Trasferimento per motivi di lavoro e detrazione dal 730: le novità

Il trasferimento per lavoro, frequente tra i professionisti sanitari, comporta costi elevati. Il fisco offre agevolazioni: detrazioni IRPEF sull’affitto per i dipendenti che cambiano residenza e, con la Manovra 2025, un nuovo bonus per i neoassunti volto a favorire la mobilità.

Sommario

  1. Detrazione affitto per trasferimento lavorativo: quadro attuale (redditi 2024)
  2. Come ottenere la detrazione: compilazione, documenti e controlli
  3. La novità della Manovra 2025: bonus affitto neoassunti fuori sede
  4. Conclusioni

Il trasferimento in un’altra città per motivi di lavoro comporta spesso costi significativi, specialmente per i professionisti sanitari chiamati a spostarsi tra regioni per assumere incarichi in ospedali o strutture diverse. Fortunatamente, il sistema fiscale italiano prevede alcune agevolazioni fiscali per chi cambia residenza a causa del lavoro. In particolare, esistono detrazioni IRPEF da indicare in dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico) per le spese di affitto sostenute dai lavoratori dipendenti trasferiti. Inoltre, con la recente Manovra 2025 (Legge di Bilancio 2025) sono state introdotte novità importanti – un nuovo bonus fiscale – per incentivare la mobilità lavorativa dei neoassunti. In questo articolo esamineremo:

  • La situazione attuale (redditi 2024) per la compilazione del modello 730 o Unico, con le regole esistenti sulla detrazione dell’affitto per motivi di lavoro;
  • Requisiti, importi e durata di questa detrazione, con riferimenti normativi e documentazione necessaria;
  • Le ultime novità fiscali della Manovra 2025, corredate dai riferimenti di legge e dai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, focalizzandoci sull’impatto per tutti i professionisti sanitari (medici, infermieri, tecnici sanitari, ecc.).

Detrazione affitto per trasferimento lavorativo: quadro attuale (redditi 2024)

Quando un lavoratore dipendente deve trasferire la residenza per lavoro (ad esempio un’infermiera che dal Sud si sposta in un ospedale del Nord, oppure un tecnico di radiologia che accetta un impiego in un’altra regione), la normativa fiscale riconosce una specifica detrazione IRPEF sui canoni di locazione pagati per la nuova abitazione. Questa agevolazione è prevista dall’art. 16 del TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi) ed è nota come detrazione per lavoratori fuori sede. Vediamo in dettaglio come funziona per la dichiarazione dei redditi 2024 (da presentare nel 2025):

  • Beneficiari: possono usufruirne solo i lavoratori dipendenti (con contratto di lavoro subordinato) che hanno trasferito la propria residenza nel Comune di lavoro (o in un Comune limitrofo) a causa dell’impiego. Chi esercita un’attività autonoma (ad esempio un medico libero professionista titolare di partita IVA) non rientra in questa specifica detrazione, in quanto riservata ai titolari di reddito di lavoro dipendente.
  • Condizioni di distanza: la nuova residenza deve trovarsi ad almeno 100 km di distanza dal precedente Comune di residenza e in una regione diversa rispetto a quella di provenienza. Questa doppia condizione è pensata per identificare trasferimenti significativi, evitando che piccoli spostamenti all’interno della stessa area beneficino dell’agevolazione.
  • Durata dell’agevolazione: il beneficio è valido per i primi tre anni dal cambio di residenza legato al lavoro. Ciò significa, ad esempio, che se un medico si è trasferito nel 2023, potrà detrarre l’affitto relativo ai periodi d’imposta 2023, 2024 e 2025. Analogamente, un infermiere che ha spostato la residenza nel 2024 potrà godere della detrazione per le spese di locazione dei redditi 2024, 2025 e 2026, indicando la detrazione nelle rispettive dichiarazioni annuali.
  • Importo della detrazione: si tratta di una detrazione forfettaria (ossia non proporzionale alla spesa effettiva, ma a importo fisso) che varia in base al reddito complessivo del lavoratore. In particolare, la normativa riconosce un taglio d’imposta di € 991,60 annui se il reddito complessivo non supera € 15.493,71, che si riduce a € 495,80 annui per redditi superiori a € 15.493,71 e fino a € 30.987,41. Queste somme rappresentano lo sconto IRPEF massimo fruibile ogni anno. Nota: Le soglie di reddito includono anche eventuali redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti. Sopra i € 30.987,41 di reddito, la detrazione non spetta affatto.
  • Non cumulabilità con altre detrazioni affitto: la detrazione per lavoratori fuori sede non è cumulabile con altre agevolazioni sui canoni di locazione previste dall’art. 16 TUIR (ad esempio quella per l’abitazione principale generica, per i giovani sotto i 31 anni o per studenti universitari fuori sede). Il contribuente potrà scegliere quella per lui più conveniente in presenza di più agevolazioni potenzialmente spettanti. Ad esempio, un giovane medico di 30 anni che si trasferisce per lavoro potrebbe teoricamente avere diritto sia alla detrazione “under 31” sia a quella per trasferimento lavoro, ma dovrà optare per una delle due (generalmente la più vantaggiosa in base al proprio canone e reddito). Se invece nel corso dello stesso anno vi sono situazioni diverse (es. per alcuni mesi studente fuori sede e poi lavoratore fuori sede), è consentito dividere il periodo e applicare l’agevolazione pertinente a ciascuna fase.

