Danno da vacanza rovinata: quando si configura e come ottenere il risarcimento

Il danno da vacanza rovinata relativo ai pacchetti turistici è risarcibile: una guida per imparare a riconoscere le situazioni in cui si verifica e chiedere il risarcimento previsto.

Sommario
  1. Le caratteristiche del danno da vacanza rovinata
  2. Quantificazione ed individuazione del danno da vacanza rovinata
  3. Come si può richiedere il risarcimento?
Tutti anelano al momento delle vacanze per ritrovare la serenità e il riposo meritati, ma talvolta il destino o la disorganizzazione dei soggetti cui ci si è affidati possono causare problemi e rendere quello che doveva essere un momento di relax un momento di grande stress. Anche se non sarà possibile avere indietro tempo perso, è possibile tutelarsi chiedendo un risarcimento per il danno da vacanza rovinata.  

Le caratteristiche del danno da vacanza rovinata

Innanzitutto, occorre precisare che il danno da vacanza rovinata consta di due elementi differenti:
  • Il danno economico subito per eventuali esborsi ulteriori oltre quelli previsti o legittimi
  • Il danno morale subito a causa dello stress e della delusione procurati dai disservizi, le modifiche e più in generale tutte quelle attività che possano pregiudicare il pieno e sereno godimento della propria vacanza
Le normative che disciplinano questa tipologia di danno prevedono che, nel caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni previste nel pacchetto turistico, sia possibile richiedere un risarcimento del danno sempre che non si tratti di criticità di scarsa rilevanza.   L’organizzatore del viaggio risponde dunque nei confronti del consumatore per l’inadempimento delle obbligazioni relative al contratto turistico stipulato, sempre che non riesca a provare che tale inadempimento sia derivato da una causa a lui non imputabile. Il d.lgs. 62/2018 in attuazione della Direttiva 2015/2302/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati all’ art. 46 precisa che:  
  • Comma 1
Nel caso in cui l'inadempimento delle  prestazioni  che  formano  oggetto  del  pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il viaggiatore può chiedere  all'organizzatore  o  al venditore, secondo la responsabilità derivante dalla violazione  dei rispettivi obblighi assunti con  i  rispettivi  contratti,  oltre  ed indipendentemente dalla risoluzione del  contratto,  un  risarcimento del danno correlato al tempo  di  vacanza  inutilmente  trascorso  ed all’irripetibilità dell'occasione perduta.  
  •  Comma 2
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni, ovvero nel più lungo periodo per il risarcimento del danno alla persona previsto dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.   Per non incorrere in situazioni difficili da gestire, qualora si voglia procedere con una richiesta relativa a un danno da vacanza rovinata, è sempre bene affidarsi a consulenti legali esperti in materia. Il network di legali di Consulcesi and Partners vanta di una grande esperienza anche in questo settore.    

Quantificazione ed individuazione del danno da vacanza rovinata

Si tratta di una tipologia di danno in cui per valutare la reale entità del risarcimento il giudice può tenere conto non solo delle mere, seppur non di scarso rilievo, violazioni del contratto turistico, ma anche di particolari situazioni che si sono verificate durante il viaggio (ad esempio condizioni di disagio estremo, incidenti stradali…). Ma in ogni caso il viaggiatore dovrà dimostrare non solo la violazione del contratto, ma anche il superamento di quella soglia minima di tollerabilità che tale violazione avrebbe prodotto.   La giurisprudenza ha elaborato una serie di casistiche nella quali è possibile ravvisare la sussistenza del danno da vacanza rovinata, come la cancellazione del volo aereo compreso in un pacchetto turistico, l’aver vissuto un’esperienza traumatica, gravi carenze rispetto alle aspettative del turista sui servizi acquistati, smarrimento del bagaglio, cambiamenti nei trasferimenti non comunicati, trascorrere più della metà del soggiorno in una struttura diversa.   Leggi anche l'articolo di Consulcesi and Partners su "Annullamento del viaggio: i diritti del viaggiatore".  

Come si può richiedere il risarcimento?

Il danno da vacanza rovinata deve essere richiesto attraverso un reclamo al tour operator entro dieci giorni dal rientro a mezzo pec o raccomandata, a seguito della mancata risposta o del mancato riconoscimento della sussistenza del diritto è possibile avviare un’azione legale presso il giudice competente. È importante affidarsi sempre ad un professionista per non incorrere in errori e presentare tutte le prove a supporto della richiesta di risarcimento che, per questa tipologia di danno può avere un margine di discrezionalità piuttosto alto, soprattutto in relazione all’entità della lesione che il giudice dovrà valutare caso per caso e che nonostante la copiosa giurisprudenza in materia è caratterizzata da numerosissime fattispecie ancora non analizzate.
Di: Redazione Consulcesi Club

News e Approfondimenti che potrebbero interessarti

Vedi i contenuti