrà – conferma Steffano – perché con il 2026 entrerà pienamente in vigore il decreto attuativo della legge Gelli, che è quello che ha introdotto l'obbligo assicurativo. Inoltre, dal prossimo 15 marzo sarà pienamente obbligatorio anche per le strutture sanitarie e completerà l’attuazione normativa”.
Normativa che – spiega l’esperto – parte dal Dm n. 232 del 2023, entrato in vigore il 16 marzo 2024, che ha dato attuazione all’articolo 10 comma 6 della Legge n. 24/2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco), prevedendo i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private e per gli esercenti la professione sanitaria.
Nel decreto attuativo si precisa che rimane fermo quanto previsto dall’articolo 38 bis del Dl n. 152 del 6 novembre 2021, che recita: “A decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative […] è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.
Come stanno agendo le compagnie assicurative?
Alla luce di questo e della scadenza ormai prossima, cosa sta succedendo nel mondo assicurativo? “Una grossa parte delle compagnie – spiega l’AD Assimedici – non vuole rimanere all'interno dei perimetri della responsabilità sanitaria. L'Ania (Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici), con la sua presidente e con le varie comunicazioni, hanno sempre cercato di ostacolare questo obbligo assicurativo, ottenendo per esempio il non obbligo a contrarre”.
“Cosa vuol dire? – prosegue –. Le compagnie non sono obbligate ad emettere una polizza per la responsabilità professionale. Tuttavia, se la polizza l'hanno in corso non possono disdettarla per sinistro, ma solamente per scadenza. Ecco quello che sta succedendo a molti assicurati”.
“Alla scadenza, che per molti è a fine anno – continua Steffano – c’è la disdetta del contratto e se ne può formulare uno nuovo dove non ci sono più i parametri esistenti. Per esempio, da 500€ possono chiedere 1900€ perché non hanno un massimo di aumento da fare. In più, introducono delle clausole che possono limitare la copertura, anche se la legge rimane non derogabile”.
Tra le clausole, alcune assicurazioni sembra comprendano anche quella di non essere in regola con l’obbligo Ecm. “Alcune compagnie stanno predisponendo una garanzia aggiuntiva a pagamento per poter includere il mancato assolvimento degli obblighi formativi – conferma l’AD Assimedici - È tuttavia improprio dire che è una copertura idonea. Se accendo una polizza per il ritiro della patente e poi incorro nel ritiro, la polizza non può impedire che questo accada. Può includere forse un contributo per un autista, visto che non avrò possibilità di guidare, ma la patente sarà comunque ritirata. Questo per far capire che non ha senso pagare di più una copertura assicurativa per qualcosa che non può essere evitato a posteriori. La cosa migliore resta essere in regola con la formazione”.
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Ulteriori conseguenze dell’inadempienza dell’obbligo formativo
Steffano ricorda, inoltre, che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può valere ulteriori conseguenze gravi per il professionista, che spesso non vengono chiarite al sanitario prima che sia troppo tardi. “Per esempio – chiarisce – la struttura datrice, senza un’adeguata formazione, blocca gli scatti di carriera per il sanitario. Nei concorsi viene valutata in modo negativo la mancata acquisizione di formazione Ecm e le compagnie assicurative, compresa quella della struttura, potrebbero eccepire una colpa grave, anche magari pretestuosa, per non rendere operativa la copertura”.
Per completare il triennio Ecm 2023-2025 c’è tempo fino alla conclusione del 2025. Inoltre, dal 2026 e fino a fine 2028, sarà possibile recuperare anche i debiti accumulati nei trienni formativi passati (dal 2014 in poi). Sebbene ai fini assicurativi è solo il triennio in conclusione ad essere valido, il recupero di quelli passati è stato sollecitato ampiamente dalla Commissione nazionale per la formazione continua, che ha rimarcato la possibilità di sanzioni disciplinari per gli inadempienti da parte degli Ordini di appartenenza.