Riferimenti normativi: questa detrazione è stata introdotta inizialmente dalla Finanziaria 2007 e confluita nell’art. 16, comma 1, del DPR 917/1986 (TUIR), lettera i-sexies. Le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate per il modello 730/2025 confermano i requisiti e importi sopra indicati, collocando l’agevolazione nella Sezione V del Quadro E. In particolare, nel modello 730 relativo ai redditi 2024, essa va indicata al rigo E72 (dedicato proprio ai “canoni di locazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro”). Chi presenta il Modello Redditi Persone Fisiche potrà parimenti inserirla nell’apposito rigo del Quadro RP della dichiarazione.

Come ottenere la detrazione: compilazione, documenti e controlli

Per fruire concretamente della detrazione “trasferimento per lavoro” in sede di dichiarazione dei redditi, occorre seguire alcuni passi operativi e avere cura della documentazione:

  • Compilazione del modello 730/Redditi: individuare la sezione dedicata ai “canoni di locazione”. Sul 730/2025 (redditi 2024) si compilerà il rigo E72 inserendo il codice corretto indicato nelle istruzioni (nel caso del rigo E72 il codice è predefinito dalla struttura del modello). Se si utilizza il modello Redditi PF, il dato andrà nel quadro RP, sezione delle detrazioni per oneri, con il codice previsto per questa fattispecie (consultabile nelle istruzioni ministeriali).
  • Documentazione da conservare: è fondamentale raccogliere e mantenere i documenti che provano il diritto alla detrazione, in caso di controlli futuri dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, servono: il contratto di locazione registrato dell’immobile adibito ad abitazione principale nel nuovo Comune; il contratto di lavoro dipendente (o in alternativa la CU – Certificazione Unica 2025 rilasciata dal datore di lavoro) che attesti la qualifica di lavoratore dipendente; e un’autocertificazione sottoscritta dal lavoratore in cui si dichiara di aver trasferito la residenza nel Comune di lavoro (o limitrofo) e che l’immobile locato è utilizzato come propria abitazione principale, rispettando tutte le condizioni previste dalla legge. Questa autocertificazione è spesso richiesta dal CAF o dal professionista che predispone la dichiarazione, e va datata e firmata.
  • Verifiche dei requisiti: prima di applicare la detrazione, occorre assicurarsi di rispettare tutti i requisiti visti sopra (tipo di contratto di lavoro, distanza >100 km, regione differente, tempistica entro i 3 anni). Ad esempio, un fisioterapista assunto come dipendente che si trasferisce a 80 km di distanza non potrà purtroppo usufruire dell’agevolazione perché non soddisfa il requisito della distanza minima. In caso di dubbio, è bene consultare un CAF o un esperto fiscale, fornendo gli indirizzi dei Comuni di vecchia e nuova residenza per verificare la distanza e regione.
  • Calcolo dell’importo in detrazione: dal punto di vista pratico, trattandosi di una detrazione forfettaria, il contribuente non deve calcolare il 19% o simili sull’affitto effettivamente pagato. Basterà indicare di avere diritto alla detrazione e il software dell’Agenzia o del CAF applicherà automaticamente lo sconto d’imposta di € 991,60 o € 495,80 a seconda del reddito dichiarato (verificando i limiti di € 15.493,71 e € 30.987,41). Se la detrazione supera l’IRPEF dovuta (caso non raro per redditi medio-bassi, ad esempio infermieri con part-time), la parte eccedente verrà riconosciuta come credito a rimborso: non si perde quindi nulla, ma si ottiene il rimborso nella busta paga o nel cedolino pensione (per chi presenta il 730).
  • Controlli e conformità: trattandosi di benefici fiscali, l’Agenzia delle Entrate potrebbe effettuare controlli documentali (ad esempio, richiedendo copia del contratto di affitto e dell’autocertificazione). È dunque cruciale che quanto dichiarato corrisponda al vero: trasferire la residenza significa iscriversi all’anagrafe del nuovo Comune (non basta prendere in affitto una casa vicino al lavoro, occorre anche il trasferimento anagrafico entro l’anno di imposta). Inoltre, la residenza deve essere stata spostata prima di richiedere la detrazione in dichiarazione: se un tecnico di laboratorio si è trasferito a gennaio 2025, non potrà detrarre l’affitto nel reddito 2024 ma inizierà dai redditi 2025.

In sintesi, compilando correttamente il 730 o il modello Redditi e conservando i giusti documenti, il lavoratore dipendente fuori sede potrà ottenere un alleggerimento del carico fiscale a titolo di rimborso parziale dell’affitto pagato. Per molti professionisti sanitari – si pensi ai neolaureati in medicina o infermieristica che trovano lavoro lontano da casa – questi circa € 1.000 annui di detrazione rappresentano un aiuto concreto nelle prime fasi del trasferimento.

Leggi anche

La novità della Manovra 2025: bonus affitto neoassunti fuori sede

Oltre alle detrazioni appena descritte, la Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1 commi 386-389) ha introdotto un nuovo bonus fiscale per favorire la mobilità dei lavoratori, che si aggiunge (senza sostituirla) alla detrazione tradizionale. Questa misura – in vigore dal 1° gennaio 2025 – mira a incentivare soprattutto le nuove assunzioni a tempo indeterminato, permettendo ai datori di lavoro di offrire un sostegno economico ai neoassunti che devono trasferirsi per lavoro. Ecco i punti chiave del “bonus affitto 2025 per neoassunti fuori sede”, come previsto dalla normativa e chiarito dall’Agenzia delle Entrate:

  • Esclusione dall’imponibile IRPEF di rimborsi affitto: per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato nel corso del 2025 (nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025), le somme che il datore di lavoro eroga o rimborsa a titolo di canone di locazione dell’abitazione (nonché eventuali spese di manutenzione dell’immobile locato) non concorrono a formare il reddito imponibile, entro il limite annuo di € 5.000. In pratica, il datore può riconoscere al dipendente un rimborso dell’affitto fino a 5.000 € all’anno, e tale importo non verrà tassato in busta paga (sarà quindi esentasse ai fini IRPEF). L’agevolazione vale per i primi due anni dalla data di assunzione – quindi il beneficio massimo complessivo è di 000 € di rimborsi non tassati nell’arco di 24 mesi.
  • Condizioni per usufruire del bonus: il regime di favore non si applica automaticamente a tutti i neoassunti, ma solo in presenza di specifici requisiti. In particolare, occorre che: (a) il lavoratore, nell’anno precedente all’assunzione, abbia avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 € (es. un fisioterapista assunto nel 2025 doveva percepire max 35.000 € di redditi da lavoro dipendente nel 2024); (b) il lavoratore trasferisca la residenza nel nuovo Comune di lavoro (o limitrofo) e tale Comune disti oltre 100 km da quello di provenienza; (c) il lavoratore rilasci al datore di lavoro una dichiarazione in cui comunica il luogo di residenza avuto nei 6 mesi precedenti l’assunzione, attestando così il cambio di residenza richiesto. Queste condizioni ricalcano in parte quelle già viste per la detrazione 730 (distanza di almeno 100 km e cambio di residenza), con alcune differenze: la soglia di reddito aggiuntiva di 35.000 € e il fatto che la misura nuova non richiede il cambio di regione (è sufficiente la distanza kilometrica).
  • Rapporto con il tipo di contratto: come detto, il bonus è rivolto esclusivamente a nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato iniziati nel 2025. Secondo i chiarimenti dell’Agenzia Entrate (Circolare n. 4/E del 16/05/2025), sono esclusi i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato e in linea generale non spetta in caso di trasformazione da tempo determinato a indeterminato presso lo stesso datore (salvo eventuali futuri ripensamenti normativi). Lo scopo infatti è incentivare nuove assunzioni stabili che implichino la mobilità geografica. Va sottolineato inoltre che l’erogazione del rimborso è facoltativa: la legge offre al datore di lavoro questa possibilità nell’ambito dei fringe benefit aziendali, ma non vi è un obbligo generalizzato di corrisponderlo a tutti i dipendenti. In altre parole, sarà spesso materia di contrattazione individuale o aziendale: un ospedale o una clinica privata potrà decidere di offrire il rimborso affitto esentasse come incentivo aggiuntivo per convincere un infermiere o un medico di un’altra provincia ad accettare l’incarico.
  • Durata e tetto del beneficio: il bonus si può applicare solo per i primi due anni dal momento dell’assunzione a tempo indeterminato. La decorrenza è “mobile”: ad esempio, per un’ostetrica assunta il 1° marzo 2025, il periodo agevolato andrà dal 1° marzo 2025 al 28 febbraio 2027. Il massimale di € 5.000 annui si intende per ciascun anno di tale biennio; se il datore rimborsa una cifra superiore, l’eccedenza sarà tassata come normale reddito di lavoro. L’Agenzia ha precisato che il limite di 5.000 € annui opera come franchigia: ad esempio, € 6.500 rimborsati in un anno comporteranno € 1.500 di imponibile tassabile (6.500 – 5.000).
  • Effetti fiscali e contributivi: entro il plafond di 5.000 € annui, le somme rimborsate non sono soggette a IRPEF (né addizionali regionali/comunali), ma concorrono comunque alla formazione dell’imponibile previdenziale. Ciò significa che sia il datore sia il dipendente continueranno a pagare i contributi INPS su tali importi (in quanto considerati reddito da lavoro ai soli fini contributivi), e le somme in questione verranno indicate nella busta paga e nel CUD con apposita codifica ma senza imposta. Inoltre, come chiarito dalla Circolare 4/E, tali rimborsi rilevano nell’ISEE del lavoratore (poiché l’ISEE considera anche redditi esenti IRPEF) e possono incidere quindi su indicatori per prestazioni agevolate. In ogni caso, l’agevolazione rimane molto vantaggiosa sul piano fiscale puro, traducendosi in un risparmio d’imposta significativo (basti pensare che 5.000 € esentasse equivalgono, per un lavoratore in scaglione IRPEF al 35%, a € 1.750 di tasse non pagate all’anno, oltre a eventuali addizionali).
  • Interazione con la detrazione 730: un punto cruciale, soprattutto per i professionisti sanitari interessati sia come dipendenti sia come contribuenti, è capire se si possa cumulare questo bonus con la detrazione per affitto nella dichiarazione dei redditi. La regola, esplicitata dall’Agenzia Entrate, è che non si possono ottenere benefici doppi sulle stesse somme. Se l’intero canone di locazione è rimborsato dal datore di lavoro (entro i 5.000 € annui esenti), non spetta alcuna detrazione IRPEF ex art. 16 TUIR per quell’affitto, né altre agevolazioni come bonus ristrutturazioni o ecobonus sull’immobile affittato. Se invece solo una parte dell’affitto è rimborsata (ad esempio € 5.000 su un canone annuo di € 7.000), il dipendente potrà comunque beneficiare in dichiarazione della detrazione sull’eventuale quota di spesa rimasta a suo carico, purché ovviamente siano rispettati gli altri requisiti (contratto a proprio nome, residenza trasferita, ecc.). In sostanza, il lavoratore non perde del tutto la possibilità di detrarre, ma deve limitarsi a detrarre solo ciò che egli stesso ha effettivamente pagato senza rimborso. Questa norma evita un “doppio vantaggio” fiscale sul medesimo costo dell’affitto.

Riferimenti e chiarimenti ufficiali: il bonus affitto per neoassunti fuori sede è stato introdotto dall’art. 1 commi 386-389 della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025). L’Agenzia delle Entrate ha successivamente fornito istruzioni applicative con la Circolare n. 4/E del 16 maggio 2025, nella quale vengono dettagliate le condizioni e modalità operative. In particolare, la circolare ha confermato i requisiti reddituali e chilometrici, sottolineato la natura discrezionale del beneficio per il datore di lavoro, e chiarito aspetti pratici come la tempistica del trasferimento di residenza (che deve avvenire entro il termine delle operazioni di conguaglio fiscale dell’anno di assunzione, o comunque entro la cessazione del rapporto se avviene prima). Per i dettagli tecnici completi, si rimanda al testo della circolare e alla prassi successiva; ad esempio, una FAQ dell’Agenzia potrebbe in futuro chiarire se il bonus sarà prorogabile o se saranno ammessi casi particolari (come assunzioni a cavallo d’anno o trasformazioni contrattuali), ma al momento la norma è applicabile solo ai contratti stipulati nel 2025.

Conclusioni

Le misure descritte delineano un quadro di agevolazioni fiscali significativo per chi si trasferisce per lavoro, con particolare rilievo per i professionisti sanitari, spesso chiamati a mobilità territoriale per coprire posizioni scoperte in varie regioni. Oggi un infermiere, un tecnico sanitario o un giovane medico che affronta un trasferimento può recuperare parte delle spese di affitto grazie alla detrazione IRPEF in dichiarazione. Domani – con le novità della Manovra 2025 – i neoassunti potranno addirittura beneficiare di un sostegno diretto dal datore di lavoro, sotto forma di rimborso affitto esentasse fino a 5.000 € annui. Si tratta di strumenti diversi ma complementari: la detrazione agisce a posteriori (in sede di dichiarazione dei redditi, quindi l’anno successivo alla spesa), mentre il nuovo bonus consente un vantaggio immediato in busta paga, riducendo il carico fiscale sul momento. Per un settore come quello sanitario, in cui la carenza di personale in alcune aree geografiche è sentita, queste agevolazioni possono favorire la disponibilità dei professionisti a spostarsi dove c’è più bisogno, rendendo il trasferimento meno gravoso economicamente.

In definitiva, ogni professionista sanitario che valuta o effettua un trasferimento per motivi lavorativi dovrebbe essere consapevole di tali opportunità fiscali. È consigliabile informarsi presso il proprio Ufficio del Personale o presso un consulente fiscale per capire come accedere al bonus affitto neoassunti (qualora si rientri nel 2025) e, in generale, per assicurarsi di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi beneficiando di tutte le detrazioni spettanti. Conoscere e utilizzare queste novità fiscali significa, in concreto, poter risparmiare diverse centinaia di euro all’anno – un sostegno utile soprattutto nelle prime fasi di un nuovo incarico lontano da casa. Le normative sono in continua evoluzione, ma grazie ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate e alle guide ufficiali è possibile orientarsi e trasformare il trasferimento in un’opportunità anche sul piano fiscale.

Di: Marco Ginanneschi, commercialista-revisore legale e fondatore di Sercam Advisory

Argomenti correlati

Visibilità online

Elenco Professionisti Sanitari

Entra in contatto con i professionisti della rete in modo facile e immediato.

News e approfondimenti che potrebbero interessarti

Vedi i contenuti

La soluzione digitale per i Professionisti Sanitari

Consulcesi Club

Contatti

Via G.Motta 6, Balerna CH
PEC: consulcesisa@legalmail.it

Social